CassazionesentenzaSezione LDecisione del 28 giugno 2023
Cassazione n. 27968/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
NANZA sul ricorso 19202-2017 proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o , giusta procura conferita in calce al ricorso per cassazione, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]e [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dei qual i , in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 11, èelettivamente domiciliato – ricorrent e – contro [OSCURATO:PERSONA] (INPS), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in forza di procura conferita in calce al controricorso, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29, presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto – controricorrente – per la cassazione della sentenza n. 5703 del 201 6 della C ORTE D’[OSCURATO:PERSONA] , depositata il 2 6 gennaio 201 7 (R.G.N. 2498/2014). R.G.N.19202/2017 Cron. Rep. C.C. 28/06/2023 giurisdizione Trattamenti pensionistici del [OSCURATO:PERSONA]. Pensione integrativa. -2 - Udita la relazione della causa,sv olta nell a camera di consiglio del 2 8 giugno2023 dal Consigliere A ngelo Cerulo. [OSCURATO:PERSONA] 1.–Con sentenza n. 5703 del 2016, depositata il 2 6 gennaio 201 7 , la Corte d’appello di Roma ha accolto il gravame dell’INPS e, in riforma della pronuncia del Tribunale della medesima città, ha respinto la domanda del signor [OSCURATO:PERSONA], che aveva chiesto l’accertamento del diritto di percepire la pensione di vecchiaia integrata, a carico del Fondo di previdenza degl’impiegati dipendenti delle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette, e la condanna dell’INPS al versamento della relative somme, da quantificare in un separato giudizio. A fondamento della decisione, la Corte territoriale ha argomentato che il signor Giovannuzzi ha chiesto il trasferimento della contribuzione del [OSCURATO:PERSONA] e ha conseguito la pensione di anzianità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria. In seguito alla costituzione della posizione assicurativa presso la gestione ordinariae all’impiego dei contributi originariamente versati al fondo speciale per ottenere la pensione di anzianità, l’assicurato non può più reclamare prestazioni a carico del [OSCURATO:PERSONA], «che presuppongono la unitarietà dei versamenti» (pagina 3 della sentenza). Né, alla luce delle finalità solidaristiche della contribuzione, si configura alcun indebito arricchimento a beneficio dell’istituto previdenziale, che ha «trattenuto la integrazione, senza corrispondere alcunché al pensionato» (pagina 4 della pronuncia d’appello). 2.–Il signor [OSCURATO:PERSONA] impugna per cassazione la sentenza della Corte d’appello di Roma, con ricorso notificato il 25 luglio 2017 e affidato a duemotivi. 3.–L’INPS resiste con controricorso, notificato il 29 agosto 2017. -3 - 4.–La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio dinanzi a questa sezione, in base all’art. 380-bis.1., primo comma, cod. proc. civ. 5.–Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte. 6.–La parte controricorrente ha depositato memoria illustrativa. 7.–[OSCURATO:PERSONA], al termine della camera di consiglio, si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni (art. 380- bis .1., secondo comma, cod. proc. civ.). [OSCURATO:PERSONA] 1.–Con il primo m otiv o (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), ilricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 3, 10 e 32 della legge 2 aprile 1958, n. 377, e dell’art. 1 della legge 7 febbraio 1979, n. 29. Avrebbe errato la Corte territorialenel nega re il diritto di ottenere le prestazioni a carico del [OSCURATO:PERSONA] a chi abbia optato per la ricongiunzione della contribuzione presso l’assicurazione generale obbligatoria. Tale ricongiunzione non riguarderebbe la contribuzione accantonata, utile per il finanziamento della pensione integrativa. Prestazioneche, pertanto, potrebbe essere a giusto titolo richiesta. La domanda di liquidazione della pensione di anzianità, avanzata all’assicurazione generale obbligatoria, non potrebbe valere come rinuncia alla posizione assicurativa nel [OSCURATO:PERSONA](in particolare, pagina15 del ricorso). Una diversa interpretazione del dettato normativodeterminerebbe l’infruttuosità dellacontribuzione corrisposta in vista dell’integrazione del trattamento pensionistico (pagina18 del ricorso) e un ingiustificato arricchimento dell’ente previdenziale, che, «pur conseguendo una duplice contribuzione, erogherebbe un solo trattamento previdenziale» (pagina 23 del ricorso). 1.1.–La censura non coglie nel segno. -4 - 1.2.–La sentenza d’appello è con forme ai principi enunciati da questa Corte, che ha qualificato il Fondo di previdenza per gl’impiegati esattoriali comeun fondo speciale obbligatorio a carattere integrativo, destinato a costituire un sistema previdenziale autonomo ed autosufficiente(Cass., sez. lav., 4 maggio 2016, n. 8892). Da tale inquadramento deriva che, durante il periodo d’iscrizione al Fondo, non possono essere erogate le prestazioni a carico dell’assicurazione generale obbligatoria, se non ne sussistono i presupposti nel regimegenerale. Pertanto, una voltache sia stata trasferita e utilizzata, mediante costituzione della posizione previdenziale nell’assicurazione generale obbligatoria, la quota di contribuzione per lapredetta gestione, non è possibile ottenere le prestazionia carico del Fondo, il cui presupposto è l’unitarietà dei versamenti. Né tale disciplinacomporta alcun indebito arricchimento dell’INPS, in quanto l’art. 7 della legge 29 luglio 1971, n. 587, conferisce all’iscritto cessato dal servizio presso le esattorie la facoltà di chiedere il pagamento una tantum di una somma pari al 75 per cento dei contributi integrativi versati al Fondo (cfr., sul punto, la già citata sentenza n. 8892 del 2016, menzionata anche a pagina 6 della pronuncia impugnata e, con ampi str alci, alle pagine 6 e 7 del controricorso). Questa Corte ha anche disatteso, in quanto manifestamente infondati, i dubbi di legittimità costituzionale adombrati con riferimento alla disciplina in esame, per il contrasto con gli artt. 3, 36 e 38 Cost., e ha osservato, a tale riguardo, che l’operatività delle relative disposizioni è demandata alle libere scelte dell’interessato, improntate a criteri di convenienza individuale (Cass., sez. lav., 9 novembre 2018, n. 28775). 1.3.–Non vi sono ragioni per discostarsi da tali principi, richiamati dal controricorrente anche nella memoria illustrativa e ribaditi a più -5 - riprese dalla giurisprudenza di questa Corte (Cass., sez. lav., 28 ottobre 2021, n. 30474, 16 aprile 2021, n. 4044, e 30 ottobre 2020, n. 24135), che offre una risposta esaustiva a tutte le questioni dibattute dal ricorrente. Né il motivo illustra argomenti che sollecitino la revisione critica di un indirizzo oramai costante, che perciò si richiama, anche ai sensi dell’art. 118, primo comma, disp. att. cod. proc. civ. 2.–Con la seconda censura (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art.2033 cod. civ. e imputa alla Corte territoriale di avere arbitrariamente negato il diritto di ottenere la restituzione delle somme accantonate a titolo d’integrazione (pagine 24 e 25 del ricorso per cassazione). Tali somme rimarrebbero pur sempre nella disponibilità della parte, che in ogni momento potrebbe richiederne la restituzione e non potrebbe essere trattata in modo deteriore, sol perché non ha riscattato tali somme nel termine dell’art. 7 della legge 29 luglio 1971, n. 587. 2.1.–Neppure la seconda doglianza può essere accolta. 2.2.–Nel respingere la domanda di restituzione dei contributi, a prescindere dalla sua estensione al loro intero ammontare o alla percentuale del 75% indicata nel ricorso introduttivo (cfr., su tali profili, pagina 8 del controricorso), la sentenza impugnata è pienamente rispettosa delle enunciazioni di principio di questa Corte, che la parte ricorrente non fa segno di critiche persuasive. 2.3.–Con precipuo riguardo agl’iscritti al [OSCURATO:PERSONA], questa Corte ha affermato che l’impossibilitàdi utilizzare i contributi versati non comportaalcun diritto alla loro restituzione nemmeno a titolo di arricchimento senza causa ai sensi dell’art. 2041 cod. civ. A favore di tali conclusioni depongono le finalità solidaristiche perseguite dalle C asse o dagl ’I stituti di previdenza e assistenza, che non consentono di rinvenire nel sistema un principio generale di -6 - restituzione dei contributi legittimamente versati, ove non si siano verificati, o non possano più verificarsi, i presupposti per la maturazione del diritto ad una prestazione previdenziale o assistenziale (Cass., sez. lav., 26 gennaio 2006, n. 1572). Non è dato scorgere, pertanto,alcun «ingiustificato vantaggio della cassa o dell’istituto di previdenza e assistenza che ha riscosso i contributi», che possa sorreggere l’azione sussidiaria di cui all’art. 2041 cod. civ. (sentenza n. 1572 del 2006, cit., in motivazione, che, con questi argomenti,respinge il secondo motivo di ricorso). Nel reputare manifestamente infondate le eccezioni di illegittimità costituzionale sollevate in quel frangente con il primo motivo di ricorso, questa Corte ha rimarcato che «la struttura di tipo solidaristico, ribadita più volte dalla stessa Corte Costituzionale, dei sistemi previdenziali giustifica l’onere della contribuzione a carico di tutti gli iscritti in favore dell’ente o dell’istituto delegato all’erogazione dei trattamenti previdenziali o riservata alla discrezionalità del legislatore, nel rispetto del principio solidaristico e dell’eguale trattamento dei casi simili, la diversificazione delle varie ipotesi in cui tali trattamenti, ivi comprese, in alternativa, le restituzioni contributive, possano o debbano essere erogati[…]. In particolare, il Fondo di Previdenza per gli impiegati delle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 377, modificata dalla legge 29 luglio 197 1 , n. 587, pur costituendo un sistema autonomo e autosufficiente, è , tuttavia, integrativo dell’assicurazione generale obbligatoria (v. pronunce di questa Corte n. 12872 del 29 dicembre 1998; n. 11532 del 2 settembre 2000). Tale natura del Fondo, pur sempre ispirata al principio solidaristico, giustifica tutte le indicate ipotesi di restituzioni contributive o di prestazioni previdenziali, previste in favore degli iscritti che non possano usufruire del trattamento A.G.O. e, per converso, quelle di mancata restituzione in favore degli iscritti che possano usufruire di tale trattamento.Ciò comporta che la disciplina -7 - impugnata di incostituzionalità sia, invece, razionale e improntata a un fine solidaristico che viene perseguito equamente in tutte le sopra indicate ipotesi, non fondatamente sospettate di incostituzionalità» (così, testualmente, la citata sentenza n. 1572 del 2006). 2.4.– Tali pr incipi, diffusamente espos ti tanto ne lla pronuncia impugnata quanto nel controricorso, resistono al vaglio critico che il secondo motivo richiede, anche in ordine ai profili d’incompatibilità con la Costituzione che si paventano. 3.– In virtù dei rilievi svolti, il ricorso dev’essere, nel suo complesso, respinto. 4.–Dal rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrent e a rifondere alla parte controricorrente le spese del presente giudizio, liquidate in dispositivo. 5.–L’integrale rigetto del ricorso, proposto successivamente al 30 gennaio 2013, impone di dare atto dell’obbligo delricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove sia dovuto (Cass., S.U., 20 febbraio 2020, n. 4315). P.Q.M. Rigetta il ricorso; condanna il ricorrent e a rifondere alla parte controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in Euro 5.000,00 per compensi, in Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% e agli accessori di legge. Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l