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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 14982/2023

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]: "si riporta alla memoria depositata e conclude per l'inammissibilita' del ricorso".

J J. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Catania, Sezione per il riesame, con ordinanza del 13 ottobre 2022, ha respinto il riesame presentato da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza, del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania del 12 settembre 2022, che aveva applicato nei suoi confronti la misura cautelare della custodia cautelare in carcere relativamente al reato di cui all' art. 73 T.U. stup.

2. Ricorre in cassazione l'indagato deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.; reato commesso il 6 agosto 2020 e in data antecedente e prossima (capo 37 dell'imputazione). 2.

1. Manifesta illogicità della motivazione sulle esigenze cautelari.

Il Tribunale del riesame ritiene continui i contatti (telefonici) tra il ricorrente e tale Buffardeci, ma non specifica perché pochi contatti nel 20e0 (27 aprile, 21 giugno e 6 agosto 2020) sarebbero continui.

I contatti si sono interrotti nell'agosto

200. \feATh Oltre all'episodicità della condotta la stessa è del 20e, ovvero due anni prima della misura cautelare in carcere.

Il tempo trascorso sicuramente affievolisce le esigenze cautelari (che dovrebbero essere concrete ed attuali).

L'ordinanza esclude una misura meno afflittiva in quanto non idonea a recidere i contatti con la criminalità organizzata, ma di tali contatti non ci sono tracce, tranne che per un altro indagato anch'esso in carcere.

La distanza temporale dal fatto commesso dovrebbe essere valutata con maggiore attenzione; l'indagato dal 20a0 non ha \dr commesso ulteriori fatti di reato e, quindi, il pericolo di recidiva non risulta concreto ed attuale. i Ha chiesto, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

La Procura Generale della Corte di Cassazione, Sostituto procuratore generale Domenico A.R.

Seccia, ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso risulta inammissibile per genericità e per manifesta infondatezza del motivo; articolato in fatto ripropone le stesse motivazioni del riesame senza motivi specifici di legittimità.

Sul punto dei gravi indizi di colpevolezza (peraltro non contestati) l'ordinanza impugnata evidenzia, con motivazione immune da vizi logici, la ricorrenza di elementi a carico dell'indagato, evidenziando con esaustiva motivazione come l'imputato dalle intercettazioni telefoniche e dai servizi di OCP era dedito allo spaccio e aveva frequenti contatti con [OSCURATO:PERSONA] che conservava armi e stupefacenti che cedeva (gli stupefacenti) a numerose persone tra cui il ricorrente. 3.

1. In tema di misure cautelari personali, quando sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame riguardo alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, il controllo di legittimità è limitato, in relazione alla peculiare natura del giudizio e ai limiti che ad esso ineriscono, all'esame del contenuto dell'atto impugnato e alla verifica dell'adeguatezza e della congruenza del tessuto argomentativo riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie, senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa e, per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze delle indagini (tra le altre, Sez.

U, n. 19 del 25/10/1994, dep. 12/12/1994, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 199391; Sez. 1, n. 1496 del 11/03/1998, dep. 04/07/1998, Marrazzo, Rv. 211027; Sez. 1, n. 6972 del 07/12/1999, dep. 08/02/2000, Alberti, Rv. 215331).

Il detto limite del sindacato di legittimità in ordine alla gravità degli indizi riguarda anche il quadro delle esigenze cautelari, essendo compito primario ed esclusivo del giudice della cautela valutare "in concreto" la sussistenza delle stesse e rendere un'adeguata e logica motivazione (Sez. 1, n. 1083 del 20/02/1998, dep. 14/03/1998, Martorana, Rv. 210019).

4. Sulle esigenze cautelari l'ordinanza risulta adeguatamente motivata, senza contraddizioni e senza manifeste illogicità in considerazione delle concrete modalità del fatto in accertamento, in particolare dal quantitativo della sostanza e dai collegamenti emersi dalle intercettazioni telefoniche che facevano ritenere un costante smercio di droga.

Infatti, «Il nuovo testo dell'art. 274, comma 1, lett. b) e c) cod. proc. pen., risultante dalle modifiche apportate dalla legge n. 47 del 2015, se non consente di desumere il pericolo di fuga e di recidiva esclusivamente dalla gravità del titolo di reato per il quale si procede, non osta alla considerazione, ai fini cautelari, della concreta condotta perpetrata e delle circostanze che la connotano, in quanto la modalità della condotta e le circostanze di fatto in presenza delle quali essa si è svolta restano concreti elementi di valutazione imprescindibili per effettuare una prognosi di probabile ricaduta del soggetto nella commissione di ulteriori reati» (Sez. 5, n. 49038 del 14/06/2017 - dep. 25/10/2017, Silvestrin, Rv. 27152201; vedi anche Sez. 1, n. 37839 del 02/03/2016 - dep. 12/09/2016, Biondo, Rv. 26779801).

Peraltro, rileva il Tribunale del riesame, la valutazione della personalità del ricorrente, in relazione al pericolo concreto ed attuale di reiterazione dei reati, come l'indagato risulta autore di reati specifici, con condanna irrevocabile il 28 luglio 2015 e con "continuità dei rapporti con [OSCURATO:PERSONA], monitorati dall'aprile del 2020 ed aventi ad oggetto (come evidenziato nei dialoghi intercettati) plurime operazioni di compravendita di cocaina [...] 1,4" , T f4TP• nn•••*". evidenzianti una stabilità di rapporti illeciti ed una proiezione indeterminata nel tempo delle forniture di sostanze stupefacenti, nonché i vari riferimenti alla sua clientela effettuati dall'Occhipinti, depongono per la sussistenza di un rischio concreto, grave ed attuale che lo stesso ponga nuovamente in essere la condotta criminosa".

Sull'adeguatezza della misura cautelare l'ordinanza risulta motivata, senza contraddizioni e senza manifeste illogicità rilevando come l'unica misura idonea risulta quella della custodia in carcere poiché l'intensità e attualità delle esigenze cautelari rende una misura meno afflittiva inidonea a limitare alla radice la possibilità di reiterazione, anche dal domicilio, della condotta (anche con l'ausilio del controllo elettronico).

Infatti, prosegue l'ordinanza impugnata i domiciliari non sarebbero, comunque, idonei a recidere i rapporti con la criminalità organizzata, come accertati nelle suddette intercettazioni telefoniche.

Anche sul tempo trascorso dalla condotta di cui all'imputazione l'ordinanza contiene adeguata motivazione, non contraddittoria e non manifestamente illogica, rilevando come i due anni non sono poi eccessivi in considerazione della complessiva personalità del ricorrente già gravato da precedente specifico.

Si tratta di una evidente valutazione di merito insindacabile in sede di legittimità in quanto adeguatamente motivata.

Su questi aspetti il ricorso non si confronta reiterando, genericamente, le motivazioni del riesame.

Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Direttore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]: "si riporta alla memoria depositata e conclude per l'inammissibilita' del ricorso". J J. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Catania, Sezione per il riesame, con ordinanza del 13 ottobre 2022, ha respinto il riesame presentato da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza, del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania del 12 settembre 2022, che aveva applicato nei suoi confronti la misura cautelare della custodia cautelare in carcere relativamente al reato di cui all' art. 73 T.U. stup. 2. Ricorre in cassazione l'indagato deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.; reato commesso il 6 agosto 2020 e in data antecedente e prossima (capo 37 dell'imputazione). 2. 1. Manifesta illogicità della motivazione sulle esigenze cautelari. Il Tribunale del riesame ritiene continui i contatti (telefonici) tra il ricorrente e tale Buffardeci, ma non specifica perché pochi contatti nel 20e0 (27 aprile, 21 giugno e 6 agosto 2020) sarebbero continui. I contatti si sono interrotti nell'agosto 200. \feATh Oltre all'episodicità della condotta la stessa è del 20e, ovvero due anni prima della misura cautelare in carcere. Il tempo trascorso sicuramente affievolisce le esigenze cautelari (che dovrebbero essere concrete ed attuali). L'ordinanza esclude una misura meno afflittiva in quanto non idonea a recidere i contatti con la criminalità organizzata, ma di tali contatti non ci sono tracce, tranne che per un altro indagato anch'esso in carcere. La distanza temporale dal fatto commesso dovrebbe essere valutata con maggiore attenzione; l'indagato dal 20a0 non ha \dr commesso ulteriori fatti di reato e, quindi, il pericolo di recidiva non risulta concreto ed attuale. i Ha chiesto, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata. La Procura Generale della Corte di Cassazione, Sostituto procuratore generale Domenico A.R. Seccia, ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso risulta inammissibile per genericità e per manifesta infondatezza del motivo; articolato in fatto ripropone le stesse motivazioni del riesame senza motivi specifici di legittimità. Sul punto dei gravi indizi di colpevolezza (peraltro non contestati) l'ordinanza impugnata evidenzia, con motivazione immune da vizi logici, la ricorrenza di elementi a carico dell'indagato, evidenziando con esaustiva motivazione come l'imputato dalle intercettazioni telefoniche e dai servizi di OCP era dedito allo spaccio e aveva frequenti contatti con [OSCURATO:PERSONA] che conservava armi e stupefacenti che cedeva (gli stupefacenti) a numerose persone tra cui il ricorrente. 3. 1. In tema di misure cautelari personali, quando sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame riguardo alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, il controllo di legittimità è limitato, in relazione alla peculiare natura del giudizio e ai limiti che ad esso ineriscono, all'esame del contenuto dell'atto impugnato e alla verifica dell'adeguatezza e della congruenza del tessuto argomentativo riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie, senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa e, per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze delle indagini (tra le altre, Sez. U, n. 19 del 25/10/1994, dep. 12/12/1994, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 199391; Sez. 1, n. 1496 del 11/03/1998, dep. 04/07/1998, Marrazzo, Rv. 211027; Sez. 1, n. 6972 del 07/12/1999, dep. 08/02/2000, Alberti, Rv. 215331). Il detto limite del sindacato di legittimità in ordine alla gravità degli indizi riguarda anche il quadro delle esigenze cautelari, essendo compito primario ed esclusivo del giudice della cautela valutare "in concreto" la sussistenza delle stesse e rendere un'adeguata e logica motivazione (Sez. 1, n. 1083 del 20/02/1998, dep. 14/03/1998, Martorana, Rv. 210019). 4. Sulle esigenze cautelari l'ordinanza risulta adeguatamente motivata, senza contraddizioni e senza manifeste illogicità in considerazione delle concrete modalità del fatto in accertamento, in particolare dal quantitativo della sostanza e dai collegamenti emersi dalle intercettazioni telefoniche che facevano ritenere un costante smercio di droga. Infatti, «Il nuovo testo dell'art. 274, comma 1, lett. b) e c) cod. proc. pen., risultante dalle modifiche apportate dalla legge n. 47 del 2015, se non consente di desumere il pericolo di fuga e di recidiva esclusivamente dalla gravità del titolo di reato per il quale si procede, non osta alla considerazione, ai fini cautelari, della concreta condotta perpetrata e delle circostanze che la connotano, in quanto la modalità della condotta e le circostanze di fatto in presenza delle quali essa si è svolta restano concreti elementi di valutazione imprescindibili per effettuare una prognosi di probabile ricaduta del soggetto nella commissione di ulteriori reati» (Sez. 5, n. 49038 del 14/06/2017 - dep. 25/10/2017, Silvestrin, Rv. 27152201; vedi anche Sez. 1, n. 37839 del 02/03/2016 - dep. 12/09/2016, Biondo, Rv. 26779801). Peraltro, rileva il Tribunale del riesame, la valutazione della personalità del ricorrente, in relazione al pericolo concreto ed attuale di reiterazione dei reati, come l'indagato risulta autore di reati specifici, con condanna irrevocabile il 28 luglio 2015 e con "continuità dei rapporti con [OSCURATO:PERSONA], monitorati dall'aprile del 2020 ed aventi ad oggetto (come evidenziato nei dialoghi intercettati) plurime operazioni di compravendita di cocaina [...] 1,4" , T f4TP• nn•••*". evidenzianti una stabilità di rapporti illeciti ed una proiezione indeterminata nel tempo delle forniture di sostanze stupefacenti, nonché i vari riferimenti alla sua clientela effettuati dall'Occhipinti, depongono per la sussistenza di un rischio concreto, grave ed attuale che lo stesso ponga nuovamente in essere la condotta criminosa". Sull'adeguatezza della misura cautelare l'ordinanza risulta motivata, senza contraddizioni e senza manifeste illogicità rilevando come l'unica misura idonea risulta quella della custodia in carcere poiché l'intensità e attualità delle esigenze cautelari rende una misura meno afflittiva inidonea a limitare alla radice la possibilità di reiterazione, anche dal domicilio, della condotta (anche con l'ausilio del controllo elettronico). Infatti, prosegue l'ordinanza impugnata i domiciliari non sarebbero, comunque, idonei a recidere i rapporti con la criminalità organizzata, come accertati nelle suddette intercettazioni telefoniche. Anche sul tempo trascorso dalla condotta di cui all'imputazione l'ordinanza contiene adeguata motivazione, non contraddittoria e non manifestamente illogica, rilevando come i due anni non sono poi eccessivi in considerazione della complessiva personalità del ricorrente già gravato da precedente specifico. Si tratta di una evidente valutazione di merito insindacabile in sede di legittimità in quanto adeguatamente motivata. Su questi aspetti il ricorso non si confronta reiterando, genericamente, le motivazioni del riesame. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Direttore
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