Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 13832/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/09/2025 del [OSCURATO:PERSONA] di PERUGIA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Perugia, in data 30.09.2025, su richiesta delle parti ai sensi degli artt. 444 e ss. cod.proc.pen., ha applicato a [OSCURATO:PERSONA], per il reato di cui agli artt. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990, la pena di anni quattro e mesi quattro di reclusione ed euro 18.000,00 di multa.

2. L'imputato ricorre avverso la sentenza, lamentando vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 129 cod.proc.pen. 3.

Il ricorso è inammissibile per indeducibilità della descritta censura, che non rientra fra quelle consentite dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017, in vigore dal 3 agosto 2017), in quanto non riguardante motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, alla erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

4. Questa Corte ha ripetutamente affermato il principio che l'obbligo della motivazione della sentenza non può non essere conformato alla particolare natura giuridica della sentenza di patteggiamento: lo sviluppo delle linee argomentative è necessariamente correlato all'esistenza dell'atto negoziale con cui l'imputato dispensa l'accusa dall'onere di provare i fatti dedotti nell'imputazione.

5. A norma dell'art. 616 cod. proc. pen., dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile secondo la procedura de plano (art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.), con condanna delta ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissi P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/09/2025 del [OSCURATO:PERSONA] di PERUGIA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Perugia, in data 30.09.2025, su richiesta delle parti ai sensi degli artt. 444 e ss. cod.proc.pen., ha applicato a [OSCURATO:PERSONA], per il reato di cui agli artt. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990, la pena di anni quattro e mesi quattro di reclusione ed euro 18.000,00 di multa. 2. L'imputato ricorre avverso la sentenza, lamentando vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 129 cod.proc.pen. 3. Il ricorso è inammissibile per indeducibilità della descritta censura, che non rientra fra quelle consentite dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017, in vigore dal 3 agosto 2017), in quanto non riguardante motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, alla erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. 4. Questa Corte ha ripetutamente affermato il principio che l'obbligo della motivazione della sentenza non può non essere conformato alla particolare natura giuridica della sentenza di patteggiamento: lo sviluppo delle linee argomentative è necessariamente correlato all'esistenza dell'atto negoziale con cui l'imputato dispensa l'accusa dall'onere di provare i fatti dedotti nell'imputazione. 5. A norma dell'art. 616 cod. proc. pen., dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile secondo la procedura de plano (art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.), con condanna delta ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000). P.Q.M. Dichiara inammissi P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 13832/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris