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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 3 febbraio 2022

Cassazione n. 30261/2022

Testo disponibile della fonte

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ciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: 1) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dalla Corte di appello di Lecce; Sentita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza emessa il 3 febbraio 2022 la Corte di appello di Lecce, quale Giudice dell'esecuzione, decidendo su segnalazione dell'Ufficio esecuzione della stessa Corte, disponeva la rideterminazione della pena in -ogata a [OSCURATO:PERSONA], con la sentenza irrevocabile pronunciata dalla stessa Corte I'll settembre 2019, per il reato di cui al capo C, che era residuato a seguito dell'assoluzione per i reati di cui ai capi A e B. La sentenza irrevocabile presupposta, a sua volta, interveniva a seguito dell'annullamento con rinvio pronunciato il 14 giugno 2018, dalla Corte di cassazione, Seconda Sezione penale.

Pertanto, la Corte di appello di Lecce rideterminava la pena per il residuo reato di cui al capo C in nove mesi di reclusione e 206,00 euro di multa, che veniva quantificata applicando alla pena base di un anno di reclusione e 309,00 euro di multa, la riduzione prevista per le circostanze attenuante generiche, il cui riconoscimento si imponeva in conseguenza del fatto che su di esse, nel processo di cognizione, si era formato il giudicato.

2. Avverso questa ordinanza [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], ricorreva per cassazione, deducendo quattro motivi di ricorso.

Con il primo motivo di ricorso si deduceva la violazione di legge del provvedimento impugnato, in riferimento all'art. 597 cod. proc. pen., conseguente al fatto che la decisione in esame aveva disapplicato la sospensione condizionale della pena, che era stata riconosciuta nel giudizio di primo grado, conclusosi con la sentenza emessa dal Tribunale di Lecce il 14 luglio 2014, su cui si era formato il giudicato.

Con il secondo motivo di ricorso di ricorso si deduceva la violazione di legge dell'ordinanza impugnata, in riferimento all'art. 624-bis cod. pen., conseguente al fatto che la pena applicata dalla Corte di appello di Lecce, per il reato di cui al capo C, non era stata rideterminata nel minimo edittale.

Con il terzo motivo di ricorso si deduceva la violazione di legge del provvedimento impugnato, conseguente al fatto che la pena per il reato di cui al capo C era stata irrogata a [OSCURATO:PERSONA] in una misura dosimetrica eterogenea, non corrispondendo, sul piano edittale, le riduzioni applicate per la pena detentiva e per la pena pecuniaria.

Con il quarto motivo di ricorso si deduceva la violazione di legge del provvedimento impugnato, in riferimento all'art. 129 c:od. proc. pen., conseguente al fatto che la Corte di appello di Lecce, a fronte del decorso dei termini prescrizionali previsti per il reato di cui al capo C, aveva omesso di emettere la declaratoria di prescrizione della fattispecie oggetto di contestazione processuale.

Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è fondato nei termini di seguito indicati.

2. Occorre premettere che il Giudice dell'esecuzione può intervenire sul trattamento sanzionatorio irrogato in sede di cognizione, modificandolo nelle sole ipotesi di illegalità della pena, che si concretizza quando ci si trova di fronte a una sanzione penale derivante da palese errore giuridico o materiale, che, laddove non rilevato ex officio, è deducibile davanti al giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 666 cod. proc. pen.

Ne discende che l'applicazione di una sanzione penale illegale, per palese errore giuridico o materiale, non concretizza un'ipotesi di inesistenza giuridica ovvero di abnormità del provvedimento decisorio, imponendone la correzione o la rettifica da parte del giudice dell'esecuzione ex art. 666 cod. proc. pen., come, da ultimo, ribadito dalle Sezioni Unite, secondo cui: «L'illegalità della pena, derivante da palese errore giuridico o materiale da parte del giudice della cognizione, privo di argomentata valutazione, ove non sia rilevabile d'ufficio in sede di legittimità per tardività del ricorso, è deducibile davanti al giudice dell'esecuzione, adito ai sensi dell'art. 666 cod. proc. pen.» (Sez.

U, n. 47766 del 26/06/2015, Butera, Rv. 265108-01).

In questa cornice, occorre passare a considerare le singole censure difensive, che dovranno essere valutate alla luce dei parametri giurisprudenziali che si sono richiamati in tema di illegalità del trattamento sanzionatorio irrogato al condannato.

3. Tanto premesso, deve ritenersi fondato il primo motivo di ricorso, con cui si deduceva la violazione di legge del provvedimento impugnato, in riferimento all'art. 597 cod. proc. pen., conseguente al fatto che la decisione in esame aveva disapplicato la sospensione condizionale della pena, che era stata riconosciuta nel giudizio di primo grado, conclusosi con la sentenza emessa dal Tribunale di Lecce il 14 luglio 2014, su cui si era formato il giudicato.

Nel giudizio di primo grado, infatti, il Tribunale di Lecce condannava l'imputata [OSCURATO:PERSONA], per i reati di cui ai capi A, B e C, unificati dal vincolo della continuazione, alla pena di un anno, nove mesi di reclusione e 400,00 euro di multa, che veniva sospesa ai sensi dell'art. 162 cod. pen., c:ome si evince dal dispositivo della sentenza, menzionato a pagina 11 della stessa decisione.

Ne discende che la Corte di Lecce, pronunciandosi in executivis, avrebbe dovuto procedere alla rideterminazione della pena per il reato di cui al capo C, tenendo conto del beneficio della sospensione condizionale che era stato riconosciuto a [OSCURATO:PERSONA] dal Tribunale di Lecce ex art. 162 cod. pen., su cui si era formato il giudicato, non essendo tale punto della decisione oggetto d'impugnazione.

Le considerazioni esposte impongono di ribadire la fonclatezza del primo motivo di ricorso.

4. Deve ritenersi inammissibile il secondo motivo di ricorso, con cui si deduceva la violazione di legge dell'ordinanza impugnata, in riferimento all'art. 624-bis cod. pen., conseguente al fatto che la pena applicata dalla Corte di appello di Lecce a [OSCURATO:PERSONA], per il reato di cui al capo C, non era stata rideterminata nel minimo edittale.

L'inammissibilità della censura difensiva discende dal fatto che con tale doglianza non si criticava l'illegalità della pena applicata per il reato di cui al capo C, ma il percorso dosimetrico seguito dalla Corte di appello di Lecce, in sede di rideterminazione, nel quantificare il trattamento sanzionatorio, ritenuto incongruo dalla difesa della ricorrente, senza considerare che l'operazione compiuta in executivis, con il discostamento dal minimo edittale previsto per tale ipotesi delittuosa, non concretizzava un'ipotesi di illegalità della pena applicata a [OSCURATO:PERSONA], così come prefigurata dalle Sezioni Unite (Sez.

U, n. 47766 del 26/06/2015, Butera, cit.).

Le considerazioni esposte impongono di ribadire l'inammissibilità del secondo motivo di ricorso.

5. Deve, invece, ritenersi fondato il terzo motivo di ricorso, con cui si deduceva la violazione di legge del provvedimento impugnato, conseguente al fatto che la pena per il reato di cui al capo C era stata irrogata a [OSCURATO:PERSONA] in una misura dosimetrica eterogenea, non corrispondendo, sul piano edittale, le riduzioni sanzionatorie applicate per la pena detentiva e per la pena pecuniaria.

Non può, in proposito, non rilevarsi che, in questo caso, l'errore di calcolo in cui incorreva la Corte di appello di Lecce è desumibile dallo stesso provvedimento impugnato, atteso che la pena base stabilita nel minimo edittale di un anno di reclusione e 309,00 euro di multa, avrebbe comportato, per effetto della riduzione aritmetica di un terzo, l'applicazione della pena di otto mesi di reclusione e 206,00 euro di multa; il che rende evidente l'erroneità della quantificazione della pena detentiva applicata alla ricorrente, per effetto del riconoscimento delle attenuanti generiche, quantificata in nove mesi di reclusione.

Queste ragioni impongono di ritenere fondato il terzo motivo di ricorso.

6. Deve, infine, ritenersi inammissibile il quarto motivo di ricorso, con cui si deduceva la violazione di legge del provvedimento impugnato, in riferimento all'art. 129 cod. proc. pen., conseguente al fatto che la Corte di appello di Lecce, a fronte del decorso dei termini prescrizionali previsti per il reato di cui al capo C, aveva omesso di emettere la declaratoria di prescrizione della fattispecie oggetto di contestazione processuale.

Osserva il Collegio che la declaratoria di prescrizione invocata riguarda un tema estraneo all'illegalità della pena, concernendo l'incidenza del decorso del tempo sull'esercizio del potere punitivo dello Stato.

Tale declaratoria, pertanto, non può essere pronunciata dal giudice dell'esecuzione, non essendo stata applicata, in questo caso, una sanzione penale illegale, per palese errore giuridico o materiale, in linea con la giurisprudenza che si è già richiamata (Sez.

U, n. 47766 del 26/06/2015, Butera, cit.).

Queste ragioni impongono di ritenere inammissibile il quarto motivo di ricorso.

7. Le considerazioni esposte impongono conclusivamente l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, cui consegue la rideterminazione della pena in otto mesi di reclusione e 206,00 euro di multa, che deve essere sospesa ex art. 162 cod. pen.

Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nel resto, deve essere rigettato.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata con ridetermirazione della pena irrogata a [OSCURATO:PERSONA] i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: 1) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dalla Corte di appello di Lecce; Sentita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa il 3 febbraio 2022 la Corte di appello di Lecce, quale Giudice dell'esecuzione, decidendo su segnalazione dell'Ufficio esecuzione della stessa Corte, disponeva la rideterminazione della pena in -ogata a [OSCURATO:PERSONA], con la sentenza irrevocabile pronunciata dalla stessa Corte I'll settembre 2019, per il reato di cui al capo C, che era residuato a seguito dell'assoluzione per i reati di cui ai capi A e B. La sentenza irrevocabile presupposta, a sua volta, interveniva a seguito dell'annullamento con rinvio pronunciato il 14 giugno 2018, dalla Corte di cassazione, Seconda Sezione penale. Pertanto, la Corte di appello di Lecce rideterminava la pena per il residuo reato di cui al capo C in nove mesi di reclusione e 206,00 euro di multa, che veniva quantificata applicando alla pena base di un anno di reclusione e 309,00 euro di multa, la riduzione prevista per le circostanze attenuante generiche, il cui riconoscimento si imponeva in conseguenza del fatto che su di esse, nel processo di cognizione, si era formato il giudicato. 2. Avverso questa ordinanza [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], ricorreva per cassazione, deducendo quattro motivi di ricorso. Con il primo motivo di ricorso si deduceva la violazione di legge del provvedimento impugnato, in riferimento all'art. 597 cod. proc. pen., conseguente al fatto che la decisione in esame aveva disapplicato la sospensione condizionale della pena, che era stata riconosciuta nel giudizio di primo grado, conclusosi con la sentenza emessa dal Tribunale di Lecce il 14 luglio 2014, su cui si era formato il giudicato. Con il secondo motivo di ricorso di ricorso si deduceva la violazione di legge dell'ordinanza impugnata, in riferimento all'art. 624-bis cod. pen., conseguente al fatto che la pena applicata dalla Corte di appello di Lecce, per il reato di cui al capo C, non era stata rideterminata nel minimo edittale. Con il terzo motivo di ricorso si deduceva la violazione di legge del provvedimento impugnato, conseguente al fatto che la pena per il reato di cui al capo C era stata irrogata a [OSCURATO:PERSONA] in una misura dosimetrica eterogenea, non corrispondendo, sul piano edittale, le riduzioni applicate per la pena detentiva e per la pena pecuniaria. Con il quarto motivo di ricorso si deduceva la violazione di legge del provvedimento impugnato, in riferimento all'art. 129 c:od. proc. pen., conseguente al fatto che la Corte di appello di Lecce, a fronte del decorso dei termini prescrizionali previsti per il reato di cui al capo C, aveva omesso di emettere la declaratoria di prescrizione della fattispecie oggetto di contestazione processuale. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è fondato nei termini di seguito indicati. 2. Occorre premettere che il Giudice dell'esecuzione può intervenire sul trattamento sanzionatorio irrogato in sede di cognizione, modificandolo nelle sole ipotesi di illegalità della pena, che si concretizza quando ci si trova di fronte a una sanzione penale derivante da palese errore giuridico o materiale, che, laddove non rilevato ex officio, è deducibile davanti al giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 666 cod. proc. pen. Ne discende che l'applicazione di una sanzione penale illegale, per palese errore giuridico o materiale, non concretizza un'ipotesi di inesistenza giuridica ovvero di abnormità del provvedimento decisorio, imponendone la correzione o la rettifica da parte del giudice dell'esecuzione ex art. 666 cod. proc. pen., come, da ultimo, ribadito dalle Sezioni Unite, secondo cui: «L'illegalità della pena, derivante da palese errore giuridico o materiale da parte del giudice della cognizione, privo di argomentata valutazione, ove non sia rilevabile d'ufficio in sede di legittimità per tardività del ricorso, è deducibile davanti al giudice dell'esecuzione, adito ai sensi dell'art. 666 cod. proc. pen.» (Sez. U, n. 47766 del 26/06/2015, Butera, Rv. 265108-01). In questa cornice, occorre passare a considerare le singole censure difensive, che dovranno essere valutate alla luce dei parametri giurisprudenziali che si sono richiamati in tema di illegalità del trattamento sanzionatorio irrogato al condannato. 3. Tanto premesso, deve ritenersi fondato il primo motivo di ricorso, con cui si deduceva la violazione di legge del provvedimento impugnato, in riferimento all'art. 597 cod. proc. pen., conseguente al fatto che la decisione in esame aveva disapplicato la sospensione condizionale della pena, che era stata riconosciuta nel giudizio di primo grado, conclusosi con la sentenza emessa dal Tribunale di Lecce il 14 luglio 2014, su cui si era formato il giudicato. Nel giudizio di primo grado, infatti, il Tribunale di Lecce condannava l'imputata [OSCURATO:PERSONA], per i reati di cui ai capi A, B e C, unificati dal vincolo della continuazione, alla pena di un anno, nove mesi di reclusione e 400,00 euro di multa, che veniva sospesa ai sensi dell'art. 162 cod. pen., c:ome si evince dal dispositivo della sentenza, menzionato a pagina 11 della stessa decisione. Ne discende che la Corte di Lecce, pronunciandosi in executivis, avrebbe dovuto procedere alla rideterminazione della pena per il reato di cui al capo C, tenendo conto del beneficio della sospensione condizionale che era stato riconosciuto a [OSCURATO:PERSONA] dal Tribunale di Lecce ex art. 162 cod. pen., su cui si era formato il giudicato, non essendo tale punto della decisione oggetto d'impugnazione. Le considerazioni esposte impongono di ribadire la fonclatezza del primo motivo di ricorso. 4. Deve ritenersi inammissibile il secondo motivo di ricorso, con cui si deduceva la violazione di legge dell'ordinanza impugnata, in riferimento all'art. 624-bis cod. pen., conseguente al fatto che la pena applicata dalla Corte di appello di Lecce a [OSCURATO:PERSONA], per il reato di cui al capo C, non era stata rideterminata nel minimo edittale. L'inammissibilità della censura difensiva discende dal fatto che con tale doglianza non si criticava l'illegalità della pena applicata per il reato di cui al capo C, ma il percorso dosimetrico seguito dalla Corte di appello di Lecce, in sede di rideterminazione, nel quantificare il trattamento sanzionatorio, ritenuto incongruo dalla difesa della ricorrente, senza considerare che l'operazione compiuta in executivis, con il discostamento dal minimo edittale previsto per tale ipotesi delittuosa, non concretizzava un'ipotesi di illegalità della pena applicata a [OSCURATO:PERSONA], così come prefigurata dalle Sezioni Unite (Sez. U, n. 47766 del 26/06/2015, Butera, cit.). Le considerazioni esposte impongono di ribadire l'inammissibilità del secondo motivo di ricorso. 5. Deve, invece, ritenersi fondato il terzo motivo di ricorso, con cui si deduceva la violazione di legge del provvedimento impugnato, conseguente al fatto che la pena per il reato di cui al capo C era stata irrogata a [OSCURATO:PERSONA] in una misura dosimetrica eterogenea, non corrispondendo, sul piano edittale, le riduzioni sanzionatorie applicate per la pena detentiva e per la pena pecuniaria. Non può, in proposito, non rilevarsi che, in questo caso, l'errore di calcolo in cui incorreva la Corte di appello di Lecce è desumibile dallo stesso provvedimento impugnato, atteso che la pena base stabilita nel minimo edittale di un anno di reclusione e 309,00 euro di multa, avrebbe comportato, per effetto della riduzione aritmetica di un terzo, l'applicazione della pena di otto mesi di reclusione e 206,00 euro di multa; il che rende evidente l'erroneità della quantificazione della pena detentiva applicata alla ricorrente, per effetto del riconoscimento delle attenuanti generiche, quantificata in nove mesi di reclusione. Queste ragioni impongono di ritenere fondato il terzo motivo di ricorso. 6. Deve, infine, ritenersi inammissibile il quarto motivo di ricorso, con cui si deduceva la violazione di legge del provvedimento impugnato, in riferimento all'art. 129 cod. proc. pen., conseguente al fatto che la Corte di appello di Lecce, a fronte del decorso dei termini prescrizionali previsti per il reato di cui al capo C, aveva omesso di emettere la declaratoria di prescrizione della fattispecie oggetto di contestazione processuale. Osserva il Collegio che la declaratoria di prescrizione invocata riguarda un tema estraneo all'illegalità della pena, concernendo l'incidenza del decorso del tempo sull'esercizio del potere punitivo dello Stato. Tale declaratoria, pertanto, non può essere pronunciata dal giudice dell'esecuzione, non essendo stata applicata, in questo caso, una sanzione penale illegale, per palese errore giuridico o materiale, in linea con la giurisprudenza che si è già richiamata (Sez. U, n. 47766 del 26/06/2015, Butera, cit.). Queste ragioni impongono di ritenere inammissibile il quarto motivo di ricorso. 7. Le considerazioni esposte impongono conclusivamente l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, cui consegue la rideterminazione della pena in otto mesi di reclusione e 206,00 euro di multa, che deve essere sospesa ex art. 162 cod. pen. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nel resto, deve essere rigettato. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata con ridetermirazione della pena irrogata a [OSCURATO:PERSONA] i
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