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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 12 gennaio 2023

Cassazione n. 03527/2023

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

019) proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 47T24 C974W), rappresentato e difeso, giusta procura apposta su foglio separato allegato al ricorso, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliati presso il loro studio, in Roma, via Gallia, 122; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]’ MONTATA “TANAGRO-ALTO E [OSCURATO:PERSONA]”, in persona del Presidente pro - tempore , rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale apposta su foglio separato allegato al controricorso, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e domiciliata “ex lege” presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione, in Roma, [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza della Corte di appello di Salerno 1608/2018 (pubblicata in data 18 ottobre 2018); udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12 gennaio 2023 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; R.G.N.14082/’19 C.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA] Sanzioni amministrative lettala memoria depositata dalla difesa della controricorrente ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con rituale ricorso [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione, dinanzi al Tribunale di Salerno, avverso l’ordinanza-ingiunzione n. 12/2013 (emessa il 27 dicembre 2013) con la quale la [OSCURATO:PERSONA] “Tanagro-Alto e [OSCURATO:PERSONA]” gli aveva ingiunto, a titolo di sanzione amministrativa, il pagamento della somma di euro 13.789,94 per la violazione di cui agli artt. 25, comma 1, e 17 della L.R.

Campania n. 11/1996 e succ. modif., consistita nel taglio non autorizzato di legna in un bosco di alto fusto.

Nella costituzione dell’Amministrazione ingiungente, il citato Tribunale, con sentenza n. 1377/2018, rigettava l’opposizione.

2. Decidendo sull’appello proposto dal [OSCURATO:PERSONA] e nella contumacia della suddetta [OSCURATO:PERSONA], la Corte di appello di Salerno, con sentenza n. 1608/2018, respingeva il gravame, rilevando l’infondatezza di tutti i motivi di appello.

In particolare, riteneva, in primo luogo, priva di fondamento la doglianza sulla contestazione della natura del bosco in cui era avvenuto il taglio, da considerarsi – diversamente da quanto prospettato dall’appellante - di alto fusto, in virtù dello specifico accertamento della guardia forestale che aveva proceduto alla constatazione dell’illecito; di poi, ravvisava l’infondatezza del secondo motivo di gravame sul presupposto che a rispondere della violazione amministrativa dovesse essere anche il proprietario (qualità rivestita dall’appellante), oltre che l’esecutore materiale, in concorso tra loro secondo la previsione generale di cui all’art. 5 della legge n. 689/1981.

3. Avverso la citata sentenza di appello ha formulato ricorso per cassazione, affidato a due motivi, il [OSCURATO:PERSONA].

Ha resistito con controricorso l’intimata [OSCURATO:PERSONA] “Tanagro-Alto e [OSCURATO:PERSONA]”, che ha depositato anche memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. . [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo, il ricorrente ha denunciato –ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. – la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonché dell’art. 111 Cost. e dei principi di effettività della tutela giurisdizionale e del giusto processo, sostenendo l’illegittimità dell’impugnata sentenza nella parte in cui erano state ritenute prevalenti –nella individuazione del tipo di bosco (di alto fusto e non ceduo) in cui era avvenuto il taglio non autorizzato –le risultanze del verbale di contestazione della guardia forestale rispetto a quelle emergenti dalla perizia tecnica di parte dallo stesso prodotta in giudizio.

2. Con la seconda censura, il ricorrente ha dedotto – in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. –la violazione dell’art. 25, comma 9, della legge regionale Campania n. 11/1996, oltre che dell’art.2909 c.c., avuto riguardo alla parte dell’impugnata sentenza con la quale era stata esclusa ogni efficacia della sentenza n. 662/2017 del Giudice di pace di Eboli, di annullamento dell’ordinanza-ingiunzione e passata in cosa giudicata, emessa nei confronti dell’esecutore materiale del taglio, per il quale esso ricorrente era stato sanzionato, quale proprietario concorrente, in ordine alla consumazione della stessa violazione amministrativa in questione.

3. Rileva il collegio che il primo motivo è inammissibile e, in ogni caso, manifestamente infondato.

Esso, infatti, investe la valutazione di merito della Corte di appello fatta in ordine alla natura giuridica del bosco in cui fu effettuato il taglio non autorizzato, intendendosi confutare l’apprezzamento, operato con l’impugnata sentenza, circa la maggiore attendibilità degli accertamenti compiuti dal pubblico ufficiale forestale accertatore, ritenuto avente la specifica competenza tecnica –anche rispetto ai periti agronomi (quali consulenti di parte) – per tali valutazioni (senza che la Corte territoriale abbia inteso conferire alcuna efficacia probatoria al relativo verbale di accertamento riconducibile all’art. 2700 c.c., siccome contenente valutazioni oggetto di percezione e riconducibili ad apprezzamenti soggettivi agenti accertatori specializzati).

Appare evidente che, con la censura in questione, il ricorrente tende a risollecitare una valutazione di merito con riferimento alle risultanze istruttorie, inammissibile nella presente sede di legittimità, essendo essa stata compiuta dalla Corte di appello sulla base di un suo motivato ed adeguato convincimento circa la scelta selettiva degli esiti probatori da ritenersi maggiormente affidabili e conferenti perché riferibili ad accertamenti eseguiti dall’organo di polizia forestale preposto alla tutela specifica dei boschi e, quindi, idoneamente specializzato nella rilevazione della tipologia degli alberi boschivi al fine di farne conseguire l’eventuale applicazione del regime sanzionatorio previsto per le condotte illecite riconducibili al taglio illegittimo di detti alberi, quando, cioè, non preceduto dal rilascio dei necessari provvedimenti autorizzativi della competente autorità pubblica.

Del resto, su un piano generale, costituisce principio pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che, in tema di ricorso per cassazione, una questione di violazione o di falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma, rispettivamente, solo allorché si alleghi che quest'ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (cfr., tra le tante, Cass. n. 27000/2016; Cass. n. 1229/2019 e Cass. n. 6774/2022).

4. Il secondo motivo è privo di fondamento e deve, perciò, essere respinto, dal momento che la sentenza al cui giudicato si pone riferimento (oltre a non essere riportata per esteso, come sarebbe stato necessario in ossequio al principio di specificità dei motivi di ricorso per cassazione, dovendo osservarsi tale requisito anche con riferimento alla prospettazione dell’efficacia di un giudicato esterno), pur riguardando – come si assume – la stessa condotta, era intervenuta tra diverse parti, ovvero nei confronti dell’esecutore materiale del taglio illegittimo, rivestente un titolo di responsabilità autonomo rispetto al proprietario del fondo interessato dal bosco (avente la disponibilità dell’immobile ed obbligato a vigilare e ad evitare condotte illecite da parte di terzi), come l’attuale ricorrente, alla stregua del principio generale stabilito dell’art. 5 della legge n. 689/1981 e della specifica previsione del comma 9 dell’art. 25 della citata legge regionale Campania n. 11/1996 , che, nel richiamare per l’appunto il citato art. 5, sancisce che la sanzione si applica (anche) nei riguardi del proprietario e possessore del terreno (oltre che nei confronti dell’esecutore materiale).

5. In definitiva,alla stregua delle argomentazioni complessivamente svolte, il ricorso deve essere rigettato, con la conseguente condanna del soccombente ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano nei sensi di cui in dispositivo, con distrazione in favore dei difensori della controricorrente, per dichiarato anticipo.

Infine, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dello stesso ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro 3.600,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre contributo forfettario, iva e c.p.a. nella misura e sulle voci come per legge, con distrazione in favore dei difensori della controricorrente, per dichiarato anticipo.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso nella camera di consiglio della 2^ Sezione civile in data 12 gennaio 2023. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
019) proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 47T24 C974W), rappresentato e difeso, giusta procura apposta su foglio separato allegato al ricorso, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliati presso il loro studio, in Roma, via Gallia, 122; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]’ MONTATA “TANAGRO-ALTO E [OSCURATO:PERSONA]”, in persona del Presidente pro - tempore , rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale apposta su foglio separato allegato al controricorso, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e domiciliata “ex lege” presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione, in Roma, [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza della Corte di appello di Salerno 1608/2018 (pubblicata in data 18 ottobre 2018); udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12 gennaio 2023 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; R.G.N.14082/’19 C.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA] Sanzioni amministrative lettala memoria depositata dalla difesa della controricorrente ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con rituale ricorso [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione, dinanzi al Tribunale di Salerno, avverso l’ordinanza-ingiunzione n. 12/2013 (emessa il 27 dicembre 2013) con la quale la [OSCURATO:PERSONA] “Tanagro-Alto e [OSCURATO:PERSONA]” gli aveva ingiunto, a titolo di sanzione amministrativa, il pagamento della somma di euro 13.789,94 per la violazione di cui agli artt. 25, comma 1, e 17 della L.R. Campania n. 11/1996 e succ. modif., consistita nel taglio non autorizzato di legna in un bosco di alto fusto. Nella costituzione dell’Amministrazione ingiungente, il citato Tribunale, con sentenza n. 1377/2018, rigettava l’opposizione. 2. Decidendo sull’appello proposto dal [OSCURATO:PERSONA] e nella contumacia della suddetta [OSCURATO:PERSONA], la Corte di appello di Salerno, con sentenza n. 1608/2018, respingeva il gravame, rilevando l’infondatezza di tutti i motivi di appello. In particolare, riteneva, in primo luogo, priva di fondamento la doglianza sulla contestazione della natura del bosco in cui era avvenuto il taglio, da considerarsi – diversamente da quanto prospettato dall’appellante - di alto fusto, in virtù dello specifico accertamento della guardia forestale che aveva proceduto alla constatazione dell’illecito; di poi, ravvisava l’infondatezza del secondo motivo di gravame sul presupposto che a rispondere della violazione amministrativa dovesse essere anche il proprietario (qualità rivestita dall’appellante), oltre che l’esecutore materiale, in concorso tra loro secondo la previsione generale di cui all’art. 5 della legge n. 689/1981. 3. Avverso la citata sentenza di appello ha formulato ricorso per cassazione, affidato a due motivi, il [OSCURATO:PERSONA]. Ha resistito con controricorso l’intimata [OSCURATO:PERSONA] “Tanagro-Alto e [OSCURATO:PERSONA]”, che ha depositato anche memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. . [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo, il ricorrente ha denunciato –ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. – la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonché dell’art. 111 Cost. e dei principi di effettività della tutela giurisdizionale e del giusto processo, sostenendo l’illegittimità dell’impugnata sentenza nella parte in cui erano state ritenute prevalenti –nella individuazione del tipo di bosco (di alto fusto e non ceduo) in cui era avvenuto il taglio non autorizzato –le risultanze del verbale di contestazione della guardia forestale rispetto a quelle emergenti dalla perizia tecnica di parte dallo stesso prodotta in giudizio. 2. Con la seconda censura, il ricorrente ha dedotto – in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. –la violazione dell’art. 25, comma 9, della legge regionale Campania n. 11/1996, oltre che dell’art.2909 c.c., avuto riguardo alla parte dell’impugnata sentenza con la quale era stata esclusa ogni efficacia della sentenza n. 662/2017 del Giudice di pace di Eboli, di annullamento dell’ordinanza-ingiunzione e passata in cosa giudicata, emessa nei confronti dell’esecutore materiale del taglio, per il quale esso ricorrente era stato sanzionato, quale proprietario concorrente, in ordine alla consumazione della stessa violazione amministrativa in questione. 3. Rileva il collegio che il primo motivo è inammissibile e, in ogni caso, manifestamente infondato. Esso, infatti, investe la valutazione di merito della Corte di appello fatta in ordine alla natura giuridica del bosco in cui fu effettuato il taglio non autorizzato, intendendosi confutare l’apprezzamento, operato con l’impugnata sentenza, circa la maggiore attendibilità degli accertamenti compiuti dal pubblico ufficiale forestale accertatore, ritenuto avente la specifica competenza tecnica –anche rispetto ai periti agronomi (quali consulenti di parte) – per tali valutazioni (senza che la Corte territoriale abbia inteso conferire alcuna efficacia probatoria al relativo verbale di accertamento riconducibile all’art. 2700 c.c., siccome contenente valutazioni oggetto di percezione e riconducibili ad apprezzamenti soggettivi agenti accertatori specializzati). Appare evidente che, con la censura in questione, il ricorrente tende a risollecitare una valutazione di merito con riferimento alle risultanze istruttorie, inammissibile nella presente sede di legittimità, essendo essa stata compiuta dalla Corte di appello sulla base di un suo motivato ed adeguato convincimento circa la scelta selettiva degli esiti probatori da ritenersi maggiormente affidabili e conferenti perché riferibili ad accertamenti eseguiti dall’organo di polizia forestale preposto alla tutela specifica dei boschi e, quindi, idoneamente specializzato nella rilevazione della tipologia degli alberi boschivi al fine di farne conseguire l’eventuale applicazione del regime sanzionatorio previsto per le condotte illecite riconducibili al taglio illegittimo di detti alberi, quando, cioè, non preceduto dal rilascio dei necessari provvedimenti autorizzativi della competente autorità pubblica. Del resto, su un piano generale, costituisce principio pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che, in tema di ricorso per cassazione, una questione di violazione o di falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma, rispettivamente, solo allorché si alleghi che quest'ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (cfr., tra le tante, Cass. n. 27000/2016; Cass. n. 1229/2019 e Cass. n. 6774/2022). 4. Il secondo motivo è privo di fondamento e deve, perciò, essere respinto, dal momento che la sentenza al cui giudicato si pone riferimento (oltre a non essere riportata per esteso, come sarebbe stato necessario in ossequio al principio di specificità dei motivi di ricorso per cassazione, dovendo osservarsi tale requisito anche con riferimento alla prospettazione dell’efficacia di un giudicato esterno), pur riguardando – come si assume – la stessa condotta, era intervenuta tra diverse parti, ovvero nei confronti dell’esecutore materiale del taglio illegittimo, rivestente un titolo di responsabilità autonomo rispetto al proprietario del fondo interessato dal bosco (avente la disponibilità dell’immobile ed obbligato a vigilare e ad evitare condotte illecite da parte di terzi), come l’attuale ricorrente, alla stregua del principio generale stabilito dell’art. 5 della legge n. 689/1981 e della specifica previsione del comma 9 dell’art. 25 della citata legge regionale Campania n. 11/1996 , che, nel richiamare per l’appunto il citato art. 5, sancisce che la sanzione si applica (anche) nei riguardi del proprietario e possessore del terreno (oltre che nei confronti dell’esecutore materiale). 5. In definitiva,alla stregua delle argomentazioni complessivamente svolte, il ricorso deve essere rigettato, con la conseguente condanna del soccombente ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano nei sensi di cui in dispositivo, con distrazione in favore dei difensori della controricorrente, per dichiarato anticipo. Infine, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dello stesso ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro 3.600,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre contributo forfettario, iva e c.p.a. nella misura e sulle voci come per legge, con distrazione in favore dei difensori della controricorrente, per dichiarato anticipo. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso nella camera di consiglio della 2^ Sezione civile in data 12 gennaio 2023. [OSCURATO:PERSONA]
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