CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 gennaio 2022
Cassazione n. 34941/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( CINA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/11/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Roma, con sentenza dell'8 novembre 2022 ha confermato la sentenza del Tribunale Roma, pronunciata il 18 gennaio 2022, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per i reati di cui agli artt. 474, comma 2 e 648 cod. pen., uniti in continuazione. Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si lamenta il vizio della motivazione in relazione al reato di contraffazione per avere la Corte d'appello omesso ogni valutazione della testimonianza e della consulenza del Dott. [OSCURATO:PERSONA] nonché per la inidoneità degli articoli sequestrati a creare confusione tra il pubblico, è inammissibile perché riproduttiva delle censure dedotte in appello, al più con l'aggiunta di espressioni che contestino, in termini meramente assertivi ed apodittici, la correttezza della sentenza impugnata, laddove difettino di una critica puntuale al provvedimento e non prendano in considerazione, per confutarle in fatto e/o in diritto, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non sono stati accolti (Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521-01) e, comunque, è manifestamente infondato, poiché non si rinvengono manifeste illogicità nel ragionamento esposto dalla Corte d'appello - che rispondendo alle medesime censure oggetto di appello, ha già congruamente precisato che alla luce dell'intero compendio probatorio ed in particolare, dall'esame degli esperti merceologici e dalle riproduzioni fotografiche, risultava che l'imputato aveva riprodotto noti marchi di moda che, nonostante alcune minime differenze nella imitazione, risultavano idonei a trarre in inganno il consumatore (pagg. 3-5) - in quanto esso risponde ai parametri sopra indicati e risulta, pertanto, tale da sottrarsi al sindacato di questa Corte (cfr. Sez. 1, n. 23568 del 04/05/2016, non mass.).; considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si lamenta il vizio della motivazione in relazione al reato di ricettazione per avere la Corte d'appello travisato le risultanze istruttorie (ed in particolare, la documentazione fotografica), è manifestamente infondato, poiché indicando gli elementi alla stregua dei quali l'imputato è stato ritenuto consapevole della provenienza illecita della merce - l'ingente numero di capi contraffatti, la mancanza di una qualsiasi giustificazione circa la provenienza della merce in esame ovvero l'assenza di documentazione relativa all'acquisto (pag. 5) - la Corte territoriale, nel confermare la sentenza di primo grado, si è adeguata al costante orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale, la conoscenza della provenienza delittuosa della cosa può desumersi da qualsiasi elemento, anche indiretto, e quindi anche dal comportamento dell'imputato che dimostri la consapevolezza della provenienza illecita della cosa ricettata, ovvero dalla mancata - o non attendibile - indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede (Sez. 2 n. 25756 del 11/06/2008, Nardino, Rv. 241458; sez. 2 n. 29198 del 25/05/2010, Fontanella, Rv. 248265). Nella sentenza impugnata l'assenza di plausibili spiegazioni in ordine alla legittima acquisizione del bene si pone come coerente e necessaria conseguenza di un acquisto illecito. Del resto, come 2. questa Corte ha recentemente affermato (Sez. U. n. 12433 del 26/11/2009, Nocera, Rv. 246324; sez. 1 n. 27548 del 17/06/2010, Screti, Rv. 247718) l'elemento psicologico della ricettazione può essere integrato anche dal dolo eventuale, che è configurabile in presenza della rappresentazione da parte dell'agente della concreta possibilità della provenienza della cosa da delitto e della relativa accettazione del rischio, non potendosi desumere da semplici motivi di sospetto, né potendo consistere in un mero sospetto; osservato che il terzo motivo di ricorso, con il quale si lamenta il vizio di motivazione in relazione al reato di ricettazione per avere la Corte d'appello ritenuto che non ci fosse prova del concorso dell'imputato nel reato presupposto, è manifestamente infondato, poiché ai fini della configurabilità del delitto di ricettazione non occorre la prova positiva che l'imputato non sia stato concorrente nel delitto presupposto, essendo sufficiente che non emerga la prova del contrario (Sez. 2, n. 4434 del 24/11/2021, dep. 2022, Desideri, Rv. 282955-01), infatti, la prova dell'estraneità dell'imputato al reato presupposto occorre soltanto quando egli abbia dedotto di averlo commesso e tale prospettazione sia credibile (Sez. 2, n. 46637 del 12/09/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277594-01; Sez. 6, n. 34679 del 07/07/2016, Storto, Rv. 268098-01) diversamente dal caso in esame, ove la sentenza impugnata evidenzia l'assenza di elementi dai quali desumere un eventuale concorso dell'imputato nel delitto di contraffazione: non risultando che l'imputato avesse delle fabbriche per la produzione dei capi di abbagliamento, né che egli abbia collaborato con gli autori materiali della falsificazione ed essendo ben possibile l'inserimento successivo all'acquisto delle etichette riproducenti i marchi da lui registrati dall'imputato (pag. 5); ritenuto che l'ultimo motivo di ricorso, con il quale si lamenta il vizio della motivazione in ordine all'art. 131-bis cod. pen. per avere la Corte d'appello negato la suddetta causa di non punibilità senza prendere in considerazione l'esiguità della merce sequestrata rispetto a quella complessivamente contenuta nel locale di vendita e nel magazzino e lo stato di incensuratezza dell'imputato, è manifestamente infondato, poiché ai fini dell'applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044-01; Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647- 01) come nel caso di specie, ove la Corte territoriale ha negato il riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. in considerazione dell'obbiettiva gravità del fatto, trattandosi della ricettazione di migliaia di capi contraffatti - in particolare, 2802 capi di abbigliamento - compiuta da un soggetto direttamente coinvolto nelle attività di distribuzione, come grossista, e di rivendita diretta al pubblico; osservato che le argomentazioni espresse nella memoria del 23 maggio 2023 e nella memoria del 31 maggio 2023, con le quali si è insistito per l'accoglimento del ricorso, nulla aggiungono ai fini della decisione rispetto a quanto già esposto nei motivi di ricorso; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec