CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 dicembre 2022
Cassazione n. 18116/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Firenze, rigettava il reclamo proposto avverso il provvedimento con il quale il Magistrato di sorveglianza di Firenze aveva dichiarato inammissibile la richiesta di concessione di un permesso premio avanzata da [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo, sottoposto all'esecuzione della pena dell'ergastolo in forza di un cumulo di diverse condanne comprendenti fatti di criminalità organizzata di tipo mafioso. 2. Propone ricorso per cassazione il condannato, tramite il difensore, lamentando, con unico motivo, vizi della motivazione. 3. Diversamente da quanto rilevato nel ricorso, la motivazione del provvedimento impugnato ha correttamente spiegato come i precedenti provvedimenti ancor citati in questa sede dalla difesa non potessero rilevare per ritenere i presupposti del beneficio, riguardando il profilo preliminare della collaborazione inesigibile, ma non quello della necessaria acquisizione di elementi tali da escludere sia l'attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata, sia il pericolo del ripristino di tali collegamenti. Per il resto, la difesa, con riguardo a quest'ultimo aspetto, continua a opporre generiche affermazioni alle motivate considerazioni di merito che hanno appropriatamente apprezzato i plausibili punti di contatto con la criminalità organizzata, a mezzo dei familiari (e in particolare del figlio Cosimo), unitamente a quanto desumibile dall'assenza di segnali di rivisitazioni critiche durante la lunga detenzione a fronte degli omicidi commessi. Si tratta, dunque, di censure tutte prive di ogni attitudine a dimostrare i vizi della motivazione che possono essere denunciati in questa sede di legittimità. 4. Ne discende la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in considerazione dei profili di colpa, al versamento della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, congruamente determinata in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2 dicembre 2022. Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] 14 LERIA 2 2ggf,