CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 19 ottobre 2023
Cassazione n. 29719/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
hapronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 32 74 /20 16 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difesa come per legge dall’avvocatura generale dello Stato con domicilio in Roma, via dei Portoghesi n. 12 (PEC: [OSCURATO:EMAIL]); –ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA] rappresentat o e difes o in forza di procura speciale in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL]); - controricorrente – avversola sentenza della [OSCURATO:PERSONA] de l la Puglia sez. staccata di Lecce n. 158 7 / 22 / 15 depositata in data 0 6 / 0 7 /20 15 , nonnotificata; Oggetto: indaginifinanziarie –prova – presunzione – art. 32 dpr600/73 Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 e sulricorso iscritto al n. 3276/2016 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Dir ettore pro tempore rappresentata e difesa come per legge dall’avvocatura generale dello Stato con domicilio in Roma, via dei Portoghesi n. 12 (PEC: [OSCURATO:EMAIL]); –ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA] rappresentat a e difesa in forza di procura speciale in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] con domicilio eletto in Roma, presso MarcoGardin in via L. Mantegazza n. 24; avversola sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Puglia sez. staccata di Lecce n. 1586/22/15 depositata in data 06/07/2015, nonnotificata; - controricorrente - e sulricorso iscritto al n. r.g. 3283/2016 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difesa come per legge dall’avvocatura generale dello Stato con domicilio in Roma, via dei Portoghesi n. 12 (PEC: [OSCURATO:EMAIL]); contro [OSCURATO:SOCIETA]. in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa in forza di procura speciale in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Ferrante (PEC: [OSCURATO:EMAIL] ) ; avversola sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della P uglia sez. staccata di Lecce n. 1585/22/15 depositata in data 06/07/2015, nonnotificata; Udita la rel a zione della causa svolt a nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]d a l C onsigliere [OSCURATO:PERSONA] ; Rilevatoche: - la società [OSCURATO:SOCIETA]. e i soci [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] impugnavano gli avvis i di accertamento notificat i loro i a seguito Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 dicontrollo operato in capo alla società [OSCURATO:SOCIETA], con il quale l'Ufficioaccertava, a seguito indagini finanziarie sui conti c orrenti, maggioriricavi non dichiarati e corrispondent e maggior e impost a per iva riferita all’anno 2004 ; detto accertamento dava origine quindia recuperi sia in capo alla società, per i maggiori tributi, sia incapo ai soci, per l’IRPEF maggior conseguen temente accertata; - instauratisi separati giudizi per ciascuno dei ricorrenti , la CTP di Lecceaccoglieva i r icors i ; - appellava l' A mministrazione finanziaria; - con l e pronunc e impugnat e di fronte a questa Corte di cassazione, ilgiudice dell'appello ha , in ogni controversia rimasta autonoma , rigettato l'impugnazione dall' U fficio ritenendo non dimostrata alcunaevasione; - ricorre a questa Corte l' A genzia delle entrate con atto affidato a tremotivi di ricorso in ciascuno dei giudizi iscritti ai ridetti n. r.g. ; resistono con controricors i i contribuent i ognuno nel giudizio nei suoiconfronti instauratosi ; Consideratoche: - il Collegio preliminarmente dispone la riunione nel prese nte giudizion. 3274/2016 de gli autonomi giudizi n. r.g. 3276/2016 e 3283/2016, stante la necessità di trattazione congiunta dei medesimiex art. 14 del d. Lgs. n. 546 del 1992; in tal senso vi è in atti anche espressa istanza, nel giudizio n. r.g. 3283/2016 in forza della quale questa Corte disponeva, all’esito dell ’ adunanza cameraledel 21 aprile scorso, rinvio a nuovo ruolo; - peraltro, poiché i giudizi di appello, ancorché non riuniti nei gradi dimerito, risultano tutti decisi dal medesimo Collegi o nella stessa composizione, alla medesima udienza, non sussistono pregresse violazioni della disposizione processuale sopra citata (Cass. SS. UU. n. 14815 del 2008) che impediscano lo scrutinio delle impugnazioniproposte; - venendo allora a i motivi di rico rso, va esaminato in esordio, per priorità logica e giuridica, il primo motivo di ricorso proposto nel Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4 giudizioiscritto al n. r.g. 32 83 /2016 ove è parte contro ricorrente la società [OSCURATO:SOCIETA], identico al primo mezzo di doglianza proposto negli altri, ora qui riuniti, giudizi nei confronti dei soci dellastessa [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ; - in detto mezzo di gravame, l’Agenzia delle Entrate deduce la violazionee/o falsa applicazione del combinato disposto dell’art. 32del d.P.R. n. 600 del 1973, 51 del d.P.R. n . 633 del 1972, 115 c.1 c.p.c., 2729, 2697 c.c. in tema di presunzioni ed onere della prova,tutti in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. , per avere la CTRerroneamente onerato l’Ufficio di dar prova non richiesta dalle disposizionirichiamate che in realtà stabiliscono una presunzione legaledi riferibilità a ricavi di operazioni bancarie non giustificate; - il motivo è fondato; - questa Corte costantemente ritiene che ( tra molte, si veda Cass. Sez.5, Sentenza n. 549 del 15/01/2020) nelle verifiche fiscali finalizzatea provare, per presunzioni, la condotta ev asiva , l’azione di controllo può anche indirizzarsi sui conti bancari intestati al coniuge o al familiare del contribuente, potendo desumersi la riferibilitàa quest'ultimo da elementi sintomatici, quali: il rapporto di stretta familiarità, l'ingiustificat a capacità reddituale dei prossimicongiunti nel periodo di imposta considerato, l'infedeltà delledichiarazioni e l'esercizio di attività da parte del contribuente compatibilecon la produzione della maggiore redditività riferita a dettepersone; - a ncora, si è precisato sul punto che (Cass. Sez.5, Sentenza n. 5135 del 28/02/2017) l'utilizzazione d ei dati acquisiti presso le aziende di credito quali prove presuntive di maggiori ricavi o operazioni imponibili, ai sensi degli artt. 32, comma1, n. 2, secondo periodo, del d.P.R. n. 600 del 1973 e 51, comma 2, n. 2, del d.P.R. n. 633 del 1972, non è sub ordinata allaprova che il contribuente eserciti attività d'impresa o di lavoro autonomo, atteso che, ove non sia contestata la legittimità dell'acquisizione dei dati risultanti dai conti correnti bancari, i Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 5 medesimipossono essere utilizzati sia per dimos trare l'esistenza diun'eventuale attività occulta (impresa, arte o professione), sia per quantificare il reddito da essa ricavato, incombendo al contribuente l'onere di provare che i movimenti bancari che non trovanogiustificazione sulla base delle sue d ichiarazioni non sono fiscalmenterilevanti; - i n ultimo, più recentemente, si è ulteriormente specificato come (si veda in termini la pronuncia Cass. Sez.6 - 5, Ordinanza n. 34638 del 24/11/2022) in tema di accertamenti bancari, l'operatività della presunzione "iuris tantum"prevista dall'art. 32, comma 1, n. 2, del d.P.R. n. 600 del 1973, presuppone che venga fornita la prova dei movimenti in entrata e in uscita operati dal contribuente su conto corrente bancario, anche intestato a terzi, il cui onere grava sull'Amministrazione finanziaria, trattandosi di elemento costitutivodella pretesa creditoria ; - c iò posto e chiarito, n el presente caso la CT R , nella sentenza oggettodel giudizio iscritto al n. r.g. 3283/2016 ( n. 1585/22/15 depositatail 7 luglio 2015) , ha in verità disapplicato i sopradetti principi; - essa infatti, nel ritenere necessari “collegamenti oggettivi e prove inequivocabili”, imponen do altresì un “collegamento diretto che possa essere considerato prova” tra le risultanze delle indagini finanziarie e la prova del maggior imponibile, ha - nei fatti - oneratol’Ufficio di dare prova diretta della pretesa , non ritenendo sufficientea riba ltare in capo al contribuente l’onere della prova contraria rispetto alle conclusioni raggiunte in via indiziaria dall’Ufficioall’esito della disamina delle movimentazioni bancarie risultantidalle indagini finanziarie poste in essere ; - c osì operando, ess a ha comme sso errore di diritto dal momento che ai fini della legittimità dell’imposizione è idoneo il raggiungimentodella prova indiziaria, quindi anche indiretta e non solodiretta, dei fatti costitutivi della pretesa per maggiori tributi , Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 6 consistenti i n questo caso proprio nelle risultanze delle indagini finanziarie. A fronte di tal i circostanz e indiziarie , sarà poi onere del contribuente dar prova dei fatti estintivi o modificativi atti a smentireo ridimensionare il contenuto della pretesa per tributi e dall’assolvimento o meno di tal onere dipenderà l’esito della controversia; - in altri termini, dalle ris ultanze in parola (vale a dire dai fatti materialiconsistenti nell’avere il contribuente operato determinati prelievi e versamenti) deriva la presunzione della rilevanza redditualedi tali operazioni, presunzione idonea a fondare (salvo provadel contrari o, il cui onere grava sul contribuente) l’esistenza di maggiori redditi e maggiore iva; il tutto senza necessità per l’Ufficiodi provare altro; - poiché tale erronea statuizione è posta a fondamento delle pronuncerese dalla CTR negli autonomi giudizi propo sti dai soci di [OSCURATO:SOCIETA]. (in forza dell’applicazione ai medesimi del principio di cui all’art. 5 TUIR) , ora riuniti al presente, la sua caducazione con cassazione della pronuncia impugnata provoca per conseguenza la cassazione anche delle sentenze r ese dalla CTR nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Luigi e [OSCURATO:PERSONA] Rita, impugnate neigiudizi iscritti ai n. r.g. 3274/2016 e 3282/2016, le quali sono parimenticassate con rinvio; - c onseguentemente, per effetto dell’ accoglimento del primo motivo di ricorso di cui si è detto, tutte le sentenze impugnate va nno integralmentecassate con rinvio al giudice dell’appello per nuovo esamenel rispetto dei principi sopra illustrati ; - a lla luce della decisione che precede i restanti motivi di ricorso proposti in ciascuno dei giud izi sono tutti assorbiti in quanto divenutiirrilevanti ai fini del decidere ; p.q.m. Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 7 accoglie il primo motivo di ricorso propo