CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 febbraio 2025
Cassazione n. 31932/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Q( [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Esaminato il ricorso proposto dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] avverso la ordinanza in epigrafe, con cui in data 19.2.2025 il Tribunale di Sorveglianza di Palermo ha rigettato una istanza di misura alternativa; Rilevato che il ricorso contrasta la motivazione dell'ordinanza impugnata evidenziando gli elementi favorevoli al condannato (lavoro stabile, attività di volontariato, legami familiari, conseguimento di un titolo di studio), i quali, tuttavia, sono stati presi in considerazione dal Tribunale di Sorveglianza ma ritenuti recessivi in modo congruo, sulla base dei precedenti e delle recenti pendenze nonché della circostanza che l'osservazione della personalità è ancora in corso; [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che l'ordinanza, richiamando ragionevolmente la necessaria cautela nell'accesso ai benefici e il carattere prematuro di una misura alternativa, ha fatto corretta applicazione del principio secondo cui, in tema di concessione di misure alternative alla detenzione, il tribunale di sorveglianza, anche quando siano emersi elementi positivi nel comportamento del detenuto, può legittimamente ritenere necessario un ulteriore periodo di osservazione e lo svolgimento di altri esperimenti premiali, al fine di verificare l'attitudine del soggetto ad adeguarsi alle prescrizioni da imporre (Sez. 1, n. 22443 del 17/1/2019, Froncillo, Rv. 276213 - 01; Sez. 1, n. 27264 del 14/1/2015, Sicari, Rv. 264037 - 01); Considerato, quindi, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d