CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 febbraio 2022
Cassazione n. 35016/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/10/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Torino, con sentenza del 10 ottobre 2022, ha confermato la decisione del Tribunale di Ivrea, emessa in data 8 febbraio 2022, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 640 cod. pen. Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta il mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., è privo di concreta specificità e manifestamente infondato in quanto i giudici del merito, con corretti argomenti logici e giuridici (Sez. 7, Ord. n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044; Sez. 6, n. 6551 del 09/01/2020, Kostandin, Rv. 278347; Sez. 3, n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv. 273678), hanno ampiamente vagliato e disatteso le doglianze difensive, meramente riprodotte in questa sede (si veda, in particolare, pag. 3 sull'assenza dei requisiti di applicabilità della causa invocata ); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte. cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 20 giugno