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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 30850/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/12/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che i giudici di merito hanno convenientemente illustrato, in termini logicamente e giuridicamente ineccepibili, le ragioni sottese al diniego delle circostanze attenuanti generiche e connesse, in specie, alle negative informazioni acquisite in ordine alla personalità di [OSCURATO:PERSONA], già condannato, in passato, per numerosi e gravi reati, nonché all'assenza di elementi suscettibili di positiva valutazione; che, a fronte di un percorso argomentativo pienamente rispettoso dei canoni che presiedono all'applicazione dell'art. 62 -bis cod. pen. e, in specie, del principio secondo cui «Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente» (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269), il ricorrente oppone obiezioni di tangibile ed assoluta genericità; che, quanto alla misura della pena inflitta, i giudici di merito hanno inflitto all'odierno ricorrente una pena base contenuta nel minimo edittale ed applicato ridottissimi aumenti per la continuazione, onde incensurabile è, in questa sede, la motivazione addotta a supporto della scelta, riferita alle modalità del fatto ed alla personalità dell'autore (in proposito, cfr., tra le tante, Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016, Rignanese, Rv. 267949 - 01); che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Cos

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/12/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che i giudici di merito hanno convenientemente illustrato, in termini logicamente e giuridicamente ineccepibili, le ragioni sottese al diniego delle circostanze attenuanti generiche e connesse, in specie, alle negative informazioni acquisite in ordine alla personalità di [OSCURATO:PERSONA], già condannato, in passato, per numerosi e gravi reati, nonché all'assenza di elementi suscettibili di positiva valutazione; che, a fronte di un percorso argomentativo pienamente rispettoso dei canoni che presiedono all'applicazione dell'art. 62 -bis cod. pen. e, in specie, del principio secondo cui «Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente» (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269), il ricorrente oppone obiezioni di tangibile ed assoluta genericità; che, quanto alla misura della pena inflitta, i giudici di merito hanno inflitto all'odierno ricorrente una pena base contenuta nel minimo edittale ed applicato ridottissimi aumenti per la continuazione, onde incensurabile è, in questa sede, la motivazione addotta a supporto della scelta, riferita alle modalità del fatto ed alla personalità dell'autore (in proposito, cfr., tra le tante, Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016, Rignanese, Rv. 267949 - 01); che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos
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