CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 17 novembre 2021
Cassazione n. 01811/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/06/2019 del Tribunale di Bergamo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste scritte ai sensi dell'art. 23, co. 8„ d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Leo, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio limitatamente alle spese; lette le richieste scritte ai sensi dell'art. 23, co. 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137, del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa il 21/06/2019 il Giudice di Pace di Bergamo ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di lesioni personali ai danni di [OSCURATO:PERSONA] per essere il reato estinto per remissione di querela ed ha condannato il querelato al pagamento delle spese. 2. Avverso tale sentenza ha proposto appello il difensore di [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], lamentando che erroneamente il giudice, nel dichiarare non doversi procedere nei confronti dell'imputato per remissione di querela, abbia posto a suo carico il pagamento delle spese processuali, in contrasto con quanto concordato dalle parti. 3. Il Tribunale di Bergamo, con provvedimento del 18/12/2020, riqualificata l'impugnazione come ricorso per cassazione, ha trasmesso gli atti alla Corte di Cassazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Il ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui, nel dichiarare di non doversi procedere nei confronti dell'imputato per remissione di querela, poneva a suo carico il pagamento delle spese processuali, in contrasto con quanto concordato dalle parti. Premesso che il ricorso risulta correttamente riqualificato ex art. 568 co. 5 c.p.p. in relazione all'art. 37, comma 2 d.lgs. 274/2000, essendo ammesso contro le sentenze di proscioglimento il solo ricorso per cassazione da parte dell'imputato, va rammentato che l'art. 340, comma 4 cod. proc. pen. dispone che "le spese del procedimento sono a carico del querelato, salvo che nell'atto di remissione sia stato diversamente convenuto". Ciò posto, il verbale di udienza del 28/02/2019, allegato al ricorso, dà atto della volontà delle parti di porre le spese del proc:edimento a carico del querelante, e dalla sentenza non emerge una motivazione per la statuizione operata in materia di spese in maniera difforme da quella espressa dalle parti; sicché deve ritenersi che il giudice non abbia tenuto conto della volon1:à manifestata dalle parti. Ne consegue l'annullamento senza rinvio dell'impugnata sentenza in parte qua ex art. 620 lett. I) c.p.p., ponendo a carico del querelante [OSCURATO:PERSONA] le spese del procedimento erroneamente attribuite al querelato. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla condanna di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali, che pone a carico del querelante, [OSCURATO:PERSONA]. Così deciso in Roma il [OSCURATO:DATA_NASCITA] Il C