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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 9 febbraio 2022

Cassazione n. 43488/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/02/2022 del GIP TRIBUNALE di RAVENNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla omessa sopsensione della esecutività della statuizione concernente le sanzioni amministrative accessorie [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. del 9 febbraio 2022 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ravenna ha applicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui all'art. 186 comma 2 lett.b) del d.Lvo 30 aprile 1992 n. 285, commesso in Faenza 1'8 dicembre 2020, la pena di giorni 12 di arresto ed euro 600 di ammenda con sostituzione della pena detentiva e pecuniaria in giorni 15 di lavoro di pubblica utilità e ha, altresì, ordinato la sospensione della patente di guida per la durata di mesi sette disponendone l'immediata esecutività per la metà e differendo l'esecuzione della parte residua all'esito dell'espletamento del lavoro di pubblica utilità.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato a mezzo del difensore formulando due motivi.

2.1. Con il primo motivo ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.

Il ricorrente lamenta che il Giudice avrebbe applicato la sanzione in misura superiore al minimo edittale facendo riferimento nella motivazione alla entità del fatto "riguardante anche un sinistro stradale" e al grado alcolemico accertato, quando in realtà nel caso in esame non si era verificato alcun sinistro.

2.2. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione di legge in relazione alla statuizione relativa alla immediata esecutività per la metà della sanzione amministrativa accessoria.

Il ricorrente richiama la giurisprudenza di legittimità secondo la quale, in ossequio la tenore letterale della norma di cui all'art. 186 corna 9 bis CdS, l'efficacia della sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida si considera sospesa fino alla valutazione finale del giudice sul corretto svolgimento del lavoro di pubblica utilità.

3. Il Procuratore Generale, nella persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha depositato conclusioni scritte con cui ha chiesto annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla omessa sospensione dell'esecutività della statuizione concernente le sanzioni amministrative accessorie.

4. Il ricorso deve essere rigettato. 5.Deve innanzitutto precisarsi che la sospensione della patente di guida rientra tra le sanzioni amministrative accessorie che, previste dal codice della strada all'interno del titolo IV dedicato agli «illeciti» e alle «relative sanzioni», affiancano le sanzioni tipiche previste dalla legislazione penale per le fattispecie penali collegate alla circolazione dei veicoli su strada, trattate nello stesso codice o in quello penale.

La giurisprudenza di legittimità, che ha rimarcato l'obbligatorietà della loro applicazione, ha da tempo affermato che con la sentenza emessa ai sensi dell'art.444 cod. proc. pen. devono essere sempre applicate le sanzioni amministrative accessorie che ne conseguono di diritto (Sez.

U, n. 8488 del 27/5/1998, Bosio, Rv. 210981). 5.1.Per le sentenze emesse ex art.444 cod. proc. pen. su istanza proposta in data successiva al 3 agosto 2017 il ricorso per cassazione è ammesso, ex art. 448 comma 2 bis cod. proc. pen. solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno chiarito che è ammissibile il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen. nei confronti della sentenza di "patteggiamento" con cui si censuri l'erronea ovvero l'omessa applicazione di sanzioni amministrative, in ragione della estraneità di dette sanzioni all'accordo tra le parti, limitato alla pena, della obbligatorietà della loro applicazione e delle valutazioni demandate al giudice del "patteggiamento" nella verifica dei parametri di riferimento (Sez.

U n. 21369 del 26/09/2019, dep.2020, [OSCURATO:PERSONA]. 279349).

6. Ciò premesso, il primo motivo è infondato.

L'art. 186, comma 2, lett. b), cod. strada, stabilisce che all'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno.

Come la graduazione della pena, anche la graduazione delle sanzioni amministrative rientra nella discrezionalità del giudice di merito.

Per quanto riguarda la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida prevista dall'art. 222 cod. strada, il giudice assolve al relativo obbligo di motivazione se dà conto di aver impiegato i criteri di cui all'art. 218 comma 2 cod. strada., ovvero una valutazione "in relazione all'entità del danno apportato, alla gravità della violazione commessa, nonché al pericolo che l'ulteriore circolazione potrebbe cagionare».

E' principio consolidato quello per cui il giudice, che applichi con la sentenza di patteggiamento la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, non deve fornire una motivazione sul punto allorché la misura si attesti non oltre la media edittale e non constino specifici elementi di meritevolezza in favore dell'imputato (Sez. 4, n. 21574 del 29/01/2014, Armanetti ed altro, Rv. 259211), ritenendosi in tali casi sufficiente la motivazione implicita (così Sez. 4, n. 21194 del 27/03/2012, Tiburzi, Rv. 252738). [OSCURATO:PERSONA], nel determinare la durata della sospensione della patente superiore alla sua medietà, deve invece adottare una motivazione che faccia riferimento alla gravità della violazione commessa, all'entità del danno apportato ed al pericolo che l'ulteriore circolazione potrebbe cagionare.

6.1. La motivazione fornita dalla sentenza impugnata non può essere censurata.

Il giudice, infatti, ha determinato la sanzione accessoria in misura inferiore alla media edittale e non ha pertanto dovuto assolvere ad un particolare onere motivazionale.

In ogni caso il giudice ha dato conto delle ragioni della determinazione attraverso il richiamo alla gravità della violazione in ragione del tasso alcolemico accertato, mentre il riferimento all'incidente stradale deve intendersi un mero refuso che non vale ad inficiare la logicità dell'impianto motivazionale.

7. Il secondo motivo è infondato.

La Corte di legittimità ha già avuto modo di chiarire che in caso di sostituzione della pena detentiva e pecuniaria con quella del lavoro di pubblica utilità, ai sensi dell'art. 186, comma 9-bis, cod. strada, il giudice deve sospendere l'efficacia delle sanzione amministrative accessorie (Sez. 4, n. 48330 del 27/09/2017, Braghetto, Rv. 27104001).

Il ragionamento muove correttamente dall'interpretazione letterale del dato normativo, posto che l'art. 186, comma 9-bis, CdS stabilisce che in caso di svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità il giudice dichiara estinto il reato, dispone la riduzione della metà della sospensione della patente e revoca la confisca del veicolo sequestrato, mentre nel caso di violazioni degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il giudice ripristina le sanzioni amministrative accessorie della sospensione della patente e della confisca: è corretto, dunque, prevedere la sospensione della esecutività della porzione di sanzione che sarà estinta in caso di esito negativo del lavoro di pubblica utilità e sarà eventualmente ripristinata in caso di violazione degli obblighi connessi al lavoro di pubblica utilità.

Ne consegue che il giudice che pronunci condanna, ovvero sentenza di applicazione della pena concordata dalle parti, per una delle ipotesi di reato di cui all'art. 186 cod. strada e sostituisca la pena con il lavoro di pubblica utilità, ai sensi dell'art. 186, comma 9-bis, cod. strada, è tenuto a quantificare la sospensione della patente di guida nei limiti edittali; contestualmente, deve ordinare la sospensione dell'efficacia di tali statuizioni fino alla valutazione dello svolgimento del lavoro di pubblica utilità, all'esito positivo del quale potrà essere dichiarata l'estinzione del reato, ridotta della metà la sanzione della sospensione della patente e revocata la confisca del veicolo.

7.1. Nel caso in esame il Giudice per le indagini preliminari ha disposto la sospensione della esecutività della sanzione per un periodo pari alla metà della durata inflitta, in coerenza con la previsione per cui, all'esito del positiv gr espletamento del lavoro di pubblica utilità, la durata della sospensione della patente sarà ridotta alla metà, rispetto alla originaria previsione: per effetto di tale pronuncia è immediatamente esecutiva solo la porzione di sanzione che in ogni caso dovrà essere scontata, mentre viene sospesa solo la porzione che potrà essere estinta.

8. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/02/2022 del GIP TRIBUNALE di RAVENNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla omessa sopsensione della esecutività della statuizione concernente le sanzioni amministrative accessorie [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. del 9 febbraio 2022 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ravenna ha applicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui all'art. 186 comma 2 lett.b) del d.Lvo 30 aprile 1992 n. 285, commesso in Faenza 1'8 dicembre 2020, la pena di giorni 12 di arresto ed euro 600 di ammenda con sostituzione della pena detentiva e pecuniaria in giorni 15 di lavoro di pubblica utilità e ha, altresì, ordinato la sospensione della patente di guida per la durata di mesi sette disponendone l'immediata esecutività per la metà e differendo l'esecuzione della parte residua all'esito dell'espletamento del lavoro di pubblica utilità. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato a mezzo del difensore formulando due motivi. 2.1. Con il primo motivo ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida. Il ricorrente lamenta che il Giudice avrebbe applicato la sanzione in misura superiore al minimo edittale facendo riferimento nella motivazione alla entità del fatto "riguardante anche un sinistro stradale" e al grado alcolemico accertato, quando in realtà nel caso in esame non si era verificato alcun sinistro. 2.2. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione di legge in relazione alla statuizione relativa alla immediata esecutività per la metà della sanzione amministrativa accessoria. Il ricorrente richiama la giurisprudenza di legittimità secondo la quale, in ossequio la tenore letterale della norma di cui all'art. 186 corna 9 bis CdS, l'efficacia della sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida si considera sospesa fino alla valutazione finale del giudice sul corretto svolgimento del lavoro di pubblica utilità. 3. Il Procuratore Generale, nella persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha depositato conclusioni scritte con cui ha chiesto annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla omessa sospensione dell'esecutività della statuizione concernente le sanzioni amministrative accessorie. 4. Il ricorso deve essere rigettato. 5.Deve innanzitutto precisarsi che la sospensione della patente di guida rientra tra le sanzioni amministrative accessorie che, previste dal codice della strada all'interno del titolo IV dedicato agli «illeciti» e alle «relative sanzioni», affiancano le sanzioni tipiche previste dalla legislazione penale per le fattispecie penali collegate alla circolazione dei veicoli su strada, trattate nello stesso codice o in quello penale. La giurisprudenza di legittimità, che ha rimarcato l'obbligatorietà della loro applicazione, ha da tempo affermato che con la sentenza emessa ai sensi dell'art.444 cod. proc. pen. devono essere sempre applicate le sanzioni amministrative accessorie che ne conseguono di diritto (Sez. U, n. 8488 del 27/5/1998, Bosio, Rv. 210981). 5.1.Per le sentenze emesse ex art.444 cod. proc. pen. su istanza proposta in data successiva al 3 agosto 2017 il ricorso per cassazione è ammesso, ex art. 448 comma 2 bis cod. proc. pen. solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno chiarito che è ammissibile il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen. nei confronti della sentenza di "patteggiamento" con cui si censuri l'erronea ovvero l'omessa applicazione di sanzioni amministrative, in ragione della estraneità di dette sanzioni all'accordo tra le parti, limitato alla pena, della obbligatorietà della loro applicazione e delle valutazioni demandate al giudice del "patteggiamento" nella verifica dei parametri di riferimento (Sez. U n. 21369 del 26/09/2019, dep.2020, [OSCURATO:PERSONA]. 279349). 6. Ciò premesso, il primo motivo è infondato. L'art. 186, comma 2, lett. b), cod. strada, stabilisce che all'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno. Come la graduazione della pena, anche la graduazione delle sanzioni amministrative rientra nella discrezionalità del giudice di merito. Per quanto riguarda la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida prevista dall'art. 222 cod. strada, il giudice assolve al relativo obbligo di motivazione se dà conto di aver impiegato i criteri di cui all'art. 218 comma 2 cod. strada., ovvero una valutazione "in relazione all'entità del danno apportato, alla gravità della violazione commessa, nonché al pericolo che l'ulteriore circolazione potrebbe cagionare». E' principio consolidato quello per cui il giudice, che applichi con la sentenza di patteggiamento la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, non deve fornire una motivazione sul punto allorché la misura si attesti non oltre la media edittale e non constino specifici elementi di meritevolezza in favore dell'imputato (Sez. 4, n. 21574 del 29/01/2014, Armanetti ed altro, Rv. 259211), ritenendosi in tali casi sufficiente la motivazione implicita (così Sez. 4, n. 21194 del 27/03/2012, Tiburzi, Rv. 252738). [OSCURATO:PERSONA], nel determinare la durata della sospensione della patente superiore alla sua medietà, deve invece adottare una motivazione che faccia riferimento alla gravità della violazione commessa, all'entità del danno apportato ed al pericolo che l'ulteriore circolazione potrebbe cagionare. 6.1. La motivazione fornita dalla sentenza impugnata non può essere censurata. Il giudice, infatti, ha determinato la sanzione accessoria in misura inferiore alla media edittale e non ha pertanto dovuto assolvere ad un particolare onere motivazionale. In ogni caso il giudice ha dato conto delle ragioni della determinazione attraverso il richiamo alla gravità della violazione in ragione del tasso alcolemico accertato, mentre il riferimento all'incidente stradale deve intendersi un mero refuso che non vale ad inficiare la logicità dell'impianto motivazionale. 7. Il secondo motivo è infondato. La Corte di legittimità ha già avuto modo di chiarire che in caso di sostituzione della pena detentiva e pecuniaria con quella del lavoro di pubblica utilità, ai sensi dell'art. 186, comma 9-bis, cod. strada, il giudice deve sospendere l'efficacia delle sanzione amministrative accessorie (Sez. 4, n. 48330 del 27/09/2017, Braghetto, Rv. 27104001). Il ragionamento muove correttamente dall'interpretazione letterale del dato normativo, posto che l'art. 186, comma 9-bis, CdS stabilisce che in caso di svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità il giudice dichiara estinto il reato, dispone la riduzione della metà della sospensione della patente e revoca la confisca del veicolo sequestrato, mentre nel caso di violazioni degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il giudice ripristina le sanzioni amministrative accessorie della sospensione della patente e della confisca: è corretto, dunque, prevedere la sospensione della esecutività della porzione di sanzione che sarà estinta in caso di esito negativo del lavoro di pubblica utilità e sarà eventualmente ripristinata in caso di violazione degli obblighi connessi al lavoro di pubblica utilità. Ne consegue che il giudice che pronunci condanna, ovvero sentenza di applicazione della pena concordata dalle parti, per una delle ipotesi di reato di cui all'art. 186 cod. strada e sostituisca la pena con il lavoro di pubblica utilità, ai sensi dell'art. 186, comma 9-bis, cod. strada, è tenuto a quantificare la sospensione della patente di guida nei limiti edittali; contestualmente, deve ordinare la sospensione dell'efficacia di tali statuizioni fino alla valutazione dello svolgimento del lavoro di pubblica utilità, all'esito positivo del quale potrà essere dichiarata l'estinzione del reato, ridotta della metà la sanzione della sospensione della patente e revocata la confisca del veicolo. 7.1. Nel caso in esame il Giudice per le indagini preliminari ha disposto la sospensione della esecutività della sanzione per un periodo pari alla metà della durata inflitta, in coerenza con la previsione per cui, all'esito del positiv gr espletamento del lavoro di pubblica utilità, la durata della sospensione della patente sarà ridotta alla metà, rispetto alla originaria previsione: per effetto di tale pronuncia è immediatamente esecutiva solo la porzione di sanzione che in ogni caso dovrà essere scontata, mentre viene sospesa solo la porzione che potrà essere estinta. 8. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento d
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