Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 02987/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/04/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato i motivi di ricorso di [OSCURATO:PERSONA].

OSSERVA Ritenuto che i motivi di ricorso, tesi a censurare la ritenuta responsabilità in ordine al delitto di cui all'art. 372 cod. pen. per l'inutilizzabilità delle precedenti dichiarazioni asseritamente poste a sostegno della falsa testimonianze risultano riproduttivi di identiche censure confutate in sede di gravame con correttezza e pertinenti riferimenti in fatto e diritto dalla Corte di appello che ha giudicato determinante della falsità delle propalazioni, piuttosto che la dichiarazione resa ai sanitari (come sostenuto nel ricorso), i plurimi dati probatori dai quali emergeva che la ricorrente avesse subito lesioni proprio ad opera di [OSCURATO:PERSONA], dichiarazioni poi smentite con il chiaro intento di tenere indenne costui; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 0

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/04/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato i motivi di ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. OSSERVA Ritenuto che i motivi di ricorso, tesi a censurare la ritenuta responsabilità in ordine al delitto di cui all'art. 372 cod. pen. per l'inutilizzabilità delle precedenti dichiarazioni asseritamente poste a sostegno della falsa testimonianze risultano riproduttivi di identiche censure confutate in sede di gravame con correttezza e pertinenti riferimenti in fatto e diritto dalla Corte di appello che ha giudicato determinante della falsità delle propalazioni, piuttosto che la dichiarazione resa ai sanitari (come sostenuto nel ricorso), i plurimi dati probatori dai quali emergeva che la ricorrente avesse subito lesioni proprio ad opera di [OSCURATO:PERSONA], dichiarazioni poi smentite con il chiaro intento di tenere indenne costui; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 0
Sentenza Cassazione n. 02987/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris