CassazionedecretoSezione 7
Cassazione n. 00737/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI: 05LFYZV) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/01/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 149 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze generiche e meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti • argomenti giuridici dal giudice di merito (al di là della tipologia di sanzione sostitutiva richiesta con l'appello - tra l'altro in ogni caso in modo del tutto generico - la Corte di appello ha indicato il criterio ostativo alla applicazione di sanzioni sostitutive che non solo era valido in via generale, ma risultava anche coerente con la riforma della materia ad opera del decreto legislativo n. 150 del 2022); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il