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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 febbraio 2026

Cassazione n. 34488/2026

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osto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/12/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lir-21RITENUTO [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] chiede, per mezzo del difensore, l'annullamento del provvedimento in epigrafe, con il quale la Corte d'appello di Venezia ha confermato la decisione di primo grado, con la quale è stata affermata la responsabilità penale del predetto per il reato di bancarotta fraudolenta, patrimoniale e documentale, in riferimento a [OSCURATO:PERSONA] l'[OSCURATO:PERSONA], dichiarata fallita il 16 settembre 2013

2. La non manifesta infondatezza dei motivi consente il rilievo della prescrizione del reato, maturata - tenuto conto della sospensione, determinata da rinvii ad istanza di parte, pari a giorni 14, il 21 febbraio 2026.

2.1. Con i primi quattro motivi di ricorso, invero, il ricorrente svolge censure in ordine alla rinnovazione del dibattimento di primo grado per diversa composizione del Collegio che, pur rivelandosi infondate, superano il vaglio di ammissibilità del ricorso.

Deduce la difesa plurimi profili di nullità del dibattimento di primo grado, che la sentenza impugnata avrebbe solo parzialmente valutato: da un lato, si assume come il consenso preventivo prestato alla lettura degli atti - reso dal difensore all'udienza del 10 maggio 2021 - non risultasse né dal verbale d'udienza redatto in forma riassuntiva, né dalla - prima - trascrizione stenotipica del verbale della stessa udienza, ma solo da una successiva ed ulteriore trascrizione, versata in atti solo successivamente all'udienza del 20 gennaio 2022; dall'altro, si contesta l'ordinanza resa all'udienza del 20 gennaio 2022, con la quale il Tribunale aveva rigettato la richiesta di rinnovazione delle prove orali per genericità, assumendone la revoca implicita o, comunque, l'incompatibilità di siffatta statuizione rispetto all'utilizzabilità dei verbali delle prova dichiarative assunte dal Tribunale in diversa composizione.

Ora, se è vero che Io stesso difensore non contesta di aver prospettato - all'udienza del 10 maggio 2021 - una sorta di anticipazione di consenso alla lettura, per il caso - poi effettivamente verificatosi - di diversa composizione del Collegio, nondimeno la motivazione resa dalla sentenza impugnata omette di dare conto della questione, prospettata con l'atto d'appello, della completezza del verbale dell'udienza in cui siffatta dichiarazione d'intenti è stata resa, né ha affrontato il tema del se una tale forma di "sondaggio preventivo" della disponibilità al consenso fosse ex se valida ed efficace, tanto più che il medesimo difensore risulta aver richiesto la rinnovazione di talune prove dichiarative.Ne discende come le censure del ricorrente si rivelino infondate, alla luce dello statuto della rinnovazione dibattimentale delineata da Sez.

U. n. 41736 del 30/05/2019, Bajrami, Rv. 276754 - 03 - a mente del quale in caso di rinnovazione del dibattimento per mutamento del giudice, il consenso delle parti alla lettura degli atti già assunti dal giudice di originaria composizione non è necessario con riguardo agli esami testimoniali la cui ripetizione non abbia avuto luogo perché non richiesta, non ammessa o non più possibile, e che l'intervenuto mutamento della composizione del giudice attribuisce alle parti il diritto di chiedere sia prove nuove sia, indicandone specificamente le ragioni, la rinnovazione di quelle già assunte dal giudice di originaria composizione, fermi restando i poteri di valutazione del giudice di cui agli artt. 190 e 495 cod. proc. pen. anche con riguardo alla non manifesta superfluità della rinnovazione stessa - e, quindi idonee alla instaurazione del rapporto giuridico processuale, con conseguente rilievo della sopravvenuta causa di estinzione del reato.

P. P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/12/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lir-21RITENUTO [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] chiede, per mezzo del difensore, l'annullamento del provvedimento in epigrafe, con il quale la Corte d'appello di Venezia ha confermato la decisione di primo grado, con la quale è stata affermata la responsabilità penale del predetto per il reato di bancarotta fraudolenta, patrimoniale e documentale, in riferimento a [OSCURATO:PERSONA] l'[OSCURATO:PERSONA], dichiarata fallita il 16 settembre 2013 2. La non manifesta infondatezza dei motivi consente il rilievo della prescrizione del reato, maturata - tenuto conto della sospensione, determinata da rinvii ad istanza di parte, pari a giorni 14, il 21 febbraio 2026. 2.1. Con i primi quattro motivi di ricorso, invero, il ricorrente svolge censure in ordine alla rinnovazione del dibattimento di primo grado per diversa composizione del Collegio che, pur rivelandosi infondate, superano il vaglio di ammissibilità del ricorso. Deduce la difesa plurimi profili di nullità del dibattimento di primo grado, che la sentenza impugnata avrebbe solo parzialmente valutato: da un lato, si assume come il consenso preventivo prestato alla lettura degli atti - reso dal difensore all'udienza del 10 maggio 2021 - non risultasse né dal verbale d'udienza redatto in forma riassuntiva, né dalla - prima - trascrizione stenotipica del verbale della stessa udienza, ma solo da una successiva ed ulteriore trascrizione, versata in atti solo successivamente all'udienza del 20 gennaio 2022; dall'altro, si contesta l'ordinanza resa all'udienza del 20 gennaio 2022, con la quale il Tribunale aveva rigettato la richiesta di rinnovazione delle prove orali per genericità, assumendone la revoca implicita o, comunque, l'incompatibilità di siffatta statuizione rispetto all'utilizzabilità dei verbali delle prova dichiarative assunte dal Tribunale in diversa composizione. Ora, se è vero che Io stesso difensore non contesta di aver prospettato - all'udienza del 10 maggio 2021 - una sorta di anticipazione di consenso alla lettura, per il caso - poi effettivamente verificatosi - di diversa composizione del Collegio, nondimeno la motivazione resa dalla sentenza impugnata omette di dare conto della questione, prospettata con l'atto d'appello, della completezza del verbale dell'udienza in cui siffatta dichiarazione d'intenti è stata resa, né ha affrontato il tema del se una tale forma di "sondaggio preventivo" della disponibilità al consenso fosse ex se valida ed efficace, tanto più che il medesimo difensore risulta aver richiesto la rinnovazione di talune prove dichiarative.Ne discende come le censure del ricorrente si rivelino infondate, alla luce dello statuto della rinnovazione dibattimentale delineata da Sez. U. n. 41736 del 30/05/2019, Bajrami, Rv. 276754 - 03 - a mente del quale in caso di rinnovazione del dibattimento per mutamento del giudice, il consenso delle parti alla lettura degli atti già assunti dal giudice di originaria composizione non è necessario con riguardo agli esami testimoniali la cui ripetizione non abbia avuto luogo perché non richiesta, non ammessa o non più possibile, e che l'intervenuto mutamento della composizione del giudice attribuisce alle parti il diritto di chiedere sia prove nuove sia, indicandone specificamente le ragioni, la rinnovazione di quelle già assunte dal giudice di originaria composizione, fermi restando i poteri di valutazione del giudice di cui agli artt. 190 e 495 cod. proc. pen. anche con riguardo alla non manifesta superfluità della rinnovazione stessa - e, quindi idonee alla instaurazione del rapporto giuridico processuale, con conseguente rilievo della sopravvenuta causa di estinzione del reato. P. P.Q.M
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