CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 26379/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( GERMANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con il provvedimento impugnato la Corte di Appello di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta proposta ex art. 671 cod. proc. pen. da [OSCURATO:PERSONA] di riconoscere la continuazione tra i reati oggetto delle sentenze emesse da: Corte di Appello di Napoli del 16/10/2017, irrevocabile il 26/3/2019, [OSCURATO:REA]-bis ed estorsioni commessio,Maddaloni.2010 e una il 2013; Corte di Appello di Napoli del 6/2/2015, irrevocabile il 30/1/2017, art. 74 dpr 309/1990 aggravato ex art. 7 L. 203/91, commesso lCaserta fino a febbraio 2008 e 73 dpr. 309(1990 e art. 7 203/01, Maddaloni 24/10/2007; Corte di Appello di Napoli del 11/6/2015, irrevocabile il 14/12/2016, 73 dpr 309/1990, commesso a Maddaloni il 18/9/2013; Corte di Appello di Napoli del 9/7/2012, irrevocabile il 15/10/2013, art. 10 1.497/74 e 648 cod. pen., commesso a Maddaloni il 27/1/2011; Rilevato che il giudice ha respinto la richiesta evidenziando la distanza temporale e la disomogeneità tra i reati così che questi non sarebbero espressione di un medesimo disegno criminoso quanto, piuttosto, di scelte assunte con decisioni contingenti e autonome; Rilevato che con il ricorso si denuncia il vizio di motivazione evidenziando che i reati rientrerebbero tutti nel programma associativo e sarebbero stati quindi nella sostanza tutti parte di un disegno criminoso complessivo; Ri/evato1 giudice dell'esecuzione ha evidenziato le ragioni per le quali ha ritenuto che non vi fosse un medesimo disegno inziale e che i singoli reati, analizzati uno per uno, erano stati, piuttosto, il frutto di scelte contingenti, a seconda delle necessità del momento e mano a mano che se ne aveva la possibilità, così che la motivazione risulta logica e coerente e nella stessa si dà conto della corretta applicazione dei principi enucleati dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 - 01); Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato e teso a sollecitare una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così