CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 11964/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di PALERMO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; a seguito di trattazione ai sensi dell'art. 23, comma 8 d.l. n. 137/2020. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] impugna l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Palermo, che ha accolto l'appello del Pubblico ministero avverso l'ordinanza in data 30 settembre 2021 del G.i.p. del Tribunale di Palermo che aveva revocato il sequestro preventivo precedentemente disposto in relazione a due truffe aggravate (perché commesse per il conseguimento di erogazioni pubbliche). Va precisato che l'appello del Pubblico ministero era limitato alla revoca del sequestro di un importo pari a 227.000,00 euro, relativo alla truffa contestata al capo 2 della rubrica. Deduce: 1.1. Violazione di legge per "Inosservanza ed erronea applicazione degli st• artt. 24 co. 2 Cost., 111 co. 2 e 3 Cost., 178 lett. e) c.p.p., 357 co. 4, c.p.p.". Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione del contraddittorio, perché la Polizia giudiziaria ha selezionato il materiale indiziario messo a disposizione dell'Autorità giudiziaria, così violando l'obbligo di produrre sia gli elementi a carico dell'indagato, sia da quelli a suo discarico. Osserva a tal proposito la difesa che "la voluta mancata ostensione di moltissimi atti investigativi già compiuti ha inficiato il razionale esercizio della potestà cautelare, da parte del P.M. e del primo G.i.p., e pregiudicato il corretto esercizio delle prerogative difensive". Vengono indicati gli atti che si assumono non sottoposti alla cognizione dei magistrati, quali le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], i decreti ingiuntivi richiesti dagli Enti di formazione per ottenere i finanziamenti e gli atti relativi alle prestazioni, ai compensi e ai progetti. La difesa precisa che "il tribunale trascura che nel caso che ci occupa la parziale conoscenza degli atti d'indagine non è frutto di una scelta del P.M., di mantenerli riservati al momento dell'adozione del vincolo reale, magari per esigenze investigative, né è legata allo stadio iniziale dell'attività investigativa, ma è frutto dell'azione arbitraria degli inquirenti, che hanno privato il procedimento di un patrimonio conoscitivo vastissimo per ragioni inspiegabili, che nulla hanno a che vedere con i possibili sviluppi fisiologici della procedura". 1.2. Violazione di legge ed erronea applicazione degli artt. 111 co. 6 Cost., 321 c.p.p. Con il secondo motivo il ricorrente assume che il Tribunale ha ripristinato il sequestro preventivo nonostante fossero venuti meno i presupposti normativi e in forza di una motivazione apparente, ritenendo che gli elementi indicati dalla difesa quali elementi a discarico avessero, invece, una valenza indiziaria a carico dell'indagato. La difesa precisa che il tribunale non ha considerato che gli atti indicati dalla difesa erano un'elencazione esemplificativa, ma non esaustiva, atteso che la violazione del diritto di difesa era stato perpetrato dalla mancata produzione di tutti gli atti investigativi. "Ciò che aveva delegittimato la forza dimostrativa del teorema accusatorio e la stessa misura cautelare -scrive la difesa- era stato proprio l'intervento arbitrario effettuato sulle risultanze investigative: l'elencazione di alcuni atti specifici era dimostrativa delle conseguenze pratiche che tale azione aveva avuto sull'ipotesi accusatoria". Aggiunge che la valutazione del Tribunale è stata limitata a cinque verbali, a fronte di una mole di atti pari a circa novemila pagine, ivi compresa tutta la documentazione acquisita presso i vari enti della regione Siciliana, così 2-,,, perpetuandosi un giudizio fondato su di una parte del compendio investigativo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 1.1. Quanto ai profili di ammissibilità del ricorso, deve preliminarmente rilevarsi che, per giurisprudenza ormai consolidata della Corte di legittimità, il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo e probatorio è ammesso solo per violazione di legge ed in tale nozione si devono comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice. Tale principio, enucleato già nel 2004 con una pronuncia a Sezioni Unite (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226710), è stato ulteriormente sviluppato e chiarito, sempre con pronuncia a Sezioni Unite, nel 2008 (Sez.U, n.25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692), e successivamente ribadito in numerose pronunce a Sezione semplice (tra le altre, Sez. 2, Sentenza n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656 - 01; Sez. 6, Sentenza n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele, Rv. 254893 - 01; Sez. 1, n. 6821 del 31/01/2012, Chiesi, Rv. 252430; Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010 , Angelini, Rv. 248129). In tale ambito è stato altresì spiegato come rientri nella nozione di violazione di legge anche la motivazione apparente. A tale proposito è stato affermato che la motivazione in materia di misure cautelari reali è meramente apparente - quindi censurabile con il ricorso per cassazione per violazione di legge - quando le argomentazioni in ordine al "fumus" non risultino ancorate alle peculiarità del caso concreto (cfr., in tal senso, Sez. 4, Sentenza n. 43480 del 30/09/2014, Giovannini). 1.2. Tale evenienza si rinviene nel provvedimento impugnato. Risulta, invero, pacifico che nel caso in esame si è verificata una omessa trasmissione all'Autorità giudiziaria della quasi totalità degli atti investigativi compiuti dalla Guardia di Finanza, tanto da indurre il G.i.p. a revocare l'originario sequestro osservando che esso era stato disposto sulla base di «un quadro indiziario arbitrariamente alterato», giacchè «il vincolo reale [...] poggia su un'ipotesi di accusa inevitabilmente minata nella sua forza dimostrativa, dalla mancata ostensione di migliaia di documenti e atti d'indagine, anche favorevoli all'indagato». E' pur vero che non è prevista nessuna sanzione di nullità per la mancata trasmissione all'Autorità giudiziaria degli atti d'indagine compiuti dalla Polizia giudiziaria; ed è vero anche che il sequestro probatorio, perché mezzo di ricerca n della prova dei fatti costituenti reato, non può per ciò stesso essere fondato sulla prova del reato e del carattere di pertinenza ovvero di corpo di reato delle cose oggetto del vincolo, ma sulla mera possibilità del rapporto di esse con il reato. La motivazione, però, assume il carattere dell'apparenza quando -come nel caso di specie- sia consapevolmente fondato su di una ridottissima parte di atti investigativi, siccome selezionati dalla Polizia giudiziaria dal complessivo compendio investigativo, il cui contenuto complessivo e l'eventuale sussistenza di elementi favorevoli all'indagato non siano stati sottoposto al vaglio del Pubblico ministero e del Giudice. Invero, non può che definirsi apodittica e fittizia una motivazione che affermi la sussistenza del fumus commissi delicti pur nella consapevolezza della assoluta incompletezza degli atti messi a sua disposizione e della presenza di elementi favorevoli all'indagato che sono stati oscurati dalla selezione della Polizia giudiziaria e che sono rimasti ignoti all'Autorità giudiziaria, in generale, e allo stesso tribunale, in particolare. Tanto ancor di più quando la decisione sia volta a riformare un provvedimento di revoca disposto dal G.i.p. proprio sul rilievo dell'esistenza di documenti e atti d'indagine anche favorevoli all'imputato, mai messi a disposizione dell'Autorità giudiziaria. Tanto conduce all'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato. P.Q.M. Annulla senza r