CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 17 gennaio 2024
Cassazione n. 03468/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 8767/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona dell’[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 3566/2019 del TRIBUNALE di PALERMO, depositata il 18/07/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/01/2024 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] conveniva davanti al Giudice di Pace di Palermo l’[OSCURATO:PERSONA] di Palermo (di seguito, per brevità, AMAP), chiedendo che quest’ultima fosse condannata alla restituzione della somma di euro 1.403,21 oltre interessi e rivalutazione, a titolo di somme riscosse e non dovute per il servizio di fognatura e depurazione. Precisamente, poiché la sua utenza idrica non era fornita del servizio di depurazione, il Cosenza rivendicava il rimborso della quota del servizio idrico, riferita al canone di depurazione, in forza del combinato disposto degli artt. 2, 4 e 6 del D.M. Ambiente e Tutela del Territorio del 30 settembre 2009 e della sentenza n. 335/2008 della Corte costituzionale. Costituitasi l’azienda convenuta ed istruita la causa, il giudice di primo grado con sentenza n. 2680/2016 rigettava la domanda, dichiarando congrua la somma di rimborso pari ad euro 387,53 già riconosciuta e quantificata dall’AMAP in favore del Cosenza. 2. Avverso la suddetta sentenza proponeva appello il Cosenza deducendo l’erroneità della sentenza per difetto assoluto di motivazione, e per avere fondato il rigetto della domanda di ripetizione, sulla base del generico richiamo agli atti prodotti dall’AMAP, quale prova delle attività di progettazione dell’impianto di depurazione, in effetti mai realizzato ed inesistente, senza mai indicare il documento ritenuto determinante. Si costituiva l’AMAP, contestando in fatto ed in diritto l’impugnazione ex adverso proposta, della quale chiedeva il rigetto, richiamando il principio secondo il quale è ammissibile una motivazione della sentenza per relationem , richiamando atti del processo; senza riportarne il contenuto. Evidenziava inoltre la correttezza del richiamo, operato dal giudice di primo grado, ai documenti da essa prodotti in primo grado, documenti dai quali era risultato che la zona in cui ricade l’abitazione del Cosenza era interessata da opere. di progettazione e realizzazione di impianti di depurazione, sicché dalla somma pretesa era stato correttamente detratto l’importo degli oneri connessi a tali attività.Il Tribunale di Palermo con sentenza n. 3566/2019, rigettando l’appello, confermava integralmente la sentenza del giudice di primo grado e condannava il Cosenza alla rifusione delle spese processuali relative al grado. In particolare, il giudice di appello osservava che dal progetto esecutivo, relativo alle opere di realizzazione delle reti fognarie nei quartieri dell’Arenella e [OSCURATO:PERSONA] dell’abitato di Palermo (zona in cui ricade l’abitazione del Cosenza), approvato con delibera comunale n. 413/2005, si evince chiaramente che le opere in oggetto riguardavano non soltanto la realizzazione del sistema fognario ma anche quello di depurazione delle acque nere e di disinquinamento delle acque bianche. 3.Avverso la sentenza del giudice di appello ha proposto ricorso il Cosenza. Ha resistito con controricorso l’AMAP. Per l’odierna udienza il Procuratore Generale non ha depositato conclusioni scritte, mentre il ricorrente ha depositato memoria di costituzione di secondo difensore. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato di depositare la motivazione della decisione entro il termine di sessanta giorni. [OSCURATO:PERSONA] 1.Appare opportuno premettere allo scrutinio dei motivi che questa Corte di recente ha avuto modo di precisare (Cass. n. 28842/2023; cfr. altresì Cass. n. 11270 e n. 3311/2020) che Nel giudizio finalizzato alla restituzione ex art. 8-sexies del d.l. n. 208 del 2008 della somma pagata a titolo di canone per la depurazione delle acque (quale parte del complessivo corrispettivo dovuto per il servizio idrico integrato), l’onere della prova circa il funzionamento dell’impianto di depurazione e gli oneri derivanti dalle attività di progettazione, realizzazione o completamento del medesimo impianto incombe, ai sensi dell’art. 2697, comma 2, c.c., sul convenuto, quale gestore del suddetto servizio e debitore della corrispondente prestazione nei confronti degli utenti, trattandosi di fatti impeditivi della pretesa restitutoria . Invero, come pure è stato precisato (Cass. n. 3692/2020 e n. 14042/2013), configurandosi la tariffa del servizio idrico integrato, in tutte le sue componenti, come il corrispettivo di una prestazione commerciale complessa, è il soggetto esercente detto servizio, il quale pretenda il pagamento anche degli oneri relativi al servizio di depurazione delle acque reflue domestiche, ad essere tenuto a dimostrare l’esistenza di un impianto di depurazione funzionante nel periodo oggetto della fatturazione, in relazione al quale esso pretenda la riscossione. I suddetti principi costituiscono specificazione del principio generale (ripetutamente affermato da questa Corte: cfr., tra le tante, Cass. n. 3314 e n. 11586/2020, nonché n. 826/2015) per cui il creditore di una prestazione contrattuale (nella specie, per l’appunto, l’utente del servizio idrico) deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell’inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell’altrui pretesa, costituito dall’avvenuto adempimento. 2.Tanto premesso, il Cosenza articola in ricorso tre motivi. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. nella parte in cui il Tribunale, quale giudice di appello, ha errato nel ricostruire la fattispecie, oggetto di giudizio e, in particolare, nel ritenere provata la progettazione dell’impianto di depurazione. Si duole che il giudice di appello ha attribuito efficacia probatoria determinante alla progettazione della rete fognaria senza avvedersi del fatto che detta progettazione non conteneva anche la progettazione dell’impianto di depurazione.Osserva che l’art. 2 del D.M. [OSCURATO:DATA_NASCITA] evidenzia che dall’impianto di depurazione è escluso tutto ciò che attiene alla rete fognaria e che i due servizi, essendo distinti ed autonomi, costituiscono il presupposto di due distinti canoni (quello di fognatura e quello di depurazione). L’inammissibilità di tale complessiva doglianza consegue al fatto che essa non risponde ai paradigmi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità. Infatti, per dedurre la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ., è necessario denunciare che il giudice non abbia posto a fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti, cioè abbia giudicato in contraddizione con la prescrizione della norma, il che significa che per realizzare la violazione deve avere giudicato o contraddicendo espressamente la regola di cui alla norma, cioè dichiarando di non doverla osservare, o contraddicendola implicitamente, cioè giudicando sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte invece di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio, fermo restando il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio, previsti dallo stesso art. 115 (mentre detta violazione non si può ravvisare nella mera circostanza che il giudice abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dal paradigma dell’art. 116 cod. proc. civ., che non a caso è dedicato alla valutazione delle prove; Cass. Sez. U. 05/08/2016, n. 16598). Al rilievo che precede si aggiunge, quale ulteriore profilo di inammissibilità, il difetto di autosufficienza, in quanto parte ricorrente fa riferimento al progetto esecutivo, ma inammissibilmente non ne precisa il contenuto. Tanto più che il giudice di appello nella impugnata sentenza (p. 5) deduce che dallo stesso si evince chiaramente che le opere in oggetto non riguardavano soltanto la realizzazione del sistema fognario ma anche quello di depurazione delle acque nere e di disinquinamento delle acque bianche. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione dell’art. 2909 c.c. nella parte in cui il giudice d’appello ha ritenuto provata l’esistenza della progettazione dell’impianto di depurazione senza considerare l’efficacia riflessa del giudicato formatosi in altri giudizi, promossi contro la stessa società, aventi il medesimo oggetto ed in particolare la medesima produzione documentale. Sostiene che sul documento, assunto a fondamento della decisione, si è formato il giudicato. Il motivo è inammissibile. Invero, per consolidata giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. n. 29301/2023) Può essere ravvisata l’efficacia riflessa del giudicato nei soli casi in cui si configuri una relazione di pregiudizialità-dipendenza, in senso giuridico, tra la situazione che forma oggetto del processo e quella facente capo a un terzo estraneo al giudizio e, dunque, anche quando solo alcuni dei fatti costitutivi della fattispecie del rapporto pregiudiziale-condizionante integrino gli elementi del rapporto pregiudicato-condizionato. Senonché nel caso di specie, nel quale vengono in rilievo rapporti tra loro evidentemente indipendenti, non sussistono affatto i presupposti per l’operatività della invocata efficacia riflessa. 2.3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 4 e 6 del DM 30/09/2009, nella parte in cui il giudice di appello ha statuito che: In particolare è stato prodotto il progetto esecutivo relativo alle opere di realizzazione delle reti fognarie nei quartieri dell’Arenella e [OSCURATO:PERSONA] dell’abitato di Palermo (zona in cui ricade l’abitazione del Cosenza), dal quale si evince chiaramente che le opere in oggetto nonriguardavano soltanto la realizzazione del sistema fognario, ma altresì di quello di depurazione delle acque nere e disinquinamento delle acquebianche (pag. 2 del progetto esecutivo) . Sostiene che dalle disposizioni normative denunciate risulta evidente come la scelta del legislatore di tenere distinti i due servizi non consentisse una progettazione comune tra rete fognaria e servizio di depurazione; e che, d’altronde, lo stesso progetto, a conferma del dettato normativo, riguardava soltanto ed esclusivamente la rete fognaria (e non anche l’impianto di depurazione). Il motivo è inammissibile. Esso invero si risolve nella prospettazione di una valutazione e di un apprezzamento del contenuto del progetto esecutivo che si colloca del tutto al di fuori non solo della logica della violazione delle norme di diritto evocate nella intestazione, alle quali pure si riferisce, ma anche al di fuori della logica della c.d. falsa applicazione, che suppone l’assunzione della vicenda fattuale oggetto di giudizio nei termini indicati dal giudice di merito e l’addebito ad esso dell’averlo mal sussunto sotto una norma, oppure di non averlo erroneamente sussunto sotto di essa: del resto nemmeno in astratto potendo qualificarsi come violazione o falsa applicazione delle norme definitorie l’apprezzamento del contenuto di un documento riferito ad alcune di quelle. 3. All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese sostenute da parte resistente, nonché la declaratoria della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento dell’ulteriore importo, previsto per legge ed indicato in dispositivo, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315). P. Q. M. La Corte: -dichiara inammissibile il ricorso;- condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, spese che liquida in euro 600 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200 ed agli accessori di legge; - ai sensi dell’art. 13 comma 1 - quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera di parte ricorrent