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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 23 febbraio 2026

Cassazione n. 20514/2026

Testo disponibile della fonte

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da: [OSCURATO:PERSONA] Elena, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Napoli, quale giudice dell'esecuzione, ha dichiarato inammissibile la richiesta di annullamento dell'ingiunzione a demolire proposta, da [OSCURATO:PERSONA] Elena, in qualità di proprietaria dell'immobile per la cui realizzazione avevano riportato condanna in primo grado, con sentenza del 10/02/20061i suoi genitori CILIBERTI Concetta (non appellante, con conseguente irrevocabilità della sentenza anche quanto all'ordine di demolizione) e [OSCURATO:PERSONA] Nunzio (che aveva proposto appello, definito consentenza dichiarativa della prescrizione con revoca dell'ordine di demolizione emesso nei suoi confronti).

In particolare, il Tribunale ha osservato che la richiesta della [OSCURATO:PERSONA] proponeva "le stesse identiche questioni" devolute con altro incidente di esecuzione, definito con ordinanza del 10/10/2013 dal Tribunale, divenuta definitiva dopo la declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione (sent. del 21/02/2014).

In quella sede, era stata ritenuta irrilevante la declaratoria di prescrizione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Nunzio, perché tale statuizione non spiegava effetti sulla coimputata né sull'ordine di demolizione emesso nei confronti di quest'ultima; pertanto, in mancanza di elementi di novità giuridicamente significativi, il nuovo incidente di esecuzione doveva essere dichiarato inammissibile.

2. Ricorre per cassazione la [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, deducendo l'abnormità del provvedimento e comunque violazione di legge e vizio di motivazione.

Si censura l'ordinanza nella parte in cui aveva sostenuto che il nuovo incidente aveva prospettato "le stesse identiche questioni" del precedente, in quanto, con la successiva istanza, si era prospettata la nullità dell'incidente per omessa notifica dell'ordine di demolizione alla [OSCURATO:PERSONA], proprietaria dell'immobile, la violazione degli artt. 6, 7 e 8 CEDU, nonché la nullità dell'ingiunzione a demolire per omessa o erronea individuazione dell'atto posto a garanzia dell'esecutato.

Tali questioni erano state totalmente ignorate nell'ordinanza impugnata in questa sede.

3. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita una declaratoria di inammissibilità del ricorso, per la genericità ed il difetto di autosufficienza correlato alla omessa allegazione dell'atto relativo al primo incidente di esecuzione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Assume invero rilevanza preliminare ed assorbente il fatto che l'odierno ricorso, come già la richiesta che aveva dato luogo alla decisione oggi impugnata, è stato proposto nell'interesse della [OSCURATO:PERSONA] da un difensore privo di procura speciale.

Nella giurisprudenza dì questa Suprema Corte, è del tutto consolidato il principio secondo cui «in tema di procedimento di esecuzione, il difensore del terzo interessato, in quanto portatore di interessi meramente civilistici, è legittimato a proporre la richiesta di restituzione dei beni sequestrati o confiscati solo se munito di procura speciale, ai sensi dell'art. 100 cod. proc. pen.» (Sez. 3, n. 34684 del 214/09/2021, Gobbi, Rv. 282086 -

01. Nello stesso senso, da ultimo, cfr. Sez. 3, n. 16891 del 22/04/2026, Gragnaniello).

In tale condivisibile prospettiva ermeneutica, deve osservarsi che il ricorso è stato proposto dalla [OSCURATO:PERSONA], "in qualità di terzo interessato", attraverso l'avv. [OSCURATO:PERSONA], definitosi semplicemente "difensore" della ricorrente (cfr. pag. 1 del ricorso).

Tale riferimento al mandato difensivo trae evidentemente origine dalla nomina dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], da parte della [OSCURATO:PERSONA], in occasione del deposito dell'incidente di esecuzione (cfr. la nomina del 10/09/2015, depositata il successivo giorno 15).

Come già accennato, anche in quella occasione non risulta essere stata depositata alcuna procura speciale (ed anzi risulta cancellata la frase prestampata - evidentemente applicabile ad una nomina da parte di persona indagata o imputata - concernente la procura speciale al difensore per l'eventuale opzione per un rito alternativo).

3. Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilità dell'odierno ricorso, e la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissi P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
da: [OSCURATO:PERSONA] Elena, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Napoli, quale giudice dell'esecuzione, ha dichiarato inammissibile la richiesta di annullamento dell'ingiunzione a demolire proposta, da [OSCURATO:PERSONA] Elena, in qualità di proprietaria dell'immobile per la cui realizzazione avevano riportato condanna in primo grado, con sentenza del 10/02/20061i suoi genitori CILIBERTI Concetta (non appellante, con conseguente irrevocabilità della sentenza anche quanto all'ordine di demolizione) e [OSCURATO:PERSONA] Nunzio (che aveva proposto appello, definito consentenza dichiarativa della prescrizione con revoca dell'ordine di demolizione emesso nei suoi confronti). In particolare, il Tribunale ha osservato che la richiesta della [OSCURATO:PERSONA] proponeva "le stesse identiche questioni" devolute con altro incidente di esecuzione, definito con ordinanza del 10/10/2013 dal Tribunale, divenuta definitiva dopo la declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione (sent. del 21/02/2014). In quella sede, era stata ritenuta irrilevante la declaratoria di prescrizione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Nunzio, perché tale statuizione non spiegava effetti sulla coimputata né sull'ordine di demolizione emesso nei confronti di quest'ultima; pertanto, in mancanza di elementi di novità giuridicamente significativi, il nuovo incidente di esecuzione doveva essere dichiarato inammissibile. 2. Ricorre per cassazione la [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, deducendo l'abnormità del provvedimento e comunque violazione di legge e vizio di motivazione. Si censura l'ordinanza nella parte in cui aveva sostenuto che il nuovo incidente aveva prospettato "le stesse identiche questioni" del precedente, in quanto, con la successiva istanza, si era prospettata la nullità dell'incidente per omessa notifica dell'ordine di demolizione alla [OSCURATO:PERSONA], proprietaria dell'immobile, la violazione degli artt. 6, 7 e 8 CEDU, nonché la nullità dell'ingiunzione a demolire per omessa o erronea individuazione dell'atto posto a garanzia dell'esecutato. Tali questioni erano state totalmente ignorate nell'ordinanza impugnata in questa sede. 3. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita una declaratoria di inammissibilità del ricorso, per la genericità ed il difetto di autosufficienza correlato alla omessa allegazione dell'atto relativo al primo incidente di esecuzione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Assume invero rilevanza preliminare ed assorbente il fatto che l'odierno ricorso, come già la richiesta che aveva dato luogo alla decisione oggi impugnata, è stato proposto nell'interesse della [OSCURATO:PERSONA] da un difensore privo di procura speciale. Nella giurisprudenza dì questa Suprema Corte, è del tutto consolidato il principio secondo cui «in tema di procedimento di esecuzione, il difensore del terzo interessato, in quanto portatore di interessi meramente civilistici, è legittimato a proporre la richiesta di restituzione dei beni sequestrati o confiscati solo se munito di procura speciale, ai sensi dell'art. 100 cod. proc. pen.» (Sez. 3, n. 34684 del 214/09/2021, Gobbi, Rv. 282086 - 01. Nello stesso senso, da ultimo, cfr. Sez. 3, n. 16891 del 22/04/2026, Gragnaniello). In tale condivisibile prospettiva ermeneutica, deve osservarsi che il ricorso è stato proposto dalla [OSCURATO:PERSONA], "in qualità di terzo interessato", attraverso l'avv. [OSCURATO:PERSONA], definitosi semplicemente "difensore" della ricorrente (cfr. pag. 1 del ricorso). Tale riferimento al mandato difensivo trae evidentemente origine dalla nomina dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], da parte della [OSCURATO:PERSONA], in occasione del deposito dell'incidente di esecuzione (cfr. la nomina del 10/09/2015, depositata il successivo giorno 15). Come già accennato, anche in quella occasione non risulta essere stata depositata alcuna procura speciale (ed anzi risulta cancellata la frase prestampata - evidentemente applicabile ad una nomina da parte di persona indagata o imputata - concernente la procura speciale al difensore per l'eventuale opzione per un rito alternativo). 3. Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilità dell'odierno ricorso, e la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissi P.Q.M
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