CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 14706/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/12/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Messina ha confermato la condanna del predetto per il furto di un autofurgone Fiat di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], avvalendosi di un mezzo fraudolento, che si trovava parcheggiato in una piazza comunale; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta violazione di legge in ordine al giudizio di responsabilità penale desunta da mere presunzioni e pregiudizi, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito; esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); laddove, in ogni caso, compiuta, esauriente e logica è la ricostruzione dei giudici di merito (cfr. in particolare la sentenza impugnata, a pag. 4 che ripercorre gli elementi probatori alla luce delle doglianze difensive), sicché il motivo è anche manifestamente infondato; Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente contesta la conferma della pena inflitta, prospetta questioni non consentite nel giudizio di legittimità e, comunque, manifestamente infondate, posto che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in Cassazione miri ad una nuova valutazione della sua congruità ove !a relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione - come emergente nel caso di specie, in cui il richiamo degli indici di cui all'art. 133 c.p. va posto in relazione anche ai precedenti penali di cui la sentenza impugnata fa cenno nel rigettare il motivo sul diniego delle attenuanti generiche, pur sempre attinente al profilo sanzionatorio; Ritenuto, infine, quanto al terzo motivo, che la revoca della sospensione condizionale della pena concessa con altra sentenza di condanna è stata correttamente effettuata dal giudice di primo grado, la cui pacifica competenza al riguardo era da ritenere evidentemente implicita nella conferma della statuizione operata dalla corte territoriale anche sul punto (tra tante, Sez. 1, Sentenza n. 14853 del 12/02/2020, Rv. 279053 - 01): Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende; l'imputato deve essere altresì condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che liquida in complessivi euro 2.000,00, oltre accessori di legge. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che liquida in complessivi euro 2.000,00, oltre accessori di