CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 11 luglio 2023
Cassazione n. 23489/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
. - Rep. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 15172-2019, proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’AVV. [OSCURATO:PERSONA] per procura allegata al ricorso; elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] degli Strozzin. 32, presso lo studio dell’AVV. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; -controricorrente - avverso la sentenza n. 993 della [OSCURATO:PERSONA]’ABRUZZO, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA];udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA], promotore finanziario, chiese il rimborso dell’Irap versata in relazione agli ann i di imposta dal 2003 al 2008 , sul presupposto della carenza del requisito dell’autonoma organizzazione di cui all’art. 2, comma 1, d.lgs. n. 446/1997; il silenzio-rifiuto dell’amministrazione venne impugnato dal contribuente dinanzi alla CTP di Pescara, la quale dichiarò inammissibile il ricorso, in quanto non corredato dall’istanza di rimborso presentata all’Amministrazione; la sentenza di primo grado fu appellata dinanzi alla CTR abruzzese (sez. distaccata di Pescara), la quale riformò la statuizione in punto di inammissibilità del ricorso introduttivo del procedimento di primo grado, ma rigettò nel merito la domanda del contribuente, ritenendo non raggiunta la prova del mancato utilizzo di una struttura organizzata, tenuto conto che i costi sostenuti per l’acquisto di materie prime ammontavano ad € 98.575,00; avverso tale sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi; ha depositato controricorso l’Agenzia delle Entrate;il ricorrente ha depositato memoria ex art. 380 - bis.1 c.p.c.; considerato che: con il primo motivo di ricorso , si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 2, comma 1-bis, del d.lgs. n. 446/1997, poiché “sono in ogni caso irrilevanti, ai fini della sussistenza dell’autonoma organizzazione, l’ammontare del reddito realizzato e le spese direttamente connesse all’attività svolta”; con il secondo motivo,si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 109 TUIR, stante “Cass. civ., n. 4578/2015 che afferma “i n tema di imposte sui redditi, la dichiarazione dei redditi, in quanto momento essenziale del procedimento di accertamento e riscossione [..] non può precludere al contribuente di dimostrare, in conformità al principio costituzionale di capacità contributiva, l'inesistenza anche parziale di presupposti di imposta erroneamente dichiarati, purché siano osservati forme e termini previsti dall'art. 38 del d.P.R 29 settembre 1973, n. 602, che, autorizzando la presentazione dell'istanza di rimborso[..] opera in maniera indifferenziata in tutte le ipotesi di ripetibilità del versamento indebito”. Stante l’erronea valutazione dell’esercizio 2003 e a seguito dell’omissione della motivazione della sentenza riguardo gli esercizi dal 2004 al 2008 si richiama, altresì, ex multis,la sentenza 8850/2014, nella quale si legge che “…secondo il costante insegnamento di questa Corte – ricorre il vizio di omessa motivazione della sentenza,.., sub specie di difetto assoluto o di motivazione apparente, quando il giudice di merito ometta di indicare, nella sentenza, gli elementi da cui ha tratto il convincimento, ovvero quando indichi tali elementi senza una approfondita disamina logica e giuridica, rendendo in tal modo impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (..)””; il terzo motivo concerne la violazione e falsa applicazione dell’art.112 c.p.c., “poiché è mancata, da parte del giudice, la statuizione sulla domanda o sull’eccezione proposta in giudizio. Rientrando altresì il vizio previsto dall’art. 350 [rectius, 360, n.d.r.], n. 5 c.p.c. il silenzio del medesimo giudice in ordine ad una ovvero ad alcune delle questioni giuridiche sottoposte al suo esame nell’ambito di quella domanda o eccezione, Cass. n. 68587/2004. Nella fattispecie il silenzio sugli esercizii dal 2004 al 2008, o peggio l’erronea applicazione del medesimo principio dell’esercizio 2003 agli altri esercizi (2004-2008) che concretizza un sostanziale silenzio in merito”;l’ultimo motivo involge la violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c. “poiché si ha soccombenza nel momentoin cui venga rigettata la domanda principale oppure nell’ipotesi in cui vengono accolte solo alcune delle domande (proposte da un’unica parte) o alcuni capi dell’unica domandaproposta (cd. soccombenza parziale) all’uopo Corte Costituzionale sent. n. 77/2018. L’intimata (Ag. Entrate) ha solo controdedotto l’assenza di un allegato e da qui il petitum dell’inammissibilità sancita in prime cure ma sovvertito dalla sentenza d’appello”; tutti i motivi di ricorso sono inammissibili, limitandosi a richiami giurisprudenziali che si mantengono su un piano del tutto astratto, e non contenendo una compiuta illustrazione delle censure con riferimento alle corrispondenti statuizioni della sentenza impugnata, né alcun riferimento alle deduzioni e alla documentazione prodotta nel giudizio di merito da parte del contribuente; questa Corte ha, al riguardo, affermato che l’onere di specificità dei motivi sancito dall’art. 366,comma 1, n. 4), “impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ., a pena d’inammissibilità della censura”, non solo “di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione”, ma anche “di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo” (ciò che nella specie non risulta avvenuto), “non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare – con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni –la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa” (Cass., Sez. Un., 28/10/2020, n. 23745); all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali (liquidate in dispositivo); P.Q.M. Dichiara inammissibileil ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese di legittimità, che si liquidano in €5.600,00, oltre a spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115/2002 (inserito dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a