CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 24474/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 22803/2022 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., rappresentata e difesa dagli avvocati prof. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, via Barberini n. 47, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in calce al ricorso; –ricorrente – Contro Agenzia delle Entrate –intimata – per la revocazione della sentenza della Corte di Cassazione n. 5691/2022, depositata in data 22 febbraio 2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18 aprile 2023 dal [OSCURATO:PERSONA] e, previa riconvocazione, nella successiva camera di consiglio del 13 luglio 2022. [OSCURATO:PERSONA] - Con sentenza n. 7267 / 20 /201 4 , depositata il 29 . 12 .201 4 , la Commissione tributaria regionale della Lombardia rigettava l’appello principale proposto dall’Agenzia delle Entrate e quello incidentale Oggetto: Revocazione sentenza della Corte di Cassazione proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. avverso la sentenza della CTP di Milano che aveva parzialmente accolto i ricorsi riuniti proposti dalla contribuente, rispettivamente, avver s o l’avviso di accertamento n. T9D080100086/2010 (c.d. avviso di primo livello) , per IRES relativa all’anno 2005 e sanzione , notificato alla predetta contribuente in qualità di consolidata, nonchè avverso la cartella di pagamento n. 06820110374048858, relativa alla somma dovuta in conseguenza della mancata impugnazione dell’avviso di accertamento n. T9D08100087/2010(c.d. avviso di secondo livello), per IRES relativa all’anno 2005, notificato alla medesima contribuente in qualità di consolidante, e dell’avviso di accertamento n. T9D080100083/2010, relativo all’IRAP, oltre alle relative sanzioni; -la CTR aveva osservato che correttamente il giudice di primo grado aveva annullato le riprese riguardanti la svalutazione partecipazioni per € 338.545,60 e le quote di ammortamento delle spese di perizia per € 36.875,02, confermando i restanti rilievi, sulla base delle conclusioni rassegnate dal nominato CTU; - la CTR aveva ritenuto , inoltre, che , sebbene la CTP non si fosse espressamente pronunciata sulla cartella di pagamento, riguardante l’iscrizione a ruolo della pretesa divenuta definitiva per mancata impugnazione dei relativi avvisi di accertamento,notificati alla società in qualità di consolidante, la decisione del ricorso esplicava i suoi effetti anche su detta cartella, in quanto gli avvisi non impugnati dalla società in qualità di consolidante scaturivano dalle stesse pretese e dai medesimi presupposti dell’avvisodi accertamento impugnato dalla società in qualità di consolidata; -avverso la decisione del giudice tributario di appello aveva proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli deducendo tremotivi;- la società contribuente aveva resistito con controricorso proponendo, a sua volta, appello incidentale affidato a cinque motivi, illustrati con memoria; - con l’ordinanza impugnata per revocazione questa Corte ha accolto il primo motivo del ricorso principale, assorbiti i restanti, e ha dichiarato inammissibile il ricorso incidentale osservando, per quanto qui interessa, che la CTR aveva erroneamente ritenuto che la decisione sul ricorso proposto dalla società consolidata estendesse i suoi effetti anche sulla cartella di pagamento, basata su avvisi definitivi notificati alla consolidante, mentre non sussistevano nella specie le condizioni perché la contribuente, quale consolidante, potesse beneficiare ex art. 1306, comma 2, cod. civ. degli effetti favorevoli dell’impugnazione proposta avverso l’avviso di accertamento notificato in capo alla consolidata, atteso che l a controversia relativa a quest’ultimo era ancora pendente, essendo uno dei due atti oggetto del ricorso per cassazione; - il ricorso incidentale , invece, è stato dichiarato i nammissibil e , in quanto “le considerazioni già espresse con riferimento al primo motivo di ricorso principale investonoper intero il ricorso incidentale in cui la società “consolidante”, con le doglianze sopra riassunte, non fa valere vizi propri della cartella, ma questioni di merito la cui valutazione èpreclusa in questa sede o comunque inconducenti ad un risultato utile, perché gli atti impositivi presupposti notificati alla consolidante sono definitivi e non può essere utilmente invocato l’art.1306 cod. civ. per le ragioni sopra diffusamente espresse”; - avverso tale decisione ha proposto ricorso per revocazione la [OSCURATO:SOCIETA]., deducendo un unico articolato motivo; -l’Agenzia delle Entrate r imaneva intimata . [OSCURATO:PERSONA]-Con l’unico motivo, l a ricorrente lamenta la sussistenza di un errore revocatorio della sentenza impugnata, ai sensi dell’art. 391-bis cod. proc. civ., in relazione all’art. 395, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., per avere la CTR dichiarato inammissibile il ricorso inci dentale proposta dalla [OSCURATO:SOCIETA] in ordine al secondo e al terzo rilievo contenuti nell’avviso di accertamento notificato alla società consolidata , sul presupposto erroneo che il ricorso incidentale fosse stato presentato dalla società consolidante e, dunque , non legittimata a proporre motivi di impugnazione relativi all’avviso di accertamento, stante la definitività dell’atto a lei notificato quale consolidante, mentre detto ricorso era stato propostodalla [OSCURATO:SOCIETA] quale consolidata; - rileva, in proposito , che l’errore non è stato mai controverso tra le parti e che trovava ripetutamente conferma negli atti dell’Agenzia e nella stessa ricostruzione dei fatti di causa della sentenza impugnata; -aggiunge che il denunciato errore è decisivo, in quanto la Corte, ove non fosse incorsa nello stesso, avrebbe dovuto necessariamente esaminarei motivi di ricorso incidentale, proposti dalla [OSCURATO:SOCIETA]; - occorre premettere che non osta all’ammissibilità della revocazione la circostanza che la pronuncia impugnata abbia cassato la sentenza di appello con rinvio; tale preclusione sussiste, anche secondo l’orientamento più recente di questa Corte, quando l’errore revocatorio enunciato abbia portato all’omesso esame di questioni che possano costituire oggetto di una nuova ed autonoma valutazione da parte del giudice del rinvio (Cass. n. 12046 del 17/05/2018); - nella specie, in vece , il motivo di revocazione riguarda la decisione sul ricorso incidentale proposto dalla contribuente , con il quale era stata censurata la sentenza di primo grado in ordinealle riprese di cui al secondo e al terzo rilievo dell’avviso di accertamento notificato alla società, in qualità di “ consolidata ” , mentre il motivo di ricorso per cassazione accolto, che ha comportato il rinvio, e quelli assorbiti (relativi tuttial ricorso principale, proposto dall’Agenzia delle entrate) avevanoad oggetto esclusivamente la legittimità degli atti impugnati con riferimento alle riprese annullate dai giudici di merito (primo e quarto rilievo); -ciò premesso, il motivo di revocazione è fondat o ; - come ha costantemente affermato questa Corte, l’errore di fatto previsto dall’art. 395 n. 4 cod. proc. civ., per essere idoneo a determinare revocazione delle sentenze, comprese quelle della Corte di Cassazione, deve: 1) consistere in una errata percezione del fatto, in una svista di carattere materiale, oggettivamente e ed immediatamente rilevabile, tale da avere indotto il giudice a supporre l’esistenza di un fatto la cui verità era esclusa in modo incontrovertibile, oppure a considerare inesistente un fatto accertato in modo parimenti indiscutibile; 2) essere decisivo, nel senso che, se non vi fosse stato, la decisione sarebbe stata diversa; 3) non cadere su un punto controverso sul quale la Corte si sia pronunciata; 4) presentare i caratteri dell’evidenza e dell’obiettività, in modo da non richiedere, per essere apprezzato, lo sviluppo di argomentazioni induttive e di indagini ermeneutiche; 5) non consistere in un vizio di assunzione del fatto, né in un errore nella scelta del criterio di valutazione del fatto medesimo; deve, quindi, trattarsi di errore che non solo deve apparire di assoluta immediatezza e di semplice e concreta rilevabilità, ma non può tradursi in un preteso inesatto apprezzamento delle risultanze processuali o di disposizioni giuridiche e principi giurisprudenziali, vertendosi in tale caso nell’ipotesi dell’errore di giudizio, inidoneo a determinare la revocabilità delle sentenze della Cassazione (ex multis, Cass. Sez. Un. n. 25212 del 10/11/2020; Cass. n. 16439 del 10/06/2021); - nella specie sussiste un vizio revocatorio direttamente emergente dagli atti e concretante una svista percettiva di carattere decisivo, in cui è incorsa la Corte indicando il soggetto che aveva proposto il ricorso incidentale per cassazione quale società “ consolidante ” , mentre era evidente, sulla base degli atti processuali, che la [OSCURATO:SOCIETA] lo aveva proposto nella sua qualità di società “consolidata”, avendo rilevato specifiche censure attinenti il merito delle ripres e non annullate (secondo e terzo rilievo) relative all’avviso di accertamento n. T9D080100086/2010 (c.d. avviso di primo livello ), notificato , appunto, alla “ consolidata ” , come emerge anche dallo stesso ricorso principale proposto dall’Agenzia; - ciò comporta, in sede rescindente, la revoca della sentenza n. 5691/2022 nella parte in cui ha dichiarato inammissibile il ricorso incidentale sul presupposto che fosse stato proposto dalla società “consolidante”; - passando, in sede rescissoria, all’esame del l’originario ricorso incidentale per cassazione, proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA] in qualità di “consolidata”, deve considerarsi che: - con il primo motivo del ricorso incidentale , relativo alla ripresa per indebita deduzione di accantonamenti per € 164.018,00 e di costi non documentati per € 129.802,39, in relazione all'art.360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., la contribuente deduce l'inesistenza o nullità della sentenza per inidoneità al raggiungimento dello scopo, per difetto del requisito essenziale di forma – c ontenuto della motivazione per violazione degli artt. 36 comma 2 n. 4 del d.lgs. n.546 del 1992, 132 comma 2 n. 4, 156 comma 2 cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ., avendo la CTR respinto l’appello incidentale della società facendo un mero rinvio alla decisione di primo grado, senza esporre le ragioni per le quali le critiche dell’appellante incidentale, in ordine alle riprese di cui al secondo e al terzo rilievo, non erano state ritenute meritevoli di accoglimento; - con il secondo motivo, dedu ce, in ordine alla ripresa per indebita deduzione di accantonamenti per € 164.018,00, in relazione all’art.360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 17 comma 1 lett. a), 105 e 107 comma 4 TUIR, in quanto la CTR, nel condividere il contenuto della sentenza di primo grado, ha erroneamente attribuito natura indennitaria - risarcitoria agli accantonamentieffettuati a seguito del patto di non concorrenza; - con il terzo motivo, lamenta la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., per omessa pronuncia in ordine al motivo di appello incidentale, con il quale era stata dedotta, in subordine, la necessità di riconoscere, in abbattimento dei costi ripresi a tassazione, l’ammontare delle somme corrisposte a titolo di patto di non concorrenza nel corso del 2005; -con il quarto motivo, la contribuente prospetta, in ordine alla ripresa per costi non documentati per € 129.802,39, in relazione all’art.360, comma 1, n.3 cod. proc. civ., la violazione o falsa applicazione degli artt. 13, 16 e 22 commi 2 e 3 del d.P.R. n. 600 del 1973, avendo la CTR confermato la sentenza di primo grado, secondo la quale l’esibizione del libro cespiti ammortizzabili non era sufficiente a documentare detti costi, essendo necessaria la produzione delle fatture che la società non era stata in grado di esibire, in quanto risalivano a più di dieci anni prima; -c on il quinto motivo, la s ocietà d educe , sempre con riferimento alla ripresa dei costi non documentati,la violazione dell'art.112 cod. proc. civ., in relazione all’art.360, comma 1, n.4 cod. proc. civ. , per vizio di ultrapetizione, essendosi la CTR pronunciata anche sull’inerenza di detti costi, mentre la questione devoluta alla sua cognizione riguardava solo la loro esistenza; -il primo motiv o è fondato; - con riferimento specifico al processo tributario, infatti, è stato affermato che “è nulla, per violazione degli artt. 36 e 61 del d.lgs. n. 546 del 1992, nonché dell'art. 118 disp. att. c.p.c., lasentenza della commissione tributaria regionale completamente priva dell'illustrazione delle censure mosse dall'appellante alla decisione di primo grado e delle considerazioni che hanno indotto la commissione a disattenderle e che si sia limitata a motivare "perrelationem" allasentenza impugnata mediante la mera adesione ad essa, poiché, in tal modo, resta impossibile l'individuazione del "thema decidendum" e delle ragioni poste a fondamento della decisione e non può ritenersi che la condivisione dellamotivazione impugnata sia stata raggiunta attraverso l'esame e la valutazione dell'infondatezza dei motivi di gravame” (Cass. n. 24452 del05/10/2018); - nella specie, la CTR si è limitata a dare atto dell’appello incidentale proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA] in ordine alla conferma delle riprese riguardanti il secondo e il terzo rilievo e a confermare la decisione di primo grado attraversoil mero rimando al contenuto di tale pronuncia e alle valutazioni fornite dal CTU ( “analoghe considerazioni valgono per l’appello incidentale proposto dalla società”), senza precisare, in ordine a queste ultime, quanto meno i passi salienti che si riferivano alle riprese non annullate e senza esplicitare in alcun modo il percorso logico giuridico seguito per pervenire alle proprie conclusioni, anche alla luce delle deduzioni della contribuente; - l’accoglimento del primo motivo del ricorso incidentale assorbe l’esame delle restanti censure, in quanto il giudice del rinvio dovrà procedere ad un nuovo esame dell’appello incidentale proposto dalla società “consolidata”; -in conclusione, deve essere accolto il formulato motivo di ricorso per revocazionee la sentenza n. 5691/2022 della Corte di Cassazione va revocata nella parte in cui ha dichiarato inammissibile il ricorso incidentale proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA] avverso la sentenza della CTR della Lombardia n. 7267/20/2014; - di conseguenza, in sede rescissoria va accolto il primo motivo del ricorsoincidentale proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. nel procedimento n.16454/2015 R.G., assorbiti gli altri, con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado territorialmente competente, in diversa composizione, per nuovo esame e per provvedere anche sulle spese deigiudizi di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso per revocazione avverso la sentenza n. 5691/2022 di questa Corte, depositata in data 22 febbraio 2022 ; revoca la sentenza impugnata nella parte in cui ha dichiarato inammissibile il ricorso incidentale proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia n. 7267/20/2014, depositata in data 29 dicembre 2014; decidendo in sede rescissoria, accoglie il primo motivo di ricorso incidentale, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata con riferimento al motivo accolto e rinvia, anc