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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 maggio 2022

Cassazione n. 27809/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/07/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di JESIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 4 [OSCURATO:PERSONA] e IN DIRITTO

1. Con la sentenza impugnata, il Giudice di pace di Jesi ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di euro mille di multa in relazione al reato di cui all'art. 14, comma 5-ter d.

Igs. n. 286 del 1998.

2. Rilevato che con l'atto di appello, qualificato ricorso e trasmesso a questa Corte dal Tribunale di Ancona, si è contestata la motivazione sul diniego della continuazione con altri reati (artt. 624-bis e 337 cod. pen.) giudicati con sentenza irrevocabile, ma che si invoca, sul punto, una rilettura del giudizio di merito svolto con ragionamento non manifestamente illogico dal Giudice di pace.

2.1. Considerato, inoltre, che comunque, quello sottolineato dalla difesa, è il motivo a delinquere (ingresso clandestino in Italia e, quindi, privo di occupazione, il ricorrente avrebbe avuto necessità di commettere reati contro il patrimonio per procacciarsi il sostentamento), mentre non risulta debitamente dimostrata l'identità del disegno criminoso a fronte di una generica richiesta di continuazione proposta in sede di discussione nel corso del giudizio di merito. 2.2.Rilevato, quanto al secondo motivo di impugnazione, proposto in via subordinata, che si devolve censura inammissibile in sede di legittimità in quanto attinge il diniego delle circostanze attenuanti generiche, nella specie motivato sulla base di ragionamento immune da censure di ogni tipo (attribuendo rilievo ai precedenti penali dell'imputato).

4. Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 26 maggio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/07/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di JESIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 4 [OSCURATO:PERSONA] e IN DIRITTO 1. Con la sentenza impugnata, il Giudice di pace di Jesi ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di euro mille di multa in relazione al reato di cui all'art. 14, comma 5-ter d. Igs. n. 286 del 1998. 2. Rilevato che con l'atto di appello, qualificato ricorso e trasmesso a questa Corte dal Tribunale di Ancona, si è contestata la motivazione sul diniego della continuazione con altri reati (artt. 624-bis e 337 cod. pen.) giudicati con sentenza irrevocabile, ma che si invoca, sul punto, una rilettura del giudizio di merito svolto con ragionamento non manifestamente illogico dal Giudice di pace. 2.1. Considerato, inoltre, che comunque, quello sottolineato dalla difesa, è il motivo a delinquere (ingresso clandestino in Italia e, quindi, privo di occupazione, il ricorrente avrebbe avuto necessità di commettere reati contro il patrimonio per procacciarsi il sostentamento), mentre non risulta debitamente dimostrata l'identità del disegno criminoso a fronte di una generica richiesta di continuazione proposta in sede di discussione nel corso del giudizio di merito. 2.2.Rilevato, quanto al secondo motivo di impugnazione, proposto in via subordinata, che si devolve censura inammissibile in sede di legittimità in quanto attinge il diniego delle circostanze attenuanti generiche, nella specie motivato sulla base di ragionamento immune da censure di ogni tipo (attribuendo rilievo ai precedenti penali dell'imputato). 4. Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 maggio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 27809/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris