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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 31 marzo 2023

Cassazione n. 14132/2023

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 36145-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., rappresentata e difesa dall’[OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 101; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] “[OSCURATO:PERSONA]”, rappresentata e difesa dall’[OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA] in Roma, Viale dei [OSCURATO:PERSONA], n. 536; -controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 169/2018 della Corte d'appello di Campobasso, depositata il 2/05/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 31/03/2023 dalla [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che

1. La [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA] conveniva in distinti giudizi, poi riuniti, la [OSCURATO:PERSONA] “[OSCURATO:PERSONA]” per ottenereil risarcimento dei danni subiti in conseguenza del dedotto inadempimento della committente in relazione al contratto di appalto stipulato tra le parti per lavori di costruzione di una strada.

2. Con sentenza n. 291/2010, l’adito Tribunale di Campobasso rigettava in parte le domande proposte dalla società attrice, la quale tempestivamente impugnava la decisione di prime cure.

3. Per quel che qui ancora rileva, la Corte d’appello di Campobasso, con sentenza n. 169/2018 resa pubblica mediante deposito in cancelleria in data 2 maggio 2018, accoglieva parzialmente solo il quarto motivo, rigettando le altre censure proposte dall’appellante. 3.

1. Più precisamente, quanto al primo motivo, relativo all’omessa pronuncia circa il contenuto della transazione stipulata inter partes in data 29 novembre 2005, la corte territoriale osservava come la stessa dovesse ormai considerarsi come sprovvista di ogni efficacia, non essendosi verificata la condizione a cui, per espressa volontà delle parti, la stessa era subordinata. 3.

2. La corte distrettuale rigettava anche il secondo motivo, volto a censurare la sentenza di primo grado, là dove aveva dichiarato la legittimità del provvedimento di risoluzione in danno adottato dalla [OSCURATO:PERSONA] in ragione della ritardata ultimazione dei lavori imputabile all’impresa.

Rilevava invero il giudice che, in base al contratto, l’impresa si era assunta l’onere –e dunque il rischio – di ottenere le necessarie autorizzazioni urbanistiche da parte dei Comuni interessati, sicché il ritardo nello svolgimento dei lavori in ragione del mancato ottenimento dei suddetti provvedimenti amministrativi doveva ritenersi ad essa imputabile. 3.

3. Infine, la corte territoriale confermava la decisione di prime cure là dove, nel liquidare il danno subito dall’impresa per forzata inattività imputabile all’amministrazione committente nel periodo occorso per la stesura della perizia di variante tecnica e suppletiva, aveva riconosciuto alla società appellante il solo danno emergente e non anche il lucro cessante, sotto il profilo del mancato conseguimento degli utili normalmente ritraibili grazie all’impiego delle attrezzature e del potenziale di cantiere.

4. [OSCURATO:PERSONA] S.P.A ha proposto ricorso per la cassazione della predetta sentenza, con atto notificato in data 30/11/2018 sulla base di tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] “[OSCURATO:PERSONA]” ha resistito con controricorso, articolando altresì ricorso incidentale affidato ad un unico motive cui resiste con controricorso la società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a..

5. La ricorrente principale ha depositato inoltre memoria illustrativa.

Considerato che

6. Il primo motivo (violazione e/o falsa applicazione degli artt.2720, 2730, 1372 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ.) censura la decisione impugnata per aver negato la rilevanza alle dichiarazioni confessorie contenute nella transazione stipulata inter partes in corso di causa, le quali avrebbero fatto piena prova della fondatezza delle pretese risarcitorie della società ricorrente, nonostante l’inefficacia del contratto per mancato avveramento della condizione sospensiva a cui era subordinato. 6.

1. In particolare, la società ricorrente denuncia la contraddittorietà della motivazione, in quanto la stessa Corte d’appello avrebbe fatto implicito riferimento al valore confessorio di quanto concordato tra le parti, là dove ha affermato che “quella transazione, e tutto quanto ivi pattuito, ha perduto qualsiasi efficacia”. 6.

2. Quanto al contenuto delle dichiarazioni confessorie, la ricorrente riporta alcuni passaggi del contratto de quo , del seguente tenore: “il consulente d’ufficio nominato nel giudizio R.G. n. 173/2000 all’esito delle operazioni peritali, rispondendo ai quesiti sottopostigli dal Tribunale, ha riconosciuto il grave pregiudizio al regolare svolgimento dei lavori di realizzazione dell’intera opera, conseguito alla tardiva acquisizione delle necessarie autorizzazioni”; “la relazione peritale sostanzialmente ha dimostrato, da un punto di vista tecnico, la fondatezza delle domande risarcitorie azionate dall’impresa”; “il CTU ha quantificato in Euro 2.255.736,27 i danni subiti dall’impresa per il periodo intercorrente dal 7 novembre al 3 marzo 1997 ed ulteriori Euro 2.382.414,74 per i danni subiti per il periodo che va dal 4 marzo 1997 al 23 giugno 1999”, “alla luce di quanto emerso dall’attività istruttoria sin qui espletata nell’ambito dei due giudizi pendenti innanzi al Tribunale Civile di Campobasso (…) è ragionevole ritenere la fondatezza delle domande azionate dall’impresa nei giudizi e la valutazione delle stesse”.

7. Il motivo è infondato. 7.

1. Il contratto, nella specie una transazione, perde definitivamente efficacia in caso di mancato avveramento della condizione (Cass. 19146/2004).

La perdita di inefficacia, accertata ‒ con valutazione in fatto dal giudice di appello ‒ comporta la inutilizzabilità dell’atto sotto tutti i profili, anche come dichiarazione di scienza.

8. il secondo motivo (nullità della sentenza per violazione dell’art.132, comma 2, n. 4 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ.) invoca il vizio di omessa motivazione del provvedimento impugnato, per aver ritenuto, in base ad una erronea interpretazione del contratto, e recependo quanto statuito dalla sentenza di prime cure, che l’impresa avesse assunto il rischio relativo al rilascio delle necessarie autorizzazioni amministrative da parte dei Comuni competenti, in luogo del mero obbligo ad attivarsi in tal senso.

8. Il motivo è infondato.

La motivazione per relationem alla sentenza di primo grado, nella specie è legittima, avendo il giudice di appello fatto riferimento al motivo di gravame ed avendo esposto le ragioni per le quali la motivazione della pronuncia di primo grado eracondivisibile (Cass. 20883/2019).

8.1. Inoltre, l'interpretazione del contratto, traducendosi in una operazione di accertamento della volontà dei contraenti, si risolve in una indagine di fatto riservata al giudice di merito, censurabile in cassazione, per violazione delle regole ermeneutiche, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 (cfr. ex multis, Cass. n. 10745/2022).

8.2. Nella specie, lungi dall’aver omesso ogni attività ermeneutica del contratto, la Corte distrettuale ha concluso che, in base all’art. 103.35 del capitolato speciale d’appalto, l’impresa aveva assunto l’onere – e il correlato rischio – di ottenere le autorizzazioni amministrative necessarie per lo svolgimento dei lavori.

9. Il terzo motivo (violazione e falsa applicazione degli artt. 1223, 1226, 2729 cod. civ., dell’art. 34, comma 2, lett. d) del d.p.r. 554/1999 e dell’art. 20 d.m. 29 maggio 1895, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ.) deduce l’erroneità della sentenza impugnata, nella parte in cui ha negato, per difetto di prova, il risarcimento del mancato utile richiesto con la riserva n. 1, quale danno occorso a causa dell’illegittima sospensione dei lavori imputabile alla [OSCURATO:PERSONA] per l’espletamento della perizia integrativa e suppletiva.

9.1. A giudizio della ricorrente, nel caso di ritardo nell’esecuzione dei lavori imputabile al committente, dovrebbe essere riconosciuto all’appaltatore il ristoro del mancato utile – da calcolarsi nella misura del 10% dell’importo contrattuale secondo il criterio previsto dall’art. 20 del D.M. 29 maggio 1895 e dall’art. 34, comma 2, lett. d) del D.P.R. 554/1999 –in via presuntiva.

9.3. Il motivo è inammissibile, sia perché contiene valutazioni di merito, sia perché non si confronta con la ratio decidendi, secondo cui il danno da perdita di una chance richiede un pregiudizio certo nell’an, anche se non nel suo ammontare, e tale pregiudizio non può essere ritenuto sussistente, in via presuntiva, per il solo fatto che l’impresa appartiene al settore degli appalti pubblici.

9.4. Sul punto la sentenza ha correttamente richiamato l’indirizzo secondo cui la perdita di "chance" costituisce un danno patrimoniale risarcibile, quale danno emergente, qualora sussista un pregiudizio certo (anche se non nel suo ammontare) consistente nella perdita di una possibilità attuale ed esige la prova, anche presuntiva, purché fondata su circostanze specifiche e concrete dell'esistenza di elementi oggettivi dai quali desumere, in termini di certezza o di elevata probabilità, la sua attuale esistenza.

E tale certezza non è acquisibile sulla base della mera considerazione dell’appartenenza dell’impresa al settore degli appalti pubblici, senza allegazione concreta di domande di partecipazione, nonché di elementi di valutazione circa il possesso di particolari requisiti tecnici e finanziari per partecipare ed aggiudicarsi, con rilevante probabilità, le gare tenutesi nell'arco temporale in discussione (cfr. Cass. 19604/2016).

10. Passando all’esame del ricorso incidentale, l’unico motivo proposto denunzia l’erroneità della decisione impugnata per aver considerato illegittima la sospensione operata dalla stazione appaltante, benché determinata dalla pubblica necessità di procedere, in variante, a quegli aggiustamenti resisi necessari in seguito all’inizio dei lavori.

10.1. Il motivo è inammissibile, perché genericamente formulato: la censura non indica nessuno dei motivi di cui all’art. 360 cod. proc. civ., nè precisa sotto quale profilo la sentenza impugnata sarebbe erronea, e deduce, infine, questioni di merito.

11. In conclusione va rigettato il ricorso principale e dichiarato inammissibile quello incidentale.

12. Attesa la reciproca soccombenza vanno compensate le spese di lite.

13. Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte della ricorrente principale e di quella incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile quello incidentale, con integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale e di quella incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 36145-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., rappresentata e difesa dall’[OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 101; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] “[OSCURATO:PERSONA]”, rappresentata e difesa dall’[OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA] in Roma, Viale dei [OSCURATO:PERSONA], n. 536; -controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 169/2018 della Corte d'appello di Campobasso, depositata il 2/05/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 31/03/2023 dalla [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che 1. La [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA] conveniva in distinti giudizi, poi riuniti, la [OSCURATO:PERSONA] “[OSCURATO:PERSONA]” per ottenereil risarcimento dei danni subiti in conseguenza del dedotto inadempimento della committente in relazione al contratto di appalto stipulato tra le parti per lavori di costruzione di una strada. 2. Con sentenza n. 291/2010, l’adito Tribunale di Campobasso rigettava in parte le domande proposte dalla società attrice, la quale tempestivamente impugnava la decisione di prime cure. 3. Per quel che qui ancora rileva, la Corte d’appello di Campobasso, con sentenza n. 169/2018 resa pubblica mediante deposito in cancelleria in data 2 maggio 2018, accoglieva parzialmente solo il quarto motivo, rigettando le altre censure proposte dall’appellante. 3. 1. Più precisamente, quanto al primo motivo, relativo all’omessa pronuncia circa il contenuto della transazione stipulata inter partes in data 29 novembre 2005, la corte territoriale osservava come la stessa dovesse ormai considerarsi come sprovvista di ogni efficacia, non essendosi verificata la condizione a cui, per espressa volontà delle parti, la stessa era subordinata. 3. 2. La corte distrettuale rigettava anche il secondo motivo, volto a censurare la sentenza di primo grado, là dove aveva dichiarato la legittimità del provvedimento di risoluzione in danno adottato dalla [OSCURATO:PERSONA] in ragione della ritardata ultimazione dei lavori imputabile all’impresa. Rilevava invero il giudice che, in base al contratto, l’impresa si era assunta l’onere –e dunque il rischio – di ottenere le necessarie autorizzazioni urbanistiche da parte dei Comuni interessati, sicché il ritardo nello svolgimento dei lavori in ragione del mancato ottenimento dei suddetti provvedimenti amministrativi doveva ritenersi ad essa imputabile. 3. 3. Infine, la corte territoriale confermava la decisione di prime cure là dove, nel liquidare il danno subito dall’impresa per forzata inattività imputabile all’amministrazione committente nel periodo occorso per la stesura della perizia di variante tecnica e suppletiva, aveva riconosciuto alla società appellante il solo danno emergente e non anche il lucro cessante, sotto il profilo del mancato conseguimento degli utili normalmente ritraibili grazie all’impiego delle attrezzature e del potenziale di cantiere. 4. [OSCURATO:PERSONA] S.P.A ha proposto ricorso per la cassazione della predetta sentenza, con atto notificato in data 30/11/2018 sulla base di tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] “[OSCURATO:PERSONA]” ha resistito con controricorso, articolando altresì ricorso incidentale affidato ad un unico motive cui resiste con controricorso la società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.. 5. La ricorrente principale ha depositato inoltre memoria illustrativa. Considerato che 6. Il primo motivo (violazione e/o falsa applicazione degli artt.2720, 2730, 1372 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ.) censura la decisione impugnata per aver negato la rilevanza alle dichiarazioni confessorie contenute nella transazione stipulata inter partes in corso di causa, le quali avrebbero fatto piena prova della fondatezza delle pretese risarcitorie della società ricorrente, nonostante l’inefficacia del contratto per mancato avveramento della condizione sospensiva a cui era subordinato. 6. 1. In particolare, la società ricorrente denuncia la contraddittorietà della motivazione, in quanto la stessa Corte d’appello avrebbe fatto implicito riferimento al valore confessorio di quanto concordato tra le parti, là dove ha affermato che “quella transazione, e tutto quanto ivi pattuito, ha perduto qualsiasi efficacia”. 6. 2. Quanto al contenuto delle dichiarazioni confessorie, la ricorrente riporta alcuni passaggi del contratto de quo , del seguente tenore: “il consulente d’ufficio nominato nel giudizio R.G. n. 173/2000 all’esito delle operazioni peritali, rispondendo ai quesiti sottopostigli dal Tribunale, ha riconosciuto il grave pregiudizio al regolare svolgimento dei lavori di realizzazione dell’intera opera, conseguito alla tardiva acquisizione delle necessarie autorizzazioni”; “la relazione peritale sostanzialmente ha dimostrato, da un punto di vista tecnico, la fondatezza delle domande risarcitorie azionate dall’impresa”; “il CTU ha quantificato in Euro 2.255.736,27 i danni subiti dall’impresa per il periodo intercorrente dal 7 novembre al 3 marzo 1997 ed ulteriori Euro 2.382.414,74 per i danni subiti per il periodo che va dal 4 marzo 1997 al 23 giugno 1999”, “alla luce di quanto emerso dall’attività istruttoria sin qui espletata nell’ambito dei due giudizi pendenti innanzi al Tribunale Civile di Campobasso (…) è ragionevole ritenere la fondatezza delle domande azionate dall’impresa nei giudizi e la valutazione delle stesse”. 7. Il motivo è infondato. 7. 1. Il contratto, nella specie una transazione, perde definitivamente efficacia in caso di mancato avveramento della condizione (Cass. 19146/2004). La perdita di inefficacia, accertata ‒ con valutazione in fatto dal giudice di appello ‒ comporta la inutilizzabilità dell’atto sotto tutti i profili, anche come dichiarazione di scienza. 8. il secondo motivo (nullità della sentenza per violazione dell’art.132, comma 2, n. 4 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ.) invoca il vizio di omessa motivazione del provvedimento impugnato, per aver ritenuto, in base ad una erronea interpretazione del contratto, e recependo quanto statuito dalla sentenza di prime cure, che l’impresa avesse assunto il rischio relativo al rilascio delle necessarie autorizzazioni amministrative da parte dei Comuni competenti, in luogo del mero obbligo ad attivarsi in tal senso. 8. Il motivo è infondato. La motivazione per relationem alla sentenza di primo grado, nella specie è legittima, avendo il giudice di appello fatto riferimento al motivo di gravame ed avendo esposto le ragioni per le quali la motivazione della pronuncia di primo grado eracondivisibile (Cass. 20883/2019). 8.1. Inoltre, l'interpretazione del contratto, traducendosi in una operazione di accertamento della volontà dei contraenti, si risolve in una indagine di fatto riservata al giudice di merito, censurabile in cassazione, per violazione delle regole ermeneutiche, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 (cfr. ex multis, Cass. n. 10745/2022). 8.2. Nella specie, lungi dall’aver omesso ogni attività ermeneutica del contratto, la Corte distrettuale ha concluso che, in base all’art. 103.35 del capitolato speciale d’appalto, l’impresa aveva assunto l’onere – e il correlato rischio – di ottenere le autorizzazioni amministrative necessarie per lo svolgimento dei lavori. 9. Il terzo motivo (violazione e falsa applicazione degli artt. 1223, 1226, 2729 cod. civ., dell’art. 34, comma 2, lett. d) del d.p.r. 554/1999 e dell’art. 20 d.m. 29 maggio 1895, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ.) deduce l’erroneità della sentenza impugnata, nella parte in cui ha negato, per difetto di prova, il risarcimento del mancato utile richiesto con la riserva n. 1, quale danno occorso a causa dell’illegittima sospensione dei lavori imputabile alla [OSCURATO:PERSONA] per l’espletamento della perizia integrativa e suppletiva. 9.1. A giudizio della ricorrente, nel caso di ritardo nell’esecuzione dei lavori imputabile al committente, dovrebbe essere riconosciuto all’appaltatore il ristoro del mancato utile – da calcolarsi nella misura del 10% dell’importo contrattuale secondo il criterio previsto dall’art. 20 del D.M. 29 maggio 1895 e dall’art. 34, comma 2, lett. d) del D.P.R. 554/1999 –in via presuntiva. 9.3. Il motivo è inammissibile, sia perché contiene valutazioni di merito, sia perché non si confronta con la ratio decidendi, secondo cui il danno da perdita di una chance richiede un pregiudizio certo nell’an, anche se non nel suo ammontare, e tale pregiudizio non può essere ritenuto sussistente, in via presuntiva, per il solo fatto che l’impresa appartiene al settore degli appalti pubblici. 9.4. Sul punto la sentenza ha correttamente richiamato l’indirizzo secondo cui la perdita di "chance" costituisce un danno patrimoniale risarcibile, quale danno emergente, qualora sussista un pregiudizio certo (anche se non nel suo ammontare) consistente nella perdita di una possibilità attuale ed esige la prova, anche presuntiva, purché fondata su circostanze specifiche e concrete dell'esistenza di elementi oggettivi dai quali desumere, in termini di certezza o di elevata probabilità, la sua attuale esistenza. E tale certezza non è acquisibile sulla base della mera considerazione dell’appartenenza dell’impresa al settore degli appalti pubblici, senza allegazione concreta di domande di partecipazione, nonché di elementi di valutazione circa il possesso di particolari requisiti tecnici e finanziari per partecipare ed aggiudicarsi, con rilevante probabilità, le gare tenutesi nell'arco temporale in discussione (cfr. Cass. 19604/2016). 10. Passando all’esame del ricorso incidentale, l’unico motivo proposto denunzia l’erroneità della decisione impugnata per aver considerato illegittima la sospensione operata dalla stazione appaltante, benché determinata dalla pubblica necessità di procedere, in variante, a quegli aggiustamenti resisi necessari in seguito all’inizio dei lavori. 10.1. Il motivo è inammissibile, perché genericamente formulato: la censura non indica nessuno dei motivi di cui all’art. 360 cod. proc. civ., nè precisa sotto quale profilo la sentenza impugnata sarebbe erronea, e deduce, infine, questioni di merito. 11. In conclusione va rigettato il ricorso principale e dichiarato inammissibile quello incidentale. 12. Attesa la reciproca soccombenza vanno compensate le spese di lite. 13. Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte della ricorrente principale e di quella incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile quello incidentale, con integrale compensazione delle spese di lite fra le parti. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale e di quella incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato
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