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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 13 giugno 2025

Cassazione n. 16879/2025

Testo disponibile della fonte

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a pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.3571/2016 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difesa dagli avv.ti. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] rappresentat a e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

CAMPANIA n. 6201/2015 depositata il 23/06/2015.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/06/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. La società [OSCURATO:SOCIETA], oggi [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., impugnava l’avviso di accertamento emesso dalla concessionaria del Comune di Napoli, per il pagamento della C.I.M.P. relativa alla installazione di impianti pubblicitari con riferimento all’annualità 2002, deducendo che dette installazioni erano collocate in aree non di pertinenza comunale, come la metropolitana e la stazione ferroviaria appartenenti ad altri enti, risultando del tutto irrilevante che il messaggio pubblicitario raggiungesse la popolazione, attesa la diversa natura del CIMP rispetto all’imposta pubblicitaria.

Eccepiva altresì l’illegittimità dell’accertamento in quanto emesso dalla società concessionaria del Comune di Napoli, [OSCURATO:SOCIETA]., deducendo che il rapporto concessorio non può esautorare l’ente impositore dall’esercizio delle funzioni pubbliche.

2. I giudici di prossimità accoglievano il ricorso, sul rilievo che le iniziative pubblicitarie non ricadevano nel territorio comunale.

3. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale adita dalla concessionaria dell’amministrazione locale accoglieva il gravame, così statuendo … va affermata la legittimazione della società Elpis a procedere all’accertamento ai sensi degli artt. 52 e 53 d.lgs. n. 446/1997; parimenti va riconosciuta la legittimità del Comune di Napoli all’esercizio del potere impositivo, in quanto sebbene i mezzi pubblicitari non siano installati nel territorio di pertinenza comunale, trattandosi di luoghi aperti al pubblico ex art. 6 d.lgs. n. 507/1993, risulta soggetto passivo del canone colui che dispone del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene disposto… ciò non comporta una duplicazione del tributo in quanto la società risulta tenuta al pagamento per l’occupazione del suolo agli enti della metropolitana e delle funicolari ed al Comune per la visibilità al pubblico dei messaggi pubblicitari inseriti negli impianti .

Avverso la sentenza d’appello n. 6201/33/2015, la contribuente propone ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.

Replica con controricorso la società concessionaria.

In data 8 aprile 2025, la ricorrente ha depositato memoria con la quale afferma di avere, in data 29.09.2017, presentato alla [OSCURATO:SOCIETA]. in Liquidazione la Domanda di definizione della controversia tributaria inerente l’imposta di pubblicità e pubbliche affissioni, ai sensi e per gli effetti del Regolamento del Comune di Napoli approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 67 del 01.08.2017, relativamente all’avviso di accertamento ed ingiunzione n. 3295/2010, per la riscossione del C.I.M.P. - canone per la installazione di mezzi pubblicitari, per l’anno 2010, depositando estratto conto al fine di dimostrare l’intervenuto pagamento. [OSCURATO:PERSONA]

1. La prima censura, proposta ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., deduce la violazione dell’art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia in merito all’eccezione del difetto di potere e/o di delega ovvero di legittimazione attiva in capo alla società Elpis nella emissione degli avvisi di accertamento impugnati.

2. Il secondo strumento di impugnazione denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 6, secondo comma, lett.F) d.lgs. n. 446/1997 nonché degli artt. 4, secondo comma Titolo V, 1, quarto comma, Titolo VI, del regolamento comunale n. 296 del 24 settembre 1999, in esecuzione di delega di cui all’art. 62, primo comma, d.lgs. n. 446/1997, criticando la parte della sentenza impugnata in cui è stata ritenuta la fattispecie disciplinata dalle norme richiamate, le quali invece concernono, ad avviso della contribuente, la disciplina dell’imposta sulla pubblicità per la installazione dei mezzi pubblicitari su territorio di proprietà comunale; mentre il CIMP concerne gli impianti installati su territori di competenza di altri enti privati. 3.Il terzo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo e controverso individuato nel mancato esame da parte del giudicante dell’eccezione relativa al potere di emissione dell’avviso in capo alla società [OSCURATO:SOCIETA]., ritenendo che la concessione di delega o di appalto sia stata solo genericamente richiamata dalla concessionaria.

4. L’ultimo mezzo di ricorso lamenta il vizio di motivazione contraddittoria ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. circa un fatto decisivo e controverso per il giudizio, laddove i giudici regionali hanno affermato che non si ha luogo ad una doppia imposizione, dovendo il contribuente versare l’imposta per l’installazione dei mezzi pubblicitari e per l’eventuale occupazione agli enti proprietari della metropolitana e della funicolare

5. In via preliminare, si osserva che in data 8 aprile 2025, la contribuente ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere per l’intervenuta adesione alla definizione agevolata.

Tuttavia, la domanda di definizione non indica il numero di iscrizione a ruolo della controversia né gli estremi della normativa agevolativa a cui la società ha aderito, ma reca il numero identificativo dell’avviso opposto.

Alla domanda di adesione alla definizione agevolata, la società ricorrente ha depositato l’estratto conto da cui risultano i bonifici effettuati.

Appare dunque necessario invitare le parti a depositare l’attestazione della concessionaria ovvero dell’ente locale concernente l’intervenuto pagamento del debito, indicando la definizione agevolata cui ha acceduto la società (tra le tante che hanno interessato le controversie pendenti).

P.Q.M Rinvia la causa al 3 dicembre 2025, con termine sino al 10 ottobre 2025 per il deposito della documentazione di cui

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.3571/2016 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difesa dagli avv.ti. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] rappresentat a e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. CAMPANIA n. 6201/2015 depositata il 23/06/2015. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/06/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La società [OSCURATO:SOCIETA], oggi [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., impugnava l’avviso di accertamento emesso dalla concessionaria del Comune di Napoli, per il pagamento della C.I.M.P. relativa alla installazione di impianti pubblicitari con riferimento all’annualità 2002, deducendo che dette installazioni erano collocate in aree non di pertinenza comunale, come la metropolitana e la stazione ferroviaria appartenenti ad altri enti, risultando del tutto irrilevante che il messaggio pubblicitario raggiungesse la popolazione, attesa la diversa natura del CIMP rispetto all’imposta pubblicitaria. Eccepiva altresì l’illegittimità dell’accertamento in quanto emesso dalla società concessionaria del Comune di Napoli, [OSCURATO:SOCIETA]., deducendo che il rapporto concessorio non può esautorare l’ente impositore dall’esercizio delle funzioni pubbliche. 2. I giudici di prossimità accoglievano il ricorso, sul rilievo che le iniziative pubblicitarie non ricadevano nel territorio comunale. 3. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale adita dalla concessionaria dell’amministrazione locale accoglieva il gravame, così statuendo … va affermata la legittimazione della società Elpis a procedere all’accertamento ai sensi degli artt. 52 e 53 d.lgs. n. 446/1997; parimenti va riconosciuta la legittimità del Comune di Napoli all’esercizio del potere impositivo, in quanto sebbene i mezzi pubblicitari non siano installati nel territorio di pertinenza comunale, trattandosi di luoghi aperti al pubblico ex art. 6 d.lgs. n. 507/1993, risulta soggetto passivo del canone colui che dispone del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene disposto… ciò non comporta una duplicazione del tributo in quanto la società risulta tenuta al pagamento per l’occupazione del suolo agli enti della metropolitana e delle funicolari ed al Comune per la visibilità al pubblico dei messaggi pubblicitari inseriti negli impianti . Avverso la sentenza d’appello n. 6201/33/2015, la contribuente propone ricorso per cassazione affidato a quattro motivi. Replica con controricorso la società concessionaria. In data 8 aprile 2025, la ricorrente ha depositato memoria con la quale afferma di avere, in data 29.09.2017, presentato alla [OSCURATO:SOCIETA]. in Liquidazione la Domanda di definizione della controversia tributaria inerente l’imposta di pubblicità e pubbliche affissioni, ai sensi e per gli effetti del Regolamento del Comune di Napoli approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 67 del 01.08.2017, relativamente all’avviso di accertamento ed ingiunzione n. 3295/2010, per la riscossione del C.I.M.P. - canone per la installazione di mezzi pubblicitari, per l’anno 2010, depositando estratto conto al fine di dimostrare l’intervenuto pagamento. [OSCURATO:PERSONA] 1. La prima censura, proposta ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., deduce la violazione dell’art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia in merito all’eccezione del difetto di potere e/o di delega ovvero di legittimazione attiva in capo alla società Elpis nella emissione degli avvisi di accertamento impugnati. 2. Il secondo strumento di impugnazione denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 6, secondo comma, lett.F) d.lgs. n. 446/1997 nonché degli artt. 4, secondo comma Titolo V, 1, quarto comma, Titolo VI, del regolamento comunale n. 296 del 24 settembre 1999, in esecuzione di delega di cui all’art. 62, primo comma, d.lgs. n. 446/1997, criticando la parte della sentenza impugnata in cui è stata ritenuta la fattispecie disciplinata dalle norme richiamate, le quali invece concernono, ad avviso della contribuente, la disciplina dell’imposta sulla pubblicità per la installazione dei mezzi pubblicitari su territorio di proprietà comunale; mentre il CIMP concerne gli impianti installati su territori di competenza di altri enti privati. 3.Il terzo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo e controverso individuato nel mancato esame da parte del giudicante dell’eccezione relativa al potere di emissione dell’avviso in capo alla società [OSCURATO:SOCIETA]., ritenendo che la concessione di delega o di appalto sia stata solo genericamente richiamata dalla concessionaria. 4. L’ultimo mezzo di ricorso lamenta il vizio di motivazione contraddittoria ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. circa un fatto decisivo e controverso per il giudizio, laddove i giudici regionali hanno affermato che non si ha luogo ad una doppia imposizione, dovendo il contribuente versare l’imposta per l’installazione dei mezzi pubblicitari e per l’eventuale occupazione agli enti proprietari della metropolitana e della funicolare 5. In via preliminare, si osserva che in data 8 aprile 2025, la contribuente ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere per l’intervenuta adesione alla definizione agevolata. Tuttavia, la domanda di definizione non indica il numero di iscrizione a ruolo della controversia né gli estremi della normativa agevolativa a cui la società ha aderito, ma reca il numero identificativo dell’avviso opposto. Alla domanda di adesione alla definizione agevolata, la società ricorrente ha depositato l’estratto conto da cui risultano i bonifici effettuati. Appare dunque necessario invitare le parti a depositare l’attestazione della concessionaria ovvero dell’ente locale concernente l’intervenuto pagamento del debito, indicando la definizione agevolata cui ha acceduto la società (tra le tante che hanno interessato le controversie pendenti). P.Q.M Rinvia la causa al 3 dicembre 2025, con termine sino al 10 ottobre 2025 per il deposito della documentazione di cui
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