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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 03709/2023

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[OSCURATO:PERSONA] Consigliere ORDINANZA sul ricorso 18614/2022 avverso l’ordinanza resa dalla Corte di Cassazione, sezione prima civile, il 22.6.2022, n.20151/2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] avv. [OSCURATO:PERSONA], in proprio quale difensore antistatario di [OSCURATO:PERSONA] ricorrente nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] avv. [OSCURATO:PERSONA], in proprio exart.86 c.p.c. resistente udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15.12.2022 dal Cons. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l’ordinanza n.20151/2022 la 1° Sezione civile di questa Corte ha rigettato il ricorso proposto dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 1197/2016 della Corte d'appello di Ancona e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese in favore di ciascun controricorrente, ossia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], liquidate nella somma di € 10.000,00 per compensi, € 200,00 per esposti, 15% rimborso spese generali, oltre accessori di legge, per ciascuno di essi.

Il ricorso era stato proposto dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], ricorrente,con l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], con l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA], con l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], controricorrenti, impugnando la sentenza n. 1197/2016 della Corte d'appello di Ancona, pubblicata il 17.10.2016.

Nella predetta ordinanza per errore materiale è stata omessa la pronuncia sulla istanza di distrazione delle spese avanzata dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore della sig.ra [OSCURATO:PERSONA], dichiaratosi antistatario, sia con il controricorso sia con la memoria.

Con ricorso ex art.391 bisc.p.c. notificato il 15.7.2022 l’avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto di correggere il predetto errore materiale.

2. L’avv. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria riconoscendo come pacifica la sussistenza dell’errore; l’avv.[OSCURATO:PERSONA] ha tuttavia segnalato il fatto che il ricorrente avv. [OSCURATO:PERSONA], con missivap.e.c. del [OSCURATO:DATA_NASCITA] gli aveva comunicato che si sarebbe potuto evitare il procedimento di correzione ove avesse provveduto a pagare le spese a lui direttamente, ovvero alla parte vittoriosa rag. [OSCURATO:PERSONA] –sua coniuge – fornendo il relativo IBAN .

L’avv.[OSCURATO:PERSONA] ha aggiunto altresì di vantare un cospicuo maggior credito verso la rag.[OSCURATO:PERSONA], il cui pagamento era stato vanamente precettato, e di voler compensare la somma dovuta alla rag. [OSCURATO:PERSONA] (€ 12.160,00) col suo maggior credito (€ 33.859,36), vantato verso la rag. [OSCURATO:PERSONA], per spese di altro giudizio, così riducendosi il credito verso la rag.

Rommozzia soli € 21.699,36.

Si chiede l’avv.[OSCURATO:PERSONA]: «Quid iuris quando, per evitare la procedura di cui all’art. 391 bis c.p.c., è lo stesso avvocato difensore - che si è vanamente dichiarato antistatario - ad invitare la controparte soccombente ad eseguire la sentenza anche pagando direttamente alla parte da lui patrocinata (indicandone l’IBAN)? Se tale pagamento avviene ex artt. 1241 e 1242 c.c., l’avvocato che lo ha stimolato e che vi ha implicitamente aderito, può proporre istanza di correzione della sentenza in parte qua dopo che i due debiti si sono estinti per intervenuta compensazione? Si ritiene che l’invito ad eseguire la sentenza così come resa rivolto dall’avvocato della parte vittoriosa alla controparte soccombente, che quindi paga direttamente alla patrocinata (peraltro coniuge del difensore che si era dichiarato antistatario) valga quale rinuncia a far valere il proprio diritto, e quindi renda improponibile l’istanza di correzione, ovvero, in subordine, ed in ogni caso, non più azionabile la pretesa.» [OSCURATO:PERSONA]

3. La giurisprudenza di questa Corte ritiene che nella fattispecie sia applicabile il procedimento di correzione dell’errore materiale.

Infatti, in caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese il rimedio esperibile è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali ed il difensore è legittimato a proporre il relativo ricorso se nel corso del giudizio ne aveva formulato specifica richiesta, la quale deve ritenersi validamente proposta anche nel caso in cui manchi l'esplicita dichiarazione in ordine alla avvenuta anticipazione delle spese ed alla mancata riscossione degli onorari, atteso che quest'ultima può ritenersi implicitamente contenuta nella domanda di distrazione. (Sez.

U, n. 31033 del 27.11.2019, Rv. 656078 – 01; Sez.

U, n. 16037 del 7.7.2010, Rv. 613868 -01).

4. Le circostanze dedotte e documentate dall’avv.[OSCURATO:PERSONA] no n ostano alla richiesta correzione.

Il procedimento di correzione degli errori materiali è esperibile non solo per ovviare ad un difetto di corrispondenza tra l'ideazione del giudice e la sua materiale rappresentazione grafica, chiaramente rilevabile dal testo del provvedimento e, come tale, rilevabile ictu oculi, ma anche in funzione integrativa, in ragione della necessità di introdurre nel provvedimento una statuizione obbligatoria consequenziale a contenuto predeterminato, ovvero una statuizione obbligatoria di carattere accessorio, anche se a contenuto discrezionale (ex multis Sez. 3, n. 4319 del 14.2.2019, Rv. 652825 -01).

Ciò che occorre emendare è il titolo costituito dall’ordinanza della Corte, indubbiamente viziata, e tutto quanto segnalato dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] attiene a circostanze fattuali successive, e cioè a un posterius rispetto alla decisione, che ben potranno essere successivamente valutate per verificare se il credito sia stato estinto o meno per compensazione con il controcredito vantato verso la rag.[OSCURATO:PERSONA], come affermato dal resistente.

In questa sede occorre procedere quindi alla richiesta correzione.

PQM La Corte accoglie il ricorso e per l’effetto corregge la ordinanza del 22.6.2022 n.20151 con l’aggiunta nel dispositivo, primo capoverso, dopo le parole “accessori di legge”, della frase “e quanto alla condanna alle spese nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] pronuncia la distrazione del relativo importo in favore dell’avv.[OSCURATO:PERSONA], procuratore antistatario”.

Manda alla Cancelleria di provvedere alle annotazioni e notifiche previste dalla legge.

Così deciso in Roma nel

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] Consigliere ORDINANZA sul ricorso 18614/2022 avverso l’ordinanza resa dalla Corte di Cassazione, sezione prima civile, il 22.6.2022, n.20151/2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] avv. [OSCURATO:PERSONA], in proprio quale difensore antistatario di [OSCURATO:PERSONA] ricorrente nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] avv. [OSCURATO:PERSONA], in proprio exart.86 c.p.c. resistente udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15.12.2022 dal Cons. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’ordinanza n.20151/2022 la 1° Sezione civile di questa Corte ha rigettato il ricorso proposto dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 1197/2016 della Corte d'appello di Ancona e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese in favore di ciascun controricorrente, ossia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], liquidate nella somma di € 10.000,00 per compensi, € 200,00 per esposti, 15% rimborso spese generali, oltre accessori di legge, per ciascuno di essi. Il ricorso era stato proposto dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], ricorrente,con l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], con l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA], con l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], controricorrenti, impugnando la sentenza n. 1197/2016 della Corte d'appello di Ancona, pubblicata il 17.10.2016. Nella predetta ordinanza per errore materiale è stata omessa la pronuncia sulla istanza di distrazione delle spese avanzata dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore della sig.ra [OSCURATO:PERSONA], dichiaratosi antistatario, sia con il controricorso sia con la memoria. Con ricorso ex art.391 bisc.p.c. notificato il 15.7.2022 l’avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto di correggere il predetto errore materiale. 2. L’avv. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria riconoscendo come pacifica la sussistenza dell’errore; l’avv.[OSCURATO:PERSONA] ha tuttavia segnalato il fatto che il ricorrente avv. [OSCURATO:PERSONA], con missivap.e.c. del [OSCURATO:DATA_NASCITA] gli aveva comunicato che si sarebbe potuto evitare il procedimento di correzione ove avesse provveduto a pagare le spese a lui direttamente, ovvero alla parte vittoriosa rag. [OSCURATO:PERSONA] –sua coniuge – fornendo il relativo IBAN . L’avv.[OSCURATO:PERSONA] ha aggiunto altresì di vantare un cospicuo maggior credito verso la rag.[OSCURATO:PERSONA], il cui pagamento era stato vanamente precettato, e di voler compensare la somma dovuta alla rag. [OSCURATO:PERSONA] (€ 12.160,00) col suo maggior credito (€ 33.859,36), vantato verso la rag. [OSCURATO:PERSONA], per spese di altro giudizio, così riducendosi il credito verso la rag. Rommozzia soli € 21.699,36. Si chiede l’avv.[OSCURATO:PERSONA]: «Quid iuris quando, per evitare la procedura di cui all’art. 391 bis c.p.c., è lo stesso avvocato difensore - che si è vanamente dichiarato antistatario - ad invitare la controparte soccombente ad eseguire la sentenza anche pagando direttamente alla parte da lui patrocinata (indicandone l’IBAN)? Se tale pagamento avviene ex artt. 1241 e 1242 c.c., l’avvocato che lo ha stimolato e che vi ha implicitamente aderito, può proporre istanza di correzione della sentenza in parte qua dopo che i due debiti si sono estinti per intervenuta compensazione? Si ritiene che l’invito ad eseguire la sentenza così come resa rivolto dall’avvocato della parte vittoriosa alla controparte soccombente, che quindi paga direttamente alla patrocinata (peraltro coniuge del difensore che si era dichiarato antistatario) valga quale rinuncia a far valere il proprio diritto, e quindi renda improponibile l’istanza di correzione, ovvero, in subordine, ed in ogni caso, non più azionabile la pretesa.» [OSCURATO:PERSONA] 3. La giurisprudenza di questa Corte ritiene che nella fattispecie sia applicabile il procedimento di correzione dell’errore materiale. Infatti, in caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese il rimedio esperibile è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali ed il difensore è legittimato a proporre il relativo ricorso se nel corso del giudizio ne aveva formulato specifica richiesta, la quale deve ritenersi validamente proposta anche nel caso in cui manchi l'esplicita dichiarazione in ordine alla avvenuta anticipazione delle spese ed alla mancata riscossione degli onorari, atteso che quest'ultima può ritenersi implicitamente contenuta nella domanda di distrazione. (Sez. U, n. 31033 del 27.11.2019, Rv. 656078 – 01; Sez. U, n. 16037 del 7.7.2010, Rv. 613868 -01). 4. Le circostanze dedotte e documentate dall’avv.[OSCURATO:PERSONA] no n ostano alla richiesta correzione. Il procedimento di correzione degli errori materiali è esperibile non solo per ovviare ad un difetto di corrispondenza tra l'ideazione del giudice e la sua materiale rappresentazione grafica, chiaramente rilevabile dal testo del provvedimento e, come tale, rilevabile ictu oculi, ma anche in funzione integrativa, in ragione della necessità di introdurre nel provvedimento una statuizione obbligatoria consequenziale a contenuto predeterminato, ovvero una statuizione obbligatoria di carattere accessorio, anche se a contenuto discrezionale (ex multis Sez. 3, n. 4319 del 14.2.2019, Rv. 652825 -01). Ciò che occorre emendare è il titolo costituito dall’ordinanza della Corte, indubbiamente viziata, e tutto quanto segnalato dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] attiene a circostanze fattuali successive, e cioè a un posterius rispetto alla decisione, che ben potranno essere successivamente valutate per verificare se il credito sia stato estinto o meno per compensazione con il controcredito vantato verso la rag.[OSCURATO:PERSONA], come affermato dal resistente. In questa sede occorre procedere quindi alla richiesta correzione. PQM La Corte accoglie il ricorso e per l’effetto corregge la ordinanza del 22.6.2022 n.20151 con l’aggiunta nel dispositivo, primo capoverso, dopo le parole “accessori di legge”, della frase “e quanto alla condanna alle spese nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] pronuncia la distrazione del relativo importo in favore dell’avv.[OSCURATO:PERSONA], procuratore antistatario”. Manda alla Cancelleria di provvedere alle annotazioni e notifiche previste dalla legge. Così deciso in Roma nel
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