CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 27 gennaio 2022
Cassazione n. 15459/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/10/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore Generale; lette le conclusioni della difesa. [OSCURATO:PERSONA] La CORTE d'APPELLO dì FIRENZE, con sentenza del 6/10/2020, ha confermato la sentenza di condanna pronunciata dal GIUDICE per le [OSCURATO:PERSONA] del TRIBUNALE di FIRENZE in data 20/5/2014, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 628 cod. pen. 1. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto í seguenti motivi.1.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla dichiarazione di responsabilità per il reato di rapina quanto alla ritenuta sussistenza dell'elemento costituito dalla "minaccia". 1.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza della violenza sulle cose per il reato di furto. 2. In data 27 gennaio 2022 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scritte nelle quali il Procuratore Generale, Sost. dott. [OSCURATO:PERSONA], chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile. 3. In data 10 febbraio 2022 sono pervenute le conclusioni della difesa con le quali l'avv. [OSCURATO:PERSONA] insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile 1. Nei motivi di ricorso la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione sia con riferimento alla ritenuta sussistenza degli elementi costitutivi del reato di rapina di cui al capo c), che in relazione all'aggravante di cui all'art. 625 n. 2 cod. pen. di cui al capo d). Nel primo motivo la difesa rileva che la Corte territoriale sarebbe pervenuta alla conclusione in termini di responsabilità dell'imputato all'esito di un ragionamento induttivo che, invece, non era idoneo a ritenere né che lo stesso avesse sottratto il pc della persona offesa né che la minaccia fosse finalizzata a conseguire l'impunità. Il ragionamento, sotto tale profilo, avrebbe dovuto seguire un percorso opposto perché, a quanto consta dalla motivazione, la prova della sottrazione sarebbe stata individuata dal brandeggiare del piede di porco laddove, invece, prima si sarebbe dovuta raggiungere la prova che il ricorrente aveva preso il computer e solo dopo si sarebbe dovuto procedere alla valutazione in ordine all'idoneità e meno della condotta a configurare la minaccia, elemento costitutivo della rapina impropria contestata e ritenuta in sentenza. Nel secondo motivo la difesa evidenzia che la conclusione della Corte territoriale circa il danneggiamento della catena e del lucchetto con le quali era legata la biciletta oggetto del furto, sarebbe frutto di una induzione e non vi sarebbe sul punto alcuna prova diretta. Ragione questa per la quale la motivazione sarebbe manifestamente illogica. Le doglianze, reiterative delle medesime censure già oggetto dei motivi di appello, sono manifestamente infondate. 1.1. La Corte, la cui motivazione si salda ed integra con quella del giudice di primo grado, ha fornito congrua risposta alle analoghe critiche contenute nell'atto di appello ed ha esposto gli argomenti per cui queste non erano in alcun modo coerenti con quanto emerso nel corso delle indagini.Alla Corte di cassazione è precluso, e quindi i motivi in tal senso formulati non sono consentiti, sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito. Il controllo che la Corte è chiamata ad operare, e le parti a richiedere ai sensi dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., infatti, è esclusivamente quello di verificare e stabilire se i giudici di merito abbiano o meno esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (così Sez. un., n. 930 del 13/12/1995, Rv 203428; per una compiuta e completa enucleazione della deducibilità del vizio di motivazione, da ultimo Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F.; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062: Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv 269217; Sez. 6, n. 47204, del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482). 1.2. Sotto tale aspetto, a fronte di una motivazione coerente e logica quanto allo svolgimento dei fatti di cui al capo c) ogni ulteriore critica, che trova peraltro fondamento in una diversa ed alternativa lettura dell'istruttoria dibattimentale, risulta del tutto inconferente (Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv 269217). La Corte territoriale, infatti, ha adeguatamente evidenziato gli elementi sui quali è pervenuta alla propria conclusione facendo riferimento, quanto sottrazìone del notebook, alle dichiarazioni rese dai testi e, in specifico, a quella della persona offesa che ha riconosciuto nella borsa a tracolla dell'imputato il proprio computer, e, quanto all'idoneità della minaccia, alla frase con la quale lo stesso imputato ha sostanzialmente ammesso il fatto così brandendo il piede di porco al fine di conseguire l'impunità e non certo per reagire a una indebita aggressione di estranei. Il giudice d'appello, inoltre, ha dato conto di aver considerato le critiche della difesa e ha indicato gli elementi ed esposto le ragioni per le quali queste non inficiano l'attendibilità complessiva della ricostruzione offerta. 1.3. Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi anche in ordine alla ritenuta sussistenza dell'aggravante della violenza sulle cose contestata per il reato di furto della bicicletta di cui al capo d). Il riferimento alla condotta vista dal testimone, "armeggiare" vicino alla bicicletta assicurata al palo con una catena serrata da un lucchetto e il successivo allontanamento dello stesso imputato con il messo, infatti, sono premesse coerenti con la conclusione cui è pervenuta la Corte territoriale in ordine alla condotta, di danneggiamento della catena e/o del lucchetto, posta a fondamento della sussistenza della ritenuta aggravante. Ragione questa per la quale, in assenza di palesi illogicità, la motivazione non è sindacabile sul punto in questa sede.L'inammissibilità del ricorso impone !a condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma 16/2/2022 Il con