CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 46312/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 20 dicembre 1987 a Catania avverso l'ordinanza resa il 21 giugno 2022 dal Tribunale di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1.Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Catania ha respinto l'appello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza con cui il Tribunale di Catania il 13 Aprile 2022 ha rigettato l'istanza di revoca o modifica della misura cautelare della custodia in carcere applicata nel gennaio 2022 al predetto Spina, nella veste di indagato in ordine al delitto di estorsione aggravata dal metodo mafioso. Il tribunale ha ritenuto che il giudicato cautelare intervenuto nelle more del giudizio a seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso dinanzi a questa Corte, preclude la possibilità di riesaminare la gravità indiziaria in assenza di elementi di novità e il novum non può essere costituito da una diversa lettura del compendio indiziario. Ha poi ribadito che sussiste l'attualità del pericolo di reiterazione delle condotte illecite poiché la brevità del tempo decorso dall'esecuzione della misura e l'assoluzione da un delitto che costituiva un carico pendente non integrano circostanze tali da superare la presunzione di pericolosità. 2.Avverso la detta ordinanza ha proposto ricorso l'indagato deducendo: 2.1 violazione dell'art. 273 cod. proc.pen. e vizio di motivazione poiché il tribunale ha confermato la sussistenza della gravità indiziaria in ordine al concorso nel tentativo di estorsione aggravata, limitandosi ad affermare che nelle more si è formato il giudicato cautelare, senza in alcun modo motivare sul punto, mentre avrebbe dovuto accertare anche d'ufficio se rilevano ragioni anche diverse da quelle prospettate dall'interessato che dimostrino l'insussistenza dei presupposti della misura. 2.2 Violazione di legge e in particolare dell'articolo 274 cod. proc.pen. e vizio di motivazione poiché il tribunale non ha considerato adeguatamente il fatto nuovo sopravvenuto e cioè l'assoluzione dello Spina dal reato di associazione dedita al traffico di sostanze stupefacenti, pronunzia intervenuta in separato giudizio il 24 marzo 2022 per insussistenza del fatto, che certamente ha ridimensionato la pericolosità sociale dell'imputato. Il tribunale avrebbe dovuto motivare in ordine alla adeguatezza della misura della custodia in carcere, non limitandosi a richiamare la presunzione relativa ma valutando concretamente la personalità dell'indagato e le modalità specifiche del fatto. 3.11 ricorso è inammissibile. Il primo motivo è manifestamente infondato poiché correttamente il tribunale non ha rivisitato il giudizio di gravità indiziaria già formulato in sede di applicazione della misura cautelare che ha trovato conferma definitiva nel giudicato cautelare. E' noto che il giudicato cautelare è comunque un giudicato suscettibile di essere travolto quando siano intervenuti fatti nuovi rilevanti e idonei ad incidere sulle primigenie valutazioni, ma certamente non ricorre un dovere da parte dell'organo giudicante di verificare d'ufficio l'assenza di elementi di novità, mentre è onere della parte dedurre e allegare gli elementi di novità idonei ad inficiare la primigenia valutazione. È stato infatti precisato che in tema di cosiddetto giudicato cautelare, la preclusione derivante da una precedente pronuncia del Tribunale del riesame può essere superata quando si prospettino nuovi elementi di valutazione e di inquadramento dei fatti, acquisiti da ulteriori sviluppi delle indagini pur se riguardanti circostanze precedenti alla decisione preclusiva. (Sez. 5, Sentenza n. 5959 del 14/12/2011 Cc. (dep. 15/02/2012 ) Rv. 252151 - 01 Nel caso di specie, il tribunale ha ritenuto che il giudicato cautelare non sia stato in alcun modo intaccato dagli elementi dedotti dalla difesa,e cioè il decorrere del tempo e l'intervenuta assoluzione in un diverso giudizio in ordine ad un altro carico pendente. Trattasi di motivazione che risulta immune dai vizi dedotti e fa applicazione corretta dei principi già formulati dalla giurisprudenza di legittimità. Anche la censura in merito alla omessa motivazione sulla adeguatezza della misura custodiale è infondata poiché il tribunale ha correttamente richiamato la sussistenza della presunzione relativa ex art. 275 comma tre cod. proc.pen. e il ricorrente si è limitato a richiamare elementi già coperti dal giudicato cautelare.4.L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali del grado e alla sanzione dell'ammenda. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1 ter disp.att. cod. proc.pen. [OSCURATO:PERSONA] Roma 19 ottobre 2022 il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] M