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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 18 aprile 2026

Cassazione n. 10098/2026

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zione telematica come per legge- ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] all’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domiciliazione telematica comeper legge- ricorrente incidentale –avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 2912/2024 depositatail 29/4/2024;Numero registro generale 16615/2024Numero sezionale 1165/2026Numero di raccolta generale 10098/2026Data pubblicazione 18/04/2026Udita la relazione svolta, nella camera di consiglio del 26/3/2026, dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]:1. [OSCURATO:PERSONA] impugna, con atto affidato a tre motivi di ricorso, lasentenza n. 2912 del 29/4/2024 della Corte d’appello di Roma che, inesito a complesso contenzioso, nel quale vi era già stata una primacassazione con rinvio, ha rigettato l’appello da lei proposto avversosentenza del Tribunale di Roma che aveva dichiarato cessata lamateria del contendere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e rigettatola domanda nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].2.

Risponde, con controricorso contenente ricorso incidentale, ClaudioAngella.3.

La causa è stata trattata all’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], allaquale il Collegio l’ha trattenuta in decisione con termine di sessantagiorni per il deposito dell’ordinanza.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Non è necessario, per quanto si verrà ora a rilevare, illustrarespecificamente i motivi del ricorso principale e del ricorso incidentale.2.

La ricorrente afferma in ricorso che la sentenza della Corte d’appello diRoma n. 2912 del 29/4/2024 le è stata notificata in data 27/5/2024.Non produce, però, la copia notificata della sentenza, così comeprescritto dall’art. 369, primo comma, n 2 c.p.c., sebbene nel ricorsovenga indicato, quale copia notificata, un documento n.5 che,tuttavia, non è presente negli atti di parte depositati in via telematica;né la detta copia notificata è stata prodotta dalla difesa di ClaudioAngella, quale controricorrente, così come consentito dallagiurisprudenza di questa Corte (v. in particolare Sez.

Un. n. 21349del 6/7/2022 Rv. 665188 – 02 e sulla sua scia, da ultimo, Cass. n.27883 del 29/10/2024 Rv. 672552 - 01).3.

La sentenza della Corte d’appello è stata pubblicata appunto il29/4/2024 e il ricorso per cassazione è stato notificato il giornoR.g. n. 16615/2023Ad. 26/03/2026; estensore: C. VallePag. 2 di 5Numero registro generale 16615/2024Numero sezionale 1165/2026Numero di raccolta generale 10098/2026Data pubblicazione 18/04/202622/7/2024, cosicché non può farsi luogo, in ogni caso, all’esame nelmerito poiché il termine di sessanta giorni risulta comunque decorsoanche avuto riguardo alla data di pubblicazione del provvedimentoimpugnato (Cass. 8/11/2024 n. 28781 Rv. 672812 - 01).4.

Non ricorre, quindi, nessuna delle ipotesi nelle quali, alla luce dellagiurisprudenza di questa stessa Corte (cfr. Sez.

Un. 25/3/2019 n.8312, Rv. 653597 – 02; Cass. 12/2/2021 n. 3727, Rv. 660556 – 01;conf.: Cass. 30/10/2018 n. 27480, Rv. 651336 - 01), non vi sarebbeimprocedibilità.Secondo i principi di diritto ormai consolidati nella giurisprudenza diquesta Suprema Corte, ai fini della procedibilità del ricorso percassazione, la produzione della relazione di notificazione delladecisione impugnata, che deve essere verificata d’ufficio (per tutte siveda: Cass. 7/6/2021 n. 15832 Rv. 661874 - 01), va sempreeffettuata dal ricorrente nel termine perentorio di cui all’art. 369c.p.c., salvi i casi in cui il ricorso sia proposto nei sessanta giorni dallapubblicazione della stessa, ovvero la suddetta relazione sia prodottadal controricorrente nel termine fissato per la sua regolarecostituzione, ovvero, ancora, essa sia acquisita mediante l’istanza ditrasmissione del fascicolo di ufficio, ma ciò esclusivamente nelleipotesi in cui il termine cd. breve per l’impugnazione decorra per leggedalla comunicazione o notificazione della decisione di merito da partedella cancelleria, ipotesi nella specie non ricorrenti.Si è in proposito ribadito (cfr., da ultimo, la già richiamata Sez.

Un.6/7/2022 n. 21349, Rv. 665188 – 01 e 02) che «la dichiarazionecontenuta nel ricorso per cassazione di avvenuta notificazione dellasentenza impugnata, attesta un “fatto processuale” – la notificazionedella sentenza – idoneo a far decorrere il termine “breve” diimpugnazione e, quale manifestazione di “autoresponsabilità” dellaparte, impegna quest’ultima a subire le conseguenze di quantodichiarato, facendo sorgere in capo ad essa l’onere di depositare, nelR.g. n. 16615/2023Ad. 26/03/2026; estensore: C. VallePag. 3 di 5Numero registro generale 16615/2024Numero sezionale 1165/2026Numero di raccolta generale 10098/2026Data pubblicazione 18/04/2026termine stabilito dall’art. 369 c.p.c., copia della sentenza munita dellarelata di notifica, ovvero delle copie cartacee dei messaggi dispedizione e di ricezione, in caso di notificazione a mezzo PEC, senzache sia possibile recuperare alla relativa omissione mediante lasuccessiva, e ormai tardiva, produzione ai sensi dell’art. 372 c.c.; nelgiudizio di cassazione, è esclusa la dichiarazione di improcedibilità exart. 369, comma 2, n. 2), c.p.c., quando l’impugnazione sia propostacontro una sentenza notificata, di cui il ricorrente non abbiadepositato, unitamente al ricorso, la relata di notifica (o le copiecartacee dei messaggi di spedizione e di ricezione, in caso di notificaa mezzo PEC), ove tale documentazione risulti comunque nelladisponibilità del giudice, per essere stata prodotta dal controricorrentenel termine di cui all’art. 370, comma 3, c.p.c., ovvero acquisita – neicasi in cui la legge dispone che la cancelleria provveda allacomunicazione o alla notificazione del provvedimento impugnato, dacui decorre il termine breve per impugnare ex art. 325 c.p.c. –mediante l’istanza di trasmissione del fascicolo di ufficio».

Di recentesi è inoltre affermato che «la conclusione non muterebbe anche se lanozione di documento (di cui all’art. 372, secondo comma, c.p.c.)potesse estendersi alla copia notificata della sentenza, dal momentoche il termine per il relativo deposito è previsto a pena diimprocedibilità e non di inammissibilità del ricorso» (cosìtestualmente Cass. n. 24200 del 29/8/2025, pag. 5).5.

Alla mancata produzione della copia notificata della sentenza impugnataconsegue la statuizione di improcedibilità dell’impugnazione, ai sensidell’art. 369, comma secondo, c.p.c.6.

Il ricorso è, pertanto, improcedibile.7.

Le spese di lite seguono la soccombenza della ricorrente e, tenuto contodell’attività processuale espletata in relazione al valore dellacontroversia, sono liquidate come da dispositivo.R.g. n. 16615/2023Ad. 26/03/2026; estensore: C. VallePag. 4 di 5Numero registro generale 16615/2024Numero sezionale 1165/2026Numero di raccolta generale 10098/2026Data pubblicazione 18/04/20268.

La decisione di improcedibilità del ricorso comporta che deve attestarsi,ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002, lasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedella ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stessoarticolo 13, se dovuto.

P.Q.Mdichiara improcedibile il ricorso e condanna la ricorrente a rifondereal controricorrente le spese del giudizio di legittimità, che liquida ineuro 7.500 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200, ed agli accessori dilegge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dàda parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma1-bis, dello stesso articolo 13.Così deciso in Roma il 26 marzo 2026Il PresidenteChiara GraziosiR.g. n. 16615/2023Ad. 26/03/2026; estensore: C. VallePag. 5 di 5

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
zione telematica come per legge- ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] all’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domiciliazione telematica comeper legge- ricorrente incidentale –avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 2912/2024 depositatail 29/4/2024;Numero registro generale 16615/2024Numero sezionale 1165/2026Numero di raccolta generale 10098/2026Data pubblicazione 18/04/2026Udita la relazione svolta, nella camera di consiglio del 26/3/2026, dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]:1. [OSCURATO:PERSONA] impugna, con atto affidato a tre motivi di ricorso, lasentenza n. 2912 del 29/4/2024 della Corte d’appello di Roma che, inesito a complesso contenzioso, nel quale vi era già stata una primacassazione con rinvio, ha rigettato l’appello da lei proposto avversosentenza del Tribunale di Roma che aveva dichiarato cessata lamateria del contendere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e rigettatola domanda nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].2. Risponde, con controricorso contenente ricorso incidentale, ClaudioAngella.3. La causa è stata trattata all’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], allaquale il Collegio l’ha trattenuta in decisione con termine di sessantagiorni per il deposito dell’ordinanza.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Non è necessario, per quanto si verrà ora a rilevare, illustrarespecificamente i motivi del ricorso principale e del ricorso incidentale.2. La ricorrente afferma in ricorso che la sentenza della Corte d’appello diRoma n. 2912 del 29/4/2024 le è stata notificata in data 27/5/2024.Non produce, però, la copia notificata della sentenza, così comeprescritto dall’art. 369, primo comma, n 2 c.p.c., sebbene nel ricorsovenga indicato, quale copia notificata, un documento n.5 che,tuttavia, non è presente negli atti di parte depositati in via telematica;né la detta copia notificata è stata prodotta dalla difesa di ClaudioAngella, quale controricorrente, così come consentito dallagiurisprudenza di questa Corte (v. in particolare Sez. Un. n. 21349del 6/7/2022 Rv. 665188 – 02 e sulla sua scia, da ultimo, Cass. n.27883 del 29/10/2024 Rv. 672552 - 01).3. La sentenza della Corte d’appello è stata pubblicata appunto il29/4/2024 e il ricorso per cassazione è stato notificato il giornoR.g. n. 16615/2023Ad. 26/03/2026; estensore: C. VallePag. 2 di 5Numero registro generale 16615/2024Numero sezionale 1165/2026Numero di raccolta generale 10098/2026Data pubblicazione 18/04/202622/7/2024, cosicché non può farsi luogo, in ogni caso, all’esame nelmerito poiché il termine di sessanta giorni risulta comunque decorsoanche avuto riguardo alla data di pubblicazione del provvedimentoimpugnato (Cass. 8/11/2024 n. 28781 Rv. 672812 - 01).4. Non ricorre, quindi, nessuna delle ipotesi nelle quali, alla luce dellagiurisprudenza di questa stessa Corte (cfr. Sez. Un. 25/3/2019 n.8312, Rv. 653597 – 02; Cass. 12/2/2021 n. 3727, Rv. 660556 – 01;conf.: Cass. 30/10/2018 n. 27480, Rv. 651336 - 01), non vi sarebbeimprocedibilità.Secondo i principi di diritto ormai consolidati nella giurisprudenza diquesta Suprema Corte, ai fini della procedibilità del ricorso percassazione, la produzione della relazione di notificazione delladecisione impugnata, che deve essere verificata d’ufficio (per tutte siveda: Cass. 7/6/2021 n. 15832 Rv. 661874 - 01), va sempreeffettuata dal ricorrente nel termine perentorio di cui all’art. 369c.p.c., salvi i casi in cui il ricorso sia proposto nei sessanta giorni dallapubblicazione della stessa, ovvero la suddetta relazione sia prodottadal controricorrente nel termine fissato per la sua regolarecostituzione, ovvero, ancora, essa sia acquisita mediante l’istanza ditrasmissione del fascicolo di ufficio, ma ciò esclusivamente nelleipotesi in cui il termine cd. breve per l’impugnazione decorra per leggedalla comunicazione o notificazione della decisione di merito da partedella cancelleria, ipotesi nella specie non ricorrenti.Si è in proposito ribadito (cfr., da ultimo, la già richiamata Sez. Un.6/7/2022 n. 21349, Rv. 665188 – 01 e 02) che «la dichiarazionecontenuta nel ricorso per cassazione di avvenuta notificazione dellasentenza impugnata, attesta un “fatto processuale” – la notificazionedella sentenza – idoneo a far decorrere il termine “breve” diimpugnazione e, quale manifestazione di “autoresponsabilità” dellaparte, impegna quest’ultima a subire le conseguenze di quantodichiarato, facendo sorgere in capo ad essa l’onere di depositare, nelR.g. n. 16615/2023Ad. 26/03/2026; estensore: C. VallePag. 3 di 5Numero registro generale 16615/2024Numero sezionale 1165/2026Numero di raccolta generale 10098/2026Data pubblicazione 18/04/2026termine stabilito dall’art. 369 c.p.c., copia della sentenza munita dellarelata di notifica, ovvero delle copie cartacee dei messaggi dispedizione e di ricezione, in caso di notificazione a mezzo PEC, senzache sia possibile recuperare alla relativa omissione mediante lasuccessiva, e ormai tardiva, produzione ai sensi dell’art. 372 c.c.; nelgiudizio di cassazione, è esclusa la dichiarazione di improcedibilità exart. 369, comma 2, n. 2), c.p.c., quando l’impugnazione sia propostacontro una sentenza notificata, di cui il ricorrente non abbiadepositato, unitamente al ricorso, la relata di notifica (o le copiecartacee dei messaggi di spedizione e di ricezione, in caso di notificaa mezzo PEC), ove tale documentazione risulti comunque nelladisponibilità del giudice, per essere stata prodotta dal controricorrentenel termine di cui all’art. 370, comma 3, c.p.c., ovvero acquisita – neicasi in cui la legge dispone che la cancelleria provveda allacomunicazione o alla notificazione del provvedimento impugnato, dacui decorre il termine breve per impugnare ex art. 325 c.p.c. –mediante l’istanza di trasmissione del fascicolo di ufficio». Di recentesi è inoltre affermato che «la conclusione non muterebbe anche se lanozione di documento (di cui all’art. 372, secondo comma, c.p.c.)potesse estendersi alla copia notificata della sentenza, dal momentoche il termine per il relativo deposito è previsto a pena diimprocedibilità e non di inammissibilità del ricorso» (cosìtestualmente Cass. n. 24200 del 29/8/2025, pag. 5).5. Alla mancata produzione della copia notificata della sentenza impugnataconsegue la statuizione di improcedibilità dell’impugnazione, ai sensidell’art. 369, comma secondo, c.p.c.6. Il ricorso è, pertanto, improcedibile.7. Le spese di lite seguono la soccombenza della ricorrente e, tenuto contodell’attività processuale espletata in relazione al valore dellacontroversia, sono liquidate come da dispositivo.R.g. n. 16615/2023Ad. 26/03/2026; estensore: C. VallePag. 4 di 5Numero registro generale 16615/2024Numero sezionale 1165/2026Numero di raccolta generale 10098/2026Data pubblicazione 18/04/20268. La decisione di improcedibilità del ricorso comporta che deve attestarsi,ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002, lasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedella ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stessoarticolo 13, se dovuto. P.Q.Mdichiara improcedibile il ricorso e condanna la ricorrente a rifondereal controricorrente le spese del giudizio di legittimità, che liquida ineuro 7.500 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200, ed agli accessori dilegge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dàda parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma1-bis, dello stesso articolo 13.Così deciso in Roma il 26 marzo 2026Il PresidenteChiara GraziosiR.g. n. 16615/2023Ad. 26/03/2026; estensore: C. VallePag. 5 di 5
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