Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 966/2025
ECLI:EU:T:2025:1043
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62024TJ0158_INF
Sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 19 novembre 2025 –
[OSCURATO:PERSONA] / Commissione
(causa T-158/24)
«Convenzione di sovvenzione conclusa nell’ambito del programma quadro di ricerca e innovazione “Orizzonte 2020” (2014-2020) – Deposito ultrasicuro di dati e conservazione a lungo termine dei dati digitali e analogici – Decisione di recupero di una parte della sovvenzione – Decisione che costituisce titolo esecutivo – Articolo 299 TFUE – Articolo 110 dell'accordo SEE – Costi ammissibili – Articolo 122, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 – Articolo 23, paragrafo 5, lettera b), del regolamento (UE) n. 1290/2013 – Nozioni di “terzi legati” e di “soggetti collegati” – Ricevibilità delle prove»
1.
Procedimento giurisdizionale – Produzione delle prove – Termine – Deposito tardivo delle offerte di prova – Mancanza di valida giustificazione della tardività – Irricevibilità
(Regolamento di procedura del Tribunale, art. 85, § 3)
(v. punti 30, 31)
2.
Bilancio dell’Unione europea – Contributo finanziario dell’Unione – Obbligo del beneficiario di rispettare le condizioni di concessione del contributo – Finanziamento riguardante soltanto le spese effettivamente sostenute – Dimostrazione della veridicità delle spese dichiarate – Assenza – Spese inammissibili
(Art. 317 TFUE)
(v. punto 40)
3.
Industria – Azioni necessarie ad assicurare la competitività dell'industria – Ricerca e sviluppo tecnologico – Programma quadro di ricerca e innovazione «Orizzonte 2020» – Convenzione di sovvenzione – Costi ammissibili – Nozione – Utili concessi a terzi legati e soggetti collegati – Esclusione in base alla norma del divieto del fine di lucro
[Regolamenti del Parlamento e del Consiglio 1290/2013, art. 23, § 5, b) e d), e 966/2012, art. 122, § 2, b)]
(v. punti 63-72, 76)
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
[OSCURATO:PERSONA] AS è condannata alle spese.