CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 28015/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso di [OSCURATO:PERSONA] (CUI 04X30D8), [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza in data 28/04/2022 della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza in data 28 aprile 2022 la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] ha confermato la sentenza in data 15 aprile 2021 del GUP del Tribunale di Locri che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alle pene di legge per il reato dell'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990, consistente nella detenzione a fini di spaccio di 104 grammi di marijuana da cui era possibile ricavare 747,8 dosi medie. 2. Il difensore dell'imputato ricorre per cassazione sulla base di cinque motivi. Con il primo deduce la violazione di norme processuali e il vizio di motivazione in merito all'accertamento di responsabilità, atteso che l'involucro contenente la marijuana era collocato nella fessura posta tra il sedile anteriore del passeggero e il tunnel centrale ed era coperto alla vista dalla gamba sinistra dello Jallow per cui non era a lui riconducibile. Con il secondo denuncia la violazione di norme processuali e il vizio di motivazione poiché non era stato superato il ragionevole dubbio in merito alla responsabilità, dal momento che non erano state effettuate le indagini dattiloscopiche sulla busta contenente lo stupefacente, non erano state effettuate le intercettazioni e l'autoveicolo era condotto e di proprietà di altro soggetto. Con il terzo lamenta il vizio di motivazione, siccome gli indizi a suo carico erano insufficienti. Con il quarto eccepisce la violazione di norme processuali e il vizio di motivazione per il diniego del quinto comma dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990. Con il quinto deduce la violazione di norme processuali e il vizio di motivazione in merito all'applicazione della recidiva specifica infra-quinquennale. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è nel complesso infondato. I primi tre motivi attengono all'accertamento di responsabilità ma consistono in deduzioni fattuali, riproduttive dei motivi di appello che hanno trovato già adeguata risposta nella sentenza impugnata. I Giudici di merito hanno accertato, sulla base dell'annotazione della polizia giudiziaria e delle dichiarazioni degli operanti contenute nel verbale di perquisizione e sequestro e poi in quello di arresto in flagranza, che l'imputato, che era stato visto mentre aveva infilato le mani in tasca con movimento repentino come per prendere o mettere qualcosa, era stato trovato nella disponibilità dello stupefacente, collocato in una busta tra il suo sedile e il tunnel centrale del veicolo. Correttamente i Giudici di merito hanno quindi ritenuto la sua responsabilità, non solo per le due dosi rinvenute indosso, nella tasca centrale della felpa, e pari a 3 grammi, ma anche per l'involucro del peso di 101 grammi che si trovava sotto la sua gamba. La detenzione, infatti, non implica necessariamente un contatto fisico immediato tra il soggetto attivo e la sostanza, ma deve essere intesa nel senso di disponibilità di fatto, pur in difetto dell'esercizio continuo e/o immediato di un potere manuale sulla stessa (Sez. 6, n. 14955 del 16/01/2019, Tschagnirou, Rv. 275537-01, puntualmente citata dalla sentenza impugnata). Inconsistente è anche il quarto motivo sul diniego del quinto comma dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990. I Giudici hanno ben ponderato tutti gli elementi della fattispecie, sia la quantità di stupefacente rinvenuta, pari a 747,8 dosi medie, sia le circostanze di fatto, siccome l'auto procedeva a fari spenti, il prevenuto aveva tenuto un comportamento sospetto, lo stupefacente era occultato sotto la sua gamba sinistra, per cui se l'imputato non fosse sceso dal veicolo per il controllo gli operanti non se ne sarebbero accorti. La decisione è in linea con i criteri di giudizio delle Sezioni Unite Murolo (sentenza n. 51063 del 27/09/2018, in mot.). Va disatteso infine anche il quinto motivo relativo alla recidiva. Sussiste la caratteristica di "specificità", contestata, ancorché l'ipotesi del quinto comma integri un reato autonomo e i precedenti penali siano per violazioni dell'art. 73, comma 1 e non del comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, giacché per "stessa indole", ai sensi dell'art. 101 cod. pen., devono intendersi non soltanto i fatti che violano una medesima disposizione di legge, ma anche quelli che, pur essendo previsti da testi normativi diversi, presentano nei casi concreti, per la natura o per i motivi, caratteri fondamentali comuni (Sez. 6, n. 53590 del 23/11/2014, Genchi, Rv. 261869-01, che ha ritenuto corretta la decisione di merito che aveva ravvisato la stessa indole tra il reato di spaccio di stupefacenti e quello di furto in abitazione, assumendo rilevanza, in entrambi i casi, comportamenti dettati da omologhi motivi di indebito lucro). In definitiva, il ricorso va rigettato. Al rigetto segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali Così deciso, il 30 g