CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 4 marzo 2025
Cassazione n. 11976/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la ordinanza del Tribunale di Palermo del 09/10/2025; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso riportandosi alla memoria già depositata; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito per l'accoglimento del ricorso; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con la ordinanza in epigrafe il Tribunale di Palermo - in funzione di giudice del riesame e giudicando in sede di rinvio a seguito dell'annullamento parziale disposto dalla Corte di cassazione con sentenza n. 31766/2025 della precedente ordinanza pronunciata dal medesimo Tribunale il giorno 4 marzo 2025 - confermava il provvedimento in data 14 febbraio 2025 con il quale il Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale aveva, tra l'altro, disposto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare della custodia in carcere in quanto gravemente indiziato del delitto di cui agli artt. 74, commi 1, 2 e 3, d.P.R. n. 309/90, 416-bis.1 cod. pen., commesso in Palermo a partire dal 4 marzo 2024 e sino alla attualità (capo 3 della imputazione provvisoria), con la recidiva specifica, reiterata ed infraquinquennale. 1.1. Nello specifico l'addebito riguardava l'essersi associato con gli altri indagati (indicati nella imputazione provvisoria), con predeterminazione di rigide regole operative e l'individuazione dei singoli ruoli al fine di commettere più delitti di acquisto, detenzione e spaccio di stupefacenti, sia con riguardo a droghe cc.dd. leggere (marijuana, hashish) che pesanti (cocaina, eroina, crack); condotte attuate per conto del sodalizio [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse dello stesso (destinando i proventi alla cassa comune e per il mantenimento dei sodali detenuti e non) e con metodo mafioso (imponendo il rispetto delle regole operative in primis il monopolio nel traffico). Con l'aggravante per tutti di avere agito con metodo mafioso ed al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata [OSCURATO:PERSONA]; con le ulteriori aggravanti della natura armata dell'associazione e del numero di associati superiore a dieci. In particolare, a [OSCURATO:PERSONA] (detto 'il pacchione') veniva contestato l'avere diretto con ruolo di vertice, per conto e nell'interesse del mandamento mafioso palermitano di [OSCURATO:PERSONA], l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti operante nel territorio di mandamento, garantendo il rispetto delle regole e del monopolio imposto dal sodalizio mafioso, nonché estendendo l'area di operatività della associazione anche oltre i confini del territorio del medesimo mandamento. 1.2. In sintesi, il Tribunale respingeva la richiesta di riesame ex art. 309 cod. proc. pen. presentata nell'interesse dell'indagato ritenendo sussistenti gravi indizi di colpevolezza a suo carico (già in custodia cautelare per associazione di stampo 2mafioso) anche per il reato associativo sopra indicato sulla base del materiale indiziario raccolto e, in particolare, di alcune intercettazioni e della sentenza (non ancora irrevocabile) pronunciata dal Giudice per le indagini del Tribunale di Palermo il giorno 22 febbraio 2024 nell'ambito del procedimento connesso iscritto al n.4301/23 r.g.n.r. 2. Avverso tale ordinanza l'indagato ha proposto ricorso per cassazione affidato a due distinti atti, insistendo per l'annullamento del provvedimento impugnato. 3. L'atto di ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] è affidato a due motivi, di seguito riprodotti nei limiti strettamente necessari ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la violazione dell'art. 627 del codice di rito ed il travisamento, da parte del Tribunale, dei limiti del giudizio di rinvio. Al riguardo, osserva che la sentenza di annullamento emessa dalla Corte di cassazione aveva chiesto al giudice del rinvio di colmare le lacune motivazionali e le contraddizioni di tipo logico riscontrate nella precedente decisione del Tribunale della libertà di Palermo con riferimento alla ritenuta insussistenza di gravi indizi di colpevolezza a carico di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui al citato art. 74; il giudice del rinvio, pertanto, avrebbe dovuto procedere ad una rinnovata ed autonoma valutazione del materiale indiziario senza riprodurre le motivazioni già cassate e senza aderire in modo automatico alla tesi accusatoria. Al contrario, l'ordinanza impugnata ha erroneamente dato per acquisito che la sentenza rescindente avesse ritenuto valido e sufficiente il quadro indiziario contenuto nel provvedimento genetico, omettendo in tal modo di procedere ad una autonoma valutazione degli elementi indiziari. 3.2. Con il secondo motivo l'indagato deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), la violazione degli artt. 192, 273 e 309 del codice di rito ed il vizio di motivazione apparente anche per travisamento del contenuto delle conversazioni intercettate. Secondo il ricorrente, infatti, il Tribunale ha desunto i gravi indizi di colpevolezza per il reato sub 3) da conversazioni intercettate tra terzi, nessuna 3delle quali lo coinvolgeva direttamente e senza descrivere le condotte specificamente riconducibili a lui e da cui ricavare la conferma del suo ruolo di direzione e coordinamento del sodalizio dedito al narcotraffico; pertanto, il provvedimento impugnato ha illegittimamente utilizzato i medesimi elementi di natura indiziaria riguardanti il delitto ex art. 416-bis cod. pen. (capo 1 della imputazione provvisoria) anche per l'associazione punita dall'art. 74 d.P.R. n. 309/90. 4. L'atto di ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] è affidato ad un unico motivo, anche esso di seguito riassunto nei limiti previsti dal sopra citato art. 173. [OSCURATO:PERSONA] si duole, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., del vizio di motivazione poiché l'ordinanza genetica è stata confermata dal Tribunale di Palermo — quanto al reato sub 3) — in modo illogico e mediante il travisamento di intercettazioni tra terzi dalle quali, però, non poteva ricavarsi alcun significativo elemento di natura indiziaria nei suoi confronti, senza peraltro tenere conto della precedente condanna irrevocabile pronunciata nei riguardi dell'indagato unicamente per violazione dell'art. 416-bis cod. pen. e non anche per associazione finalizzata al traffico di stupefacenti dando, invece, illegittimo rilievo ad una pronuncia non definitiva resa nell'ambito di un procedimento connesso. 5. [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso. 6. I difensori, in data 10 marzo 2026, hanno depositato memoria con la quale hanno insistito per l'annullamento della ordinanza impugnata. 7. Infine, alla udienza ex art. 127 cod. proc. pen., le parti hanno concluso nei termini sopra indicati. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso, i cui motivi non involgono i profili riguardanti le esigenze cautelari, deve essere complessivamente respinto. 2. Anzitutto, va ricordato il condivisibile principio secondo cui il giudice di rinvio, in caso di annullamento per vizio di motivazione, è investito di pieni poteri 4di cognizione e, salvi i limiti derivanti da un eventuale giudicato interno, può rivisitare il fatto con pieno apprezzamento e autonomia di giudizio, sicché non è vincolato all'esame dei soli punti indicati nella sentenza di annullamento, ma può accedere alla piena rivalutazione del compendio probatorio (nel caso in esame, indiziario), in esito alla quale è legittimato ad addivenire a soluzioni diverse da quelle del precedente giudice di merito (tra le altre: Sez. 5, n.38139 del 13/09/2024, Rv. 288174 - 03). 2.1. Ciò posto, è opportuno evidenziare che la sentenza rescindente sopra indicata ha annullato con rinvio la precedente ordinanza del Tribunale di Palermo - limitatamente alla parte con la quale era stata esclusa l'esistenza di gravi indizi di colpevolezza a carico di [OSCURATO:PERSONA] per il reato sub 3) — ritenendo tale decisione afflitta da profili di contraddittorietà intrinseca e, in ogni caso, da significative aporie di ordine logico. 2.1.1. In particolare, la Corte di legittimità ha ricordato che i gravi indizi di colpevolezza richiesti dall'art. 273, comma 1, cod. proc. pen., per l'applicazione e il mantenimento di misure cautelari personali possono essere validamente desunti anche da sentenze non ancora irrevocabili, senza che ciò comporti violazione dell'art. 238-bis del codice di rito che, nel prevedere che possano essere acquisite e valutate come prova le sentenze divenute irrevocabili, si riferisce al giudizio di colpevolezza e non alle condizioni di applicabilità delle misure cautelari, né dell'art. 238, comma 2-bis, cod. proc. pen. che, nel subordinare l'acquisizione di dichiarazioni rese in altri procedimenti alla condizione che il difensore abbia partecipato alla loro assunzione, si riferisce anch'esso al solo giudizio sulla penale responsabilità (Sez.5, n. 57105 del 15/10/2018, Fedele, Rv. 274404). Pertanto, appariva decisiva la trama espositiva dell'ordinanza coercitiva genetica, lì dove aveva ripercorso e fatto propri gli elementi probatori valorizzati dalla sentenza di primo grado del procedimento n. 4301 del 2023 r.g.n.r., a conforto degli indizi integrativi del reato di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti come una delle strategiche articolazioni del clan mafioso di [OSCURATO:PERSONA] e dell'acquisizione di indicatori convergenti, di esauriente valenza nella prospettiva funzionale allo scrutinio incidentale, per la declinazione del ruolo apicale assunto dall'odierno ricorrente. 52.1.2. La Corte regolatrice, inoltre, ha evidenziato che il Tribunale del riesame non aveva mosso censure al sostrato indiziario che aveva consentito di individuare, in concreto, le due distinte fattispecie di reato, che sono del resto diverse sotto l'aspetto strutturale in quanto connotate da diversi elementi costitutivi; esse possiedono l'unico nucleo in comune che consiste nell'esistenza di un'associazione, ma i relativi caratteri intrinseci, come i delitti-scopo, si differenziano, senza porsi in rapporto di specificazione e di continenza l'una rispetto all'altra (cfr. per tutte Sez. U, n. 1149 del 25/09/2008, dep. 2009, Magistris); infatti, è stato più volte affermato che il delitto di associazione di stampo mafioso concorre con il delitto di associazione per delinquere dedita al traffico di sostanze stupefacenti, quando la medesima associazione sia finalizzata alla commissione di reati concernenti il traffico degli stupefacenti e di reati diversi (Sez. 1, n. 4071 del 04/05/2018, dep. 2020, Rumbo, Rv. 278583). 2.1.3. Il Tribunale, invece, aveva ravvisato una significativa carenza della prova oggettiva e del necessario coefficiente psicologico della condotta di partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] all'organizzazione dedita al narcotraffico, con un passaggio motivazionale ritenuto tuttavia, non appagante, perché contraddittorio e viziato dall'omessa valutazione dei dati indiziari cruciali (evidenziati dal giudice del provvedimento genetico) ed errato in diritto. Infatti, per un verso, l'ordinanza poi parzialmente annullata aveva richiamato, senza rilievi, gli elementi esaltati dal giudice per le indagini preliminari a sostegno del quadro indiziario che deponeva per l'attribuibilità all'indagato della duplice veste di sovra-ordinazione in ambito mafioso e nella branca deputata al commercio di droga, come cerchi concentrici riconducibili alla medesima regìa; per altro verso, aveva ripercorso taluni segmenti operativi e storici, posti in risalto dalle investigazioni, che collegavano l'autonomo settore del narcotraffico ai compiti direttivi affidati all'odierno ricorrente dal sodalizio, utili a delinearne la posizione di primazia. 2.1.4. Il Tribunale di Palermo aveva, quindi, esaminato tutti gli elementi indiziari che consentivano di affermare come, all'interno dell'associazione mafiosa del mandamento di [OSCURATO:PERSONA] - strumentale alla commissione di vari reati, tra cui quelli di estorsione, di usura e più in generale proiettati sull'imposizione illecita di una sfera di dominio nel contesto territoriale - avesse operato una struttura di 6autonoma finalizzazione al narcotraffico, capeggiata da [OSCURATO:PERSONA], sostanzialmente impadronitosi della reggenza del clan una volta scontata la pena della precedente condanna inflittagli, ma ciò nonostante aveva omesso l'attento esame di tali elementi, in uno con quelli valorizzati dal giudice per le indagini preliminari, così pervenendo ad uno sbrigativo verdetto di insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per il reato oggetto della imputazione provvisoria sub 3). 2.2. Così riassunte le ragioni che hanno portato all'annullamento della precedente ordinanza rispetto al reato ex art. 74 d.P.R. n. 309/90, le censure sollevate con il primo motivo dell'atto di ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla lamentata violazione dell'art. 627 del codice di rito risultano infondate, poiché l'ordinanza oggi impugnata risulta rispettosa di quanto indicato dalla sentenza rescindente. Infatti, il giudice del rinvio ha esaminato, in modo adeguato e coerente, i vari elementi di carattere indiziario esistenti a carico del [OSCURATO:PERSONA] senza dedurre, in modo automatico, la sussistenza di essi unicamente dalla formazione del giudicato cautelare rispetto alla associazione di stampo mafioso (capo 1 della imputazione provvisoria) come di seguito illustrato. 3. Passando, quindi, all'esame delle altre censure (comuni ai due atti di ricorso) è opportuno ribadire che, in tema di misure cautelari personali, allorché sia censurato, con il ricorso per cassazione, il provvedimento emesso dal Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità ed ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828). 3.1. Inoltre, al fine dell'adozione della misura cautelare, è sufficiente l'emersione di qualunque elemento probatorio idoneo a fondare "un giudizio di qualificata probabilità" sulla responsabilità dell'indagato in ordine ai reati addebitati; in altri termini, in sede cautelare gli indizi non devono essere valutati 7secondo gli stessi criteri richiesti, per il giudizio di merito, dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. 3.2. Quanto poi agli elementi caratterizzanti l'associazione ex art. 74 d.P.R. n. 309/90 deve ricordarsi che ai fini della configurabilità di tale delitto, non è richiesta la presenza di una complessa ed articolata organizzazione, dotata di notevoli disponibilità economiche, essendo sufficiente l'esistenza di strutture, pur se rudimentali, deducibili dalla predisposizione di mezzi per il perseguimento del fine comune, create in modo da concretare un supporto stabile e duraturo alle singole deliberazioni criminose, con il contributo dei singoli associati. (Sez. 4, n. 36658 del 25/09/2025, Rv. 288651 - 01; Sez. 6, n. 9320 del 1995, Rv. 202038-01). 3.3. Ciò posto si rileva che il Tribunale di Palermo non è incorso nella lamentata violazione degli artt. 192, 273 e 309 del codice di rito atteso che, con motivazione adeguata e non manifestamente illogica, ha confermato la valutazione di sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico dell'odierno ricorrente per i fatti oggetto della imputazione provvisoria sub 3). 3.4. Anzitutto, l'ordinanza impugnata ha considerato rilevante la sopra indicata pronuncia (non ancora irrevocabile) del G.i.p. di Palermo con la quale aveva trovato conferma l'ipotesi accusatoria secondo la quale, nel medesimo arco temporale oggetto della imputazione provvisoria, i vertici del mandamento mafioso palermitano di [OSCURATO:PERSONA] (ivi compreso l'odierno ricorrente, il quale non appena scarcerato per espiazione di una precedente condanna, aveva ricoperto il ruolo di reggente del sodalizio in sostituzione di [OSCURATO:PERSONA] nel frattempo arrestato) aveva stabilito di istituire una sub-articolazione associativa al proprio interno al fine della gestione e del coordinamento delle piazze di spaccio di sostanze stupefacenti site nel territorio di competenza, per garantire ed imporre le relative forniture, riscuotere una percentuale (c.d. 'pizzo') sui proventi di tali attività, autorizzare i singoli spacciatori e demandare il controllo ed il coordinamento di dette piazze a propri fiduciari. Inoltre, il Tribunale ha dato risalto alla formazione del c.d. 'giudicato cautelare' in ordine alla posizione di reggente del mandamento di [OSCURATO:PERSONA] rivestita da [OSCURATO:PERSONA] allorquando egli era stato scarcerato e, in quell'arco temporale, era stata già messa in esecuzione da [OSCURATO:PERSONA] la decisione del sodalizio mafioso di 8intervenire anche nel settore del narcotraffico. Analogamente, il provvedimento impugnato ha considerato rilevante anche il giudicato cautelare formatosi rispetto alla imputazione provvisoria sub 3) per gli altri indagati. 3.5. Una volta dati per acquisiti gli elementi sopra indicati, il Tribunale - sempre in modo coerente - ha escluso che, allorquando era divenuto reggente del mandamento, [OSCURATO:PERSONA] avesse interrotto l'attività di narcotraffico ritenendo che vi sono gravi elementi indiziari a conferma del contrario ricavati in particolare, ma non soltanto, da alcune intercettazioni ambientali di dialoghi intercorsi tra terzi. 3.6. Con particolare riferimento alla prova tecnica, deve ricordarsi che l'interpretazione delle conversazioni intercettate, persino quando le stesse abbiano contenuto criptico o cifrato, costituisce questione di fatto; questione, pertanto, rimessa all'apprezzamento del giudice di merito e che si sottrae al giudizio di legittimità, se la valutazione risulta logica in rapporto alle massime di esperienza utilizzate (Sez. U, n. 22471 del 26/2/2015, Sebbar, Rv. 263715). Va poi rammentato che gli elementi di prova raccolti nel corso delle intercettazioni di conversazioni, alle quali non abbia partecipato l'indagato, costituiscono fonte di prova diretta soggetta al generale criterio valutativo del libero convincimento razionalmente motivato, previsto dall'art. 192, comma 1, cod. proc. pen., senza che sia necessario reperire dati di riscontro esterno; tuttavia, qualora tali elementi abbiano natura indiziaria, essi debbono essere valutati alla luce del disposto dell'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Amaniera ed altri, Rv. 260842). La valenza dimostrativa delle captazioni è, invero, collegata al fatto che i colloquianti sono ignari dell'ascolto operato da terzi, il che svincola l'attività espressiva da ogni formalizzazione, rendendola tendenzialmente genuina e potenzialmente autosufficiente, quando sia rintracciabile chiarezza espressiva nella narrazione dei fatti vissuti e comunicati, e possa essere esclusa la veicolazione di dati non rispondenti al vero, per imprecisione, millanteria o interesse specifico del locutore. 3.7. Occorre poi ribadire che i reati di associazione per delinquere, generica o di stampo mafioso, possono concorrere con il delitto di associazione per delinquere dedita al traffico di sostanze stupefacenti, anche quando la medesima associazione sia finalizzata alla commissione di reati concernenti il traffico degli 9stupefacenti e di reati diversi (Sez. U, n. 1149 del 25/9/2008, Magistris, Rv. 241883). Non vi è alcuna preclusione di principio in ordine alla individuazione di una associazione finalizzata al traffico di stupefacenti costituita da membri di un'associazione mafiosa, anche quando quella sia ideata e viva quale articolazione del sodalizio mafioso. Invero, il delitto di cui all'art 74 del d.P.R. n. 309 del 1990, presenta degli elementi specializzanti rispetto a quello di cui all'art. 416-bis cod. pen., perché a tutti gli elementi costitutivi della associazione per delinquere - vincolo tendenzialmente permanente, indeterminatezza del programma criminoso, esistenza di una struttura adeguata allo scopo - aggiunge quello specializzante della natura dei reati fine programmati che devono essere quelli previsti dall'art. 73 del medesimo d.P.R. Pertanto, qualora l'associazione venga costituita al solo scopo di operare nel settore del traffico degli stupefacenti, gli agenti non potranno essere imputati a doppio titolo, ovvero per la violazione dell'art. 416-bis cod. pen. e del citato art. 74. Al contrario se l'associazione — come avvenuto nella fattispecie - ha lo scopo di commettere il traffico di stupefacenti ed anche altri reati, è ben possibile che gli agenti vengano puniti per entrambi i delitti. 4. Premesso quanto sopra, l'ordinanza impugnata ha dettagliatamente esaminato alcune conversazioni oggetto di captazione, dalle quali ha razionalmente desunto i gravi indizi a carico di [OSCURATO:PERSONA] per il reato sub 3). 4.1. Anzitutto, nella conversazione del 2 aprile 2024, ore 18:16, intercorsa tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (esponente di vertice della famiglia mafiosa palermitana dello Zen) era emerso in modo inequivoco il disappunto del primo, nei riguardi dell'odierno ricorrente da poco scarcerato dopo una lunga detenzione, per la volontà di quest'ultimo di espandere il proprio controllo su tutte le 'piazze' di spaccio di Palermo e non già soltanto su quelle del mandamento di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] aveva rappresentato all'interlocutore che l'indagato aveva titolo per tali pretese poiché aveva utilizzato per espandere tale attività, nel corso della sua carcerazione, uomini di fiducia e che, quindi, era naturale che una volta tornato in libertà si volesse appropriare del tutto. Il Tribunale, inoltre, ha coerentemente osservato che lo specifico riferimento alle 'piazze' operato dallo [OSCURATO:PERSONA] ed il richiamo di [OSCURATO:PERSONA] alla continuità rispetto all'operato degli uomini 10di fiducia di [OSCURATO:PERSONA] (indicati come 'parenti'), non poteva che riferirsi al narcotraffico. 4.2. Ulteriore conferma delle mire espansionistiche dell'odierno ricorrente nel campo del narcotraffico è stata ricavata, sotto il profilo indiziario, dalla captazione della conversazione avvenuta in automobile il giorno 30 aprile 2024 tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], entrambi destinatari della misura cautelare della custodia in carcere per partecipazione all'associazione mafiosa del mandamento di [OSCURATO:PERSONA] (capo 1 della imputazione provvisoria); in particolare, il primo confidava all'interlocutore che anche gli esponenti di altre famiglie mafiose (nello specifico, quelli dello Zen) si rifornivano di stupefacenti dal sodalizio di [OSCURATO:PERSONA] proprio durante la reggenza di [OSCURATO:PERSONA]. Analogamente, in un'altra intercettazione del 17 aprile 2024 lo stesso [OSCURATO:PERSONA] si lamentava con il [OSCURATO:PERSONA] del fatto che l'odierno ricorrente si stesse arricchendo proprio con il traffico degli stupefacenti (usando l'espressione 'si sta facendo in bagni') ed utilizzasse come proprio uomo di fiducia, in tale attività, [OSCURATO:PERSONA] (detto 'Valentino') e non già il [OSCURATO:PERSONA], con il conseguente notevole disappunto di quest'ultimo. 4.3. Ulteriori gravi indizi del coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] nella associazione ex art. 74 d.P.R. n. 309/90 sono stati indicati nella captazione del 16 maggio 2024 riguardante l'intervento dell'odierno ricorrente - per mezzo di [OSCURATO:PERSONA], suo uomo di fiducia - al fine di ottenere il pagamento di una partita di stupefacenti della quale era debitore tale Ferrazzano (appartenente alla famiglia mafiosa di [OSCURATO:PERSONA]/S.Lorenzo) e creditore il boss mafioso Capraro di Agrigento particolarmente legato al [OSCURATO:PERSONA]. Il Tribunale palermitano ha osservato, in maniera non illogica, che l'intervento in questione non trovava ragione se non nel comune interesse tra il sodalizio di [OSCURATO:PERSONA] e quello agrigentino nel settore del narcotraffico e nella supremazia in tale attività, nella città di Palermo, proprio del gruppo capeggiato dall'odierno ricorrente. 4.4. L'ordinanza impugnata non ha poi dimenticato di esaminare la captazione del colloquio intercorso il 14 marzo 2024 (dieci giorni dopo l'arresto di [OSCURATO:PERSONA], precedente reggente del mandamento sopra indicato) nel corso del quale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], entrambi condannati in via irrevocabile per avere fatto parte della famiglia mafiosa di Palermo centro, commentavano negativamente le indicazioni del nuovo reggente ([OSCURATO:PERSONA]) che aveva 11deciso di non utilizzare più i proventi del narcotraffico ('borotalco') per versare i sussidi ai sodali detenuti, ma piuttosto di tenere unicamente per sé tali profitti, sostenendo di vantare un credito di 100.000,00 euro. Al riguardo, il Tribunale ha evidenziato, in modo razionale, che il racconto fatto dal Milano appariva credibile considerata la sua caratura criminale, la sua lunga militanza nella famiglia mafiosa in questione e che quanto sopra era stato da lui appreso di recente. D'altra parte, una conferma della differente gestione del narcotraffico voluta dal [OSCURATO:PERSONA] aveva trovano riscontro documentale negli atti e nella ingente somma sequestrati nella abitazione della madre delle compagne di due dei coindagati dell'associazione sub 3); in particolare, tra i documenti sequestrati era stata rinvenuta una annotazione riguardante la somma di 95.000,00 euro dovuta proprio all'odierno ricorrente. 4.5. Quanto poi alla deduzione difensiva circa il fatto che [OSCURATO:PERSONA] non annovera precedenti in materia di stupefacenti, il Tribunale ha osservato, in modo non contraddittorio, che tale circostanza non è dirimente atteso che la decisione dei vertici del mandamento di [OSCURATO:PERSONA] di costituire l'associazione dedita al narcotraffico risale ad un'epoca recente, quando il [OSCURATO:PERSONA] era ancora detenuto in carcere. 4.6. In conclusione, le logiche argomentazioni del Tribunale di Palermo non vengono disarticolate dalle censure difensive, peraltro in gran parte rivalutative. 5. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 del codice di rito; la cancelleria curerà gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. P.Q.M