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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 19 marzo 2025

Cassazione n. 07989/2025

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8870/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], nella persona del legale rappresentante in atti indicato, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], presso l’indirizzo di posta elettronica certificata dei quali è domiciliata per legge; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], presso l’indirizzo di posta elettronica certificata dei quali è domiciliato per legge; -controricorrente- avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di VENEZIA n. 2713/2016, depositata il 30/09/2016;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/03/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Considerato che: -su ricorso di [OSCURATO:PERSONA] – che agiva in via monitoria al fine di ottenere la restituzione dell’lva applicata: sulla Tariffa di [OSCURATO:PERSONA] di cui all’art. 49 D.lgs. n. 22 del 1997 (c.d.

TIA1) e, a partire dal secondo trimestre del 2011, sulla Tariffa di [OSCURATO:PERSONA] di cui all’art. 238 del D.lgs. n. 152 del 2006 (c.d.

TIA2), adottata dal Comune di Venezia nel 2006 – il Giudice di Pace di Venezia con decreto n. 344/2012 condannava la società [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (di seguito, per brevità, società Veritas), gestore del servizio di igiene ambientale, alla restituzione in favore del Candilera dell’importo di € 176,87, riferito all’Iva versata, oltre che al pagamento degli interessi e delle spese legali; -la società Veritas si opponeva al suddetto decreto ingiuntivo; -il Giudice di Pace di Venezia con sentenza n. 282/2013 rigettava l’opposizione a decreto ingiuntivo e condannava l’opponente soccombente al pagamento delle spese di lite; -avverso la sentenza del G iudice di Pace di Venezia proponeva appello la società Veritas: al quale resisteva il Candilera, contestandolo in rito e nel merito; - nelle more del giudizio di appello l ’ appellante rinunciava al motivo sull’applicabilità dell’IVA alla TIA1, in considerazione di quanto statuito dalle Sezioni Unite di questa Corte con sentenza n. 5078/2016; -il Tribunale di Venezia, con sentenza n. 2713/2016, confermava la sentenza di primo grado in punto di natura tributaria della TIA 2 e in punto di applicabilità alla stessa della prescrizione ordinaria, ma, in accoglimento del quinto motivo, riduceva l’ammontare delle spese di lite relative alla fase monitoria ed al giudizio di opposizione; -avverso la sentenza del giudice di appello ha proposto ricorso la società Veritas, articolando un unico motivo con il quale denuncia: violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1, 3, 4, co.

II e III, d.P.R 633/1972, 238 d.lgs. n. 152/2006 e 14, c. 33, d.l. n. 78/2010, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n .122, in relazione all’art. art. 360, n. 3, c.p.c., per avere la sentenza impugnata erroneamente accomunato la tariffa disciplinata dall’art. 238 del d. lgs. n. 152/2006 (c.d.

TIA2) a quella disciplinata dall’art. 49, d.lgs. 22/1997 (c.d.

TIA1) e per averne escluso la natura corrispettiva e/o comunque per avere escluso il suo assoggettamento all’IVA ; -ha resistito con controricorso il Candilera; -per l’odierna adunanza il Difensore della società ricorrente ed il Difensore del resistente,con note rispettivamente del 3 e del 6 marzo 2025 (sottoscritte digitalmente dalle parti), hanno chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio con compensazione delle spese, essendo intervenuta transazione tra le parti; - la procura speciale al Difensore del ricorrente comprende il potere di rinunciare; - va , quindi , dichiarata l ’ estinzione della procedura, a spese compensate, sussistendo i presupposti richiesti dall’art. 390 c.p.c.; -non va invece applicato, in caso di estinzione del giudizio, per l’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (Cass. ord.19560/2015 e successive); -è riservato il deposito entro i sessanta giorni dalla decisione; p. q. m. la Corte: -dichiara estinto il presente giudizio; - dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali.

Così deciso in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8870/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], nella persona del legale rappresentante in atti indicato, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], presso l’indirizzo di posta elettronica certificata dei quali è domiciliata per legge; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], presso l’indirizzo di posta elettronica certificata dei quali è domiciliato per legge; -controricorrente- avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di VENEZIA n. 2713/2016, depositata il 30/09/2016;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/03/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Considerato che: -su ricorso di [OSCURATO:PERSONA] – che agiva in via monitoria al fine di ottenere la restituzione dell’lva applicata: sulla Tariffa di [OSCURATO:PERSONA] di cui all’art. 49 D.lgs. n. 22 del 1997 (c.d. TIA1) e, a partire dal secondo trimestre del 2011, sulla Tariffa di [OSCURATO:PERSONA] di cui all’art. 238 del D.lgs. n. 152 del 2006 (c.d. TIA2), adottata dal Comune di Venezia nel 2006 – il Giudice di Pace di Venezia con decreto n. 344/2012 condannava la società [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (di seguito, per brevità, società Veritas), gestore del servizio di igiene ambientale, alla restituzione in favore del Candilera dell’importo di € 176,87, riferito all’Iva versata, oltre che al pagamento degli interessi e delle spese legali; -la società Veritas si opponeva al suddetto decreto ingiuntivo; -il Giudice di Pace di Venezia con sentenza n. 282/2013 rigettava l’opposizione a decreto ingiuntivo e condannava l’opponente soccombente al pagamento delle spese di lite; -avverso la sentenza del G iudice di Pace di Venezia proponeva appello la società Veritas: al quale resisteva il Candilera, contestandolo in rito e nel merito; - nelle more del giudizio di appello l ’ appellante rinunciava al motivo sull’applicabilità dell’IVA alla TIA1, in considerazione di quanto statuito dalle Sezioni Unite di questa Corte con sentenza n. 5078/2016; -il Tribunale di Venezia, con sentenza n. 2713/2016, confermava la sentenza di primo grado in punto di natura tributaria della TIA 2 e in punto di applicabilità alla stessa della prescrizione ordinaria, ma, in accoglimento del quinto motivo, riduceva l’ammontare delle spese di lite relative alla fase monitoria ed al giudizio di opposizione; -avverso la sentenza del giudice di appello ha proposto ricorso la società Veritas, articolando un unico motivo con il quale denuncia: violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1, 3, 4, co. II e III, d.P.R 633/1972, 238 d.lgs. n. 152/2006 e 14, c. 33, d.l. n. 78/2010, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n .122, in relazione all’art. art. 360, n. 3, c.p.c., per avere la sentenza impugnata erroneamente accomunato la tariffa disciplinata dall’art. 238 del d. lgs. n. 152/2006 (c.d. TIA2) a quella disciplinata dall’art. 49, d.lgs. 22/1997 (c.d. TIA1) e per averne escluso la natura corrispettiva e/o comunque per avere escluso il suo assoggettamento all’IVA ; -ha resistito con controricorso il Candilera; -per l’odierna adunanza il Difensore della società ricorrente ed il Difensore del resistente,con note rispettivamente del 3 e del 6 marzo 2025 (sottoscritte digitalmente dalle parti), hanno chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio con compensazione delle spese, essendo intervenuta transazione tra le parti; - la procura speciale al Difensore del ricorrente comprende il potere di rinunciare; - va , quindi , dichiarata l ’ estinzione della procedura, a spese compensate, sussistendo i presupposti richiesti dall’art. 390 c.p.c.; -non va invece applicato, in caso di estinzione del giudizio, per l’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (Cass. ord.19560/2015 e successive); -è riservato il deposito entro i sessanta giorni dalla decisione; p. q. m. la Corte: -dichiara estinto il presente giudizio; - dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali. Così deciso in
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