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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 14239/2022

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uente ORDINANZA sul ricorso 26752-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 119, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro MINISTERO dell' [OSCURATO:PERSONA]' e RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'[OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende, ope legis; - resistente - avverso la sentenza n. 274/2020 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 10/03/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. la Corte d'Appello di Palermo ha riformato solo parzialmente la sentenza del Tribunale Marsala che aveva accertato il diritto di [OSCURATO:PERSONA] vinci, collaboratore scolastico del comparto scuola, ad ottenere la costruzione della carriera con riconoscimento integrale del servizio prestato a tempo determinato ed aveva condannato il Ministero al pagamento delle differenze retributive ed a rifondere alla ricorrente le spese di lite;

2. il giudice d'appello, riassunto il quadro normativo e contrattuale, ha condiviso la sentenza gravata quanto all'insussistenza di ragioni oggettive idonee a giustificare la diversità di trattamento fra assunti a tempo determinato e personale stabilmente immesso nei ruoli dell'amministrazione ed ha precisato che la Corte di Giustizia, con la sentenza 20 settembre 2018, in causa C - 466/17, Motter, nell'affrontare la questione analoga, ma non coincidente, della ricostruzione della carriera del personale docente, aveva rimesso al giudice del rinvio l'onere di verificare in concreto la sussistenza della "eterogeneità" di situazioni, allegata dallo Stato italiano e ritenuta idonea, se accertata, a legittimare la diversità di trattamento; . la Corte territoriale ha, pertanto, accolto il solo motivo con il quale era ,-_ato censurato il capo della sentenza relativo al regolamento delle spese di lite ed ha evidenziato che l'assoluta novità della questione trattata avrebbe dovuto indurre il Tribunale a compensarle interamente fra le parti;

4. per le medesime ragioni ha disposto la compensazione anche delle spese d'appello;

5. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] sulla base di due motivi, ai quali non ha opposto difese il MIUR che ha solo depositato atto di costituzione al fine dell'eventuale partecipazione all'udienza di discussione della causa;

6. la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata notificata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata;

7. la ricorrente ha depositato memoria. t:[OSCURATO:PERSONA]

I. il primo motivo del ricorso denuncia ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ. violazione e falsa applicazione degli artt. 91, 92, 132 n. 4 cod. proc. civ., Ric. 2020 n. 26752 sez.

ML - ud. 23-11-2021 -2- dell'art. 24 Cost., dell'art. 12 delle Preleggi e addebita, in sintesi, alla Corte territoriale di avere ingiustamente compensato le spese di lite senza motivare le ragioni della compensazione, disposta in fattispecie nella quale veniva in rilievo una questione priva del carattere di novità in quanto sul principio di non discriminazione fra assunti a tempo determinato e indeterminato già al momento della proposizione del ricorso si erano formati orientamenti consolidati della Corte di Giustizia e della giurisprudenza di merito e di legittimità;

2. la seconda censura, formulata ai sensi dell'art. 360 nn.4 e 5 cod. proc. civ., eccepisce la nullità parziale della sentenza per violazione degli artt.111 Cost., 132 cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ. ed insiste sulla 'lancanza di motivazione della pronuncia di compensazione, che si traduce un danno per la parte vittoriosa tenuta ingiustamente a sopportare le spese del processo;

3. i motivi di ricorso, da trattare unitariamente in ragione della loro connessione logica e giuridica, sono manifestamente infondati; il ricorso di primo grado è stato depositato il 20 luglio 2018, sicché trova applicazione nella fattispecie l'art. 92, comma 2, cod. proc. civ., nel testo risultante all'esito della riformulazione operata dall'art. 13, comma 1, del d.l. n. 132/2014, convertito dalla legge n. 162/2014, e della pronuncia additiva della Corte Costituzionale n. 77/2018, che ha aggiunto alle due ipotesi nominate, dell'assoluta novità della questione trattata e del mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, «altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni», sulla cui ricorrenza il giudice del merito è tenuto a motivare perché, ha evidenziato la Corte Costituzionale, «l'obbligo di motivazione della decisione di compensare le spese di lite, vuoi nelle due ipotesi nominate, vuoi ove ricorrano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, discende dalla generale prescrizione dell'art. 111, sesto comma, Cost., che vuole che tutti i provvedimenti giurisdizionali siano motivati»;

3.1. ciò premesso va evidenziato che in tema di compensazione il sindacato della Corte di legittimità è limitato alla verifica della conformità della pronuncia rispetto alla disciplina di legge e, pertanto, ove le ragioni indicate siano riconducibili sul piano astratto ad una delle ipotesi nelle quali la compensazione medesima è consentita, il sindacato si arresta e non può estendersi anche alla valutazione sull'opportunità o meno dell'esercizio del Ric. 2020 n. 26752 sez.

ML - ud. 23-11-2021 -3- tere di deroga alla regola della soccombenza, che è discrezionale ed è riservato al giudice del merito;

3.2. il controllo sulla motivazione va condotto tenendo conto delle modifiche apportate al codice di rito dal d.l. n. 83/2012 e, pertanto, anche in tema di compensazione, il vizio motivazionale rileva nei limiti indicati da Cass.

S.U. n. 8053/2014 ed attiene solo all'esistenza della motivazione in sé, prescinde dal confronto con le risultanze processuali, si esaurisce nella «mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico», nella «motivazione apparente», nel «contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili», nella «motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile»;

3.3. nessuna di dette evenienze ricorre nella fattispecie perché la Corte territoriale ha dato atto dell'assoluta novità della questione trattata, ossia della ricorrenza di una delle ipotesi normativamente previste, e sul punto la motivazione della pronuncia va letta nel suo complesso ( cfr. fra le tante flass. n. 1997/2015), apprezzando, cioè, anche i capi riguardanti la ,;--'atezza della pretesa che richiamano gli orientamenti della Corte di ijstizia e di questa Corte formatisi solo in corso di causa (la sentenza della Corte UE risale al 20 settembre 2018 e sono state pubblicate solo il 28 novembre 2019 le prime pronunce di questa Corte sulla ricostruzione della carriera del personale docente ed ATA, che è questione diversa e distinta da quella della progressione economica in pendenza di rapporto a termine, se non altro perché il legislatore ha previsto un riconoscimento dell'anzianità, seppure parziale);

4. non occorre provvedere sulle spese del giudizio di legittimità perché il Ministero ha solo depositato atto di costituzione e non ha svolto attività difensiva;

5. ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla L. 24.12.12 n. 228, si deve dare atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass.

S.U. n. 4315/2020, della ricorrenza delle condizioni ',ocessuali previste dalla legge per il raddoppio del contributo unificato, se ,:vulio dalla ricorrente.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della Ric. 2020 n. 26752 sez.

ML - ud. 23-11-2021 -4- ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto, per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso nella Adunanza camerale 23 novem

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente ORDINANZA sul ricorso 26752-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 119, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro MINISTERO dell' [OSCURATO:PERSONA]' e RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'[OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende, ope legis; - resistente - avverso la sentenza n. 274/2020 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 10/03/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. la Corte d'Appello di Palermo ha riformato solo parzialmente la sentenza del Tribunale Marsala che aveva accertato il diritto di [OSCURATO:PERSONA] vinci, collaboratore scolastico del comparto scuola, ad ottenere la costruzione della carriera con riconoscimento integrale del servizio prestato a tempo determinato ed aveva condannato il Ministero al pagamento delle differenze retributive ed a rifondere alla ricorrente le spese di lite; 2. il giudice d'appello, riassunto il quadro normativo e contrattuale, ha condiviso la sentenza gravata quanto all'insussistenza di ragioni oggettive idonee a giustificare la diversità di trattamento fra assunti a tempo determinato e personale stabilmente immesso nei ruoli dell'amministrazione ed ha precisato che la Corte di Giustizia, con la sentenza 20 settembre 2018, in causa C - 466/17, Motter, nell'affrontare la questione analoga, ma non coincidente, della ricostruzione della carriera del personale docente, aveva rimesso al giudice del rinvio l'onere di verificare in concreto la sussistenza della "eterogeneità" di situazioni, allegata dallo Stato italiano e ritenuta idonea, se accertata, a legittimare la diversità di trattamento; . la Corte territoriale ha, pertanto, accolto il solo motivo con il quale era ,-_ato censurato il capo della sentenza relativo al regolamento delle spese di lite ed ha evidenziato che l'assoluta novità della questione trattata avrebbe dovuto indurre il Tribunale a compensarle interamente fra le parti; 4. per le medesime ragioni ha disposto la compensazione anche delle spese d'appello; 5. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] sulla base di due motivi, ai quali non ha opposto difese il MIUR che ha solo depositato atto di costituzione al fine dell'eventuale partecipazione all'udienza di discussione della causa; 6. la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata notificata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata; 7. la ricorrente ha depositato memoria. t:[OSCURATO:PERSONA] I. il primo motivo del ricorso denuncia ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ. violazione e falsa applicazione degli artt. 91, 92, 132 n. 4 cod. proc. civ., Ric. 2020 n. 26752 sez. ML - ud. 23-11-2021 -2- dell'art. 24 Cost., dell'art. 12 delle Preleggi e addebita, in sintesi, alla Corte territoriale di avere ingiustamente compensato le spese di lite senza motivare le ragioni della compensazione, disposta in fattispecie nella quale veniva in rilievo una questione priva del carattere di novità in quanto sul principio di non discriminazione fra assunti a tempo determinato e indeterminato già al momento della proposizione del ricorso si erano formati orientamenti consolidati della Corte di Giustizia e della giurisprudenza di merito e di legittimità; 2. la seconda censura, formulata ai sensi dell'art. 360 nn.4 e 5 cod. proc. civ., eccepisce la nullità parziale della sentenza per violazione degli artt.111 Cost., 132 cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ. ed insiste sulla 'lancanza di motivazione della pronuncia di compensazione, che si traduce un danno per la parte vittoriosa tenuta ingiustamente a sopportare le spese del processo; 3. i motivi di ricorso, da trattare unitariamente in ragione della loro connessione logica e giuridica, sono manifestamente infondati; il ricorso di primo grado è stato depositato il 20 luglio 2018, sicché trova applicazione nella fattispecie l'art. 92, comma 2, cod. proc. civ., nel testo risultante all'esito della riformulazione operata dall'art. 13, comma 1, del d.l. n. 132/2014, convertito dalla legge n. 162/2014, e della pronuncia additiva della Corte Costituzionale n. 77/2018, che ha aggiunto alle due ipotesi nominate, dell'assoluta novità della questione trattata e del mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, «altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni», sulla cui ricorrenza il giudice del merito è tenuto a motivare perché, ha evidenziato la Corte Costituzionale, «l'obbligo di motivazione della decisione di compensare le spese di lite, vuoi nelle due ipotesi nominate, vuoi ove ricorrano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, discende dalla generale prescrizione dell'art. 111, sesto comma, Cost., che vuole che tutti i provvedimenti giurisdizionali siano motivati»; 3.1. ciò premesso va evidenziato che in tema di compensazione il sindacato della Corte di legittimità è limitato alla verifica della conformità della pronuncia rispetto alla disciplina di legge e, pertanto, ove le ragioni indicate siano riconducibili sul piano astratto ad una delle ipotesi nelle quali la compensazione medesima è consentita, il sindacato si arresta e non può estendersi anche alla valutazione sull'opportunità o meno dell'esercizio del Ric. 2020 n. 26752 sez. ML - ud. 23-11-2021 -3- tere di deroga alla regola della soccombenza, che è discrezionale ed è riservato al giudice del merito; 3.2. il controllo sulla motivazione va condotto tenendo conto delle modifiche apportate al codice di rito dal d.l. n. 83/2012 e, pertanto, anche in tema di compensazione, il vizio motivazionale rileva nei limiti indicati da Cass. S.U. n. 8053/2014 ed attiene solo all'esistenza della motivazione in sé, prescinde dal confronto con le risultanze processuali, si esaurisce nella «mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico», nella «motivazione apparente», nel «contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili», nella «motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile»; 3.3. nessuna di dette evenienze ricorre nella fattispecie perché la Corte territoriale ha dato atto dell'assoluta novità della questione trattata, ossia della ricorrenza di una delle ipotesi normativamente previste, e sul punto la motivazione della pronuncia va letta nel suo complesso ( cfr. fra le tante flass. n. 1997/2015), apprezzando, cioè, anche i capi riguardanti la ,;--'atezza della pretesa che richiamano gli orientamenti della Corte di ijstizia e di questa Corte formatisi solo in corso di causa (la sentenza della Corte UE risale al 20 settembre 2018 e sono state pubblicate solo il 28 novembre 2019 le prime pronunce di questa Corte sulla ricostruzione della carriera del personale docente ed ATA, che è questione diversa e distinta da quella della progressione economica in pendenza di rapporto a termine, se non altro perché il legislatore ha previsto un riconoscimento dell'anzianità, seppure parziale); 4. non occorre provvedere sulle spese del giudizio di legittimità perché il Ministero ha solo depositato atto di costituzione e non ha svolto attività difensiva; 5. ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla L. 24.12.12 n. 228, si deve dare atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass. S.U. n. 4315/2020, della ricorrenza delle condizioni ',ocessuali previste dalla legge per il raddoppio del contributo unificato, se ,:vulio dalla ricorrente. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della Ric. 2020 n. 26752 sez. ML - ud. 23-11-2021 -4- ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto, per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto. Così deciso nella Adunanza camerale 23 novem
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