CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 settembre 2021
Cassazione n. 41311/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/11/2020 della CORTE APPELLO di CATANIArc-r-gt-o—aVviso alle parti udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Catania ex art. 599-bis cod. proc. pen., in riforma della sentenza emessa il 5.4.2019 dal locale Tribunale, non applicato l'aumento per la recidiva e qualificato il fatto ai sensi del comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/90, ha rideterminato la pena nella misura concordata tra le parti in I anno e 4 mesi di reclusione e 1.333,34 di multa. Con unico motivo deduce la mancanza di motivazione in relazione alla rideterminazione della pena. Il ricorso è inammissibile perché proposto per un motivo non deducibile. Precisato infatti, che ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen la rinuncia ai motivi di merito con concordato sulla pena, per l'effetto devolutivo dell'appello, limita la cognizione del giudice di appello ai motivi non rinunciati. le uniche doglianze proponibili siano quelle relative ad eventuali vizi della sentenza rispetto alla volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta, al contenuto difforme della pronuncia del giudice e all'applicazione di una pena illegale. Nella fattispecie non ricorre alcuno dei casi indicati, giacché il concordato in appello ha determinato la ratifica dell'accordo sull'entità della pena specificamente indicata nella richiesta dell'imputato con la contestuale rinuncia a far valere nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza. E' pertanto, inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dall'art. 599-bis cod. proc. pen., non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 4, n. 53565 del 27/09/2017, Ferro, Rv. 271258). Va, quindi, dichiarata l'inammissibilità del ricorso senza formalità di procedura ai sensi dell'art.610, comma 5- bis, cod. proc. pen. con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende. equitativamente determinata in euro tremi la. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso, il 30 settembre 2021 [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA] C cuoio Stefan