CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 marzo 2022
Cassazione n. 13606/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/03/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 39611/21 [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che con atto pervenuto il 23 febbraio 2022 il difensore di fiducia ha dichiarato di rinunciare al ricorso; che la rinuncia determina l'inammissibilità del ricorso; che alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, per la parte privata ricorrente, la condanna al pagamento delle spese processuali e la corresponsione di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, somma che si ritiene equo determinare nella misura in dispositivo indicata, atteso che l'art. 616 cod. proc. pen. non distingue tra le varie cause di inammissibilità, con la conseguenza che la condanna al pagamento della sanzione pecuniaria ivi prevista deve essere inflitta non solo nel caso di inammissibilità dichiarata ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen., ma anche nelle ipotesi di inammissibilità pronunciata ex art. 591 cod. proc. pen., tra cui è ricompreso il caso della rinuncia all'impugnazione (Sez. 5, n. 28691 del 06/06/2016, Arena, Rv. 267373); P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25/03/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] t M ria [OSCURATO:PERSONA],\ [OSCURATO:PERSONA]—no [OSCURATO:PERSONA]. Er"A