CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 gennaio 2025
Cassazione n. 13240/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/09/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza dell'Il settembre 2024 la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della pronuncia del locale Tribunale del 22 giugno 2023, ha ridotto la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] nella misura di mesi sei di arresto ed euro 2.000,00 di ammenda in ordine al reato di cui all'art. 7, comma 15-bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, contraddittorietà della motivazione, nella parte in cui la Corte di merito ha dapprima indicato di voler riformare la sentenza impugnata sotto il profilo della dosimetria della pena, per poi lasciare la stessa, di fatto, immutata rispetto a quella irrogata da parte del primo giudice (pari a mesi sei di arresto ed euro 2.667,00 di ammenda). Nella motivazione della Corte di appello sarebbe stata indicata, infatti, la volontà di disporre l'applicazione della pena nel minimo edittale di mesi sei di arresto ed euro 2.000,00 di ammenda, senza, tuttavia, poi operare la successiva diminuzione per l'applicazione delle già riconosciute circostanze attenuanti generiche. La più corretta pena da applicarsi, quindi, sarebbe stata quella di mesi quattro di arresto ed euro 2.000,00 di ammenda. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] rileva la fondatezza della doglianza eccepita da parte del ricorrente, per l'effetto dovendo essere disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata in ordine al trattamento sanzionatorio applicato, da rideterminarsi nella corretta pena di mesi quattro di arresto ed euro 2.000,00 di ammenda. 2. Ed infatti, per come correttamente evidenziato dal prevenuto in ricorso, la Corte di appello ha chiaramente indicato la volontà di applicare la pena nel minimo edittale previsto dall'art. 7, comma 15-bis, d.lgs. n. 285 del 1992, tuttavia poi omettendo di disporre la riduzione per le già concesse circostanze attenuanti generiche. Rispetto alla pena indicata nella sentenza impugnata, pertanto, deve procedersi all'effettuazione della suddetta diminuzione, che può essere direttamente disposta da parte di questo Collegio ai sensi dell'art. 620 lett. I) 2 cod. proc. pen., potendo essere rideterminata la pena sulla base delle statuizioni del giudice di merito nella invocata misura di mesi quattro di arresto ed euro 2.000,00 di ammenda. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata con riferimento al trattamento sanzionatorio che ridetermina in mesi quattro di arresto e 2.000,00 euro di ammenda. Così deciso in Roma 1'8 gennaio 2025 [OSCURATO:PERSONA]