CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 43360/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/1/2022 della Corte di appello di Catanzaro visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto e manifestamente infondati alla stregua delle corrette argomentazioni sviluppate nella sentenza impugnata sulla configurabilità del reato di resistenza (art. 337 cod. pen.) e oltraggio a pubblico ufficiale (art. 341-bis cod. pen.) tenuto conto della reiterazione di frasi ingiuriose e delle azioni lesive poste in essere dall'imputato per contrastare l'intervento di controllo e perquisizione;Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 novembre 2