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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 29874/2021

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o la seguente ORDINANZA ( sul ricorso 499-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, CIR.[OSCURATO:PERSONA] 80, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE 13756881002; - intimate - avverso la sentenza n. 2913/16/2019 della [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/06/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2020 n. 00499 sez.

MT - ud. 23-06-2021 -2- Rg 499/2020 Si/vi Sergi c/.

Regione [OSCURATO:PERSONA] e Agenzia delle entrate Ritenuto che: [OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione della sentenza della CTR del [OSCURATO:PERSONA], che in controversia su impugnazione di cartella di pagamento per tassa automobilistica anno 2000, ha dichiarato tardivo il ricorso in riassunzione della sentenza di rinvio (Cass. n. 930/2018, dep. il 7 gennaio 2018) in quanto proposto oltre il termine di tre mesi, in data 17 luglio 2018.

Regione [OSCURATO:PERSONA] e Agenzia delle entrate sono rimaste intimate.

Considerato che: Con unico motivo il contribuente deduce nullità della sentenza, ex art. 360 n. 4 c.p.c., per falsa applicazione art. 392 c.p.c., art. 1 comma 2 e art. 63 d.lgs. 546/92, dovendosi alla fattispecie applicare il diverso termine per la riassunzione espressamente previsto per il rito tributario.

Il motivo è fondato.

Va premesso che quando la Corte di cassazione rinvia la causa alla Commissione tributaria provinciale o regionale, la riassunzione del giudizio deve essere effettuata nei confronti di tutte le parti personalmente entro il termine perentorio di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza nelle forme rispettivamente previste per i giudizi di primo e di secondo grado in quanto applicabili (articolo 63, comma 1, Dlgs 546/1992): termine così ridotto dall'articolo 9, Dlgs 156/2015, rispetto a quello inizialmente previsto di un anno (cfr. Cass. 19476/2016).

L'indicato termine di sei mesi si applica per le sentenze depositate dal 10 gennaio 2016, e quindi anche nella fattispecie relativa a sentenza depositata il 14 maggio 2019.

Ha pertanto errato la CTR a ritenere applicabile il termine di tre mesi per la riassunzione, stante l'espressa previsione di un diverso termine per il rito tributario.

Nulla sulle spese in ragione della mancata costituzione degli Enti intimati.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla CTR del [OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione.

Roma, 23 giugno 2021 [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] DEPOSITATO I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA ( sul ricorso 499-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, CIR.[OSCURATO:PERSONA] 80, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE 13756881002; - intimate - avverso la sentenza n. 2913/16/2019 della [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/06/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 00499 sez. MT - ud. 23-06-2021 -2- Rg 499/2020 Si/vi Sergi c/. Regione [OSCURATO:PERSONA] e Agenzia delle entrate Ritenuto che: [OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione della sentenza della CTR del [OSCURATO:PERSONA], che in controversia su impugnazione di cartella di pagamento per tassa automobilistica anno 2000, ha dichiarato tardivo il ricorso in riassunzione della sentenza di rinvio (Cass. n. 930/2018, dep. il 7 gennaio 2018) in quanto proposto oltre il termine di tre mesi, in data 17 luglio 2018. Regione [OSCURATO:PERSONA] e Agenzia delle entrate sono rimaste intimate. Considerato che: Con unico motivo il contribuente deduce nullità della sentenza, ex art. 360 n. 4 c.p.c., per falsa applicazione art. 392 c.p.c., art. 1 comma 2 e art. 63 d.lgs. 546/92, dovendosi alla fattispecie applicare il diverso termine per la riassunzione espressamente previsto per il rito tributario. Il motivo è fondato. Va premesso che quando la Corte di cassazione rinvia la causa alla Commissione tributaria provinciale o regionale, la riassunzione del giudizio deve essere effettuata nei confronti di tutte le parti personalmente entro il termine perentorio di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza nelle forme rispettivamente previste per i giudizi di primo e di secondo grado in quanto applicabili (articolo 63, comma 1, Dlgs 546/1992): termine così ridotto dall'articolo 9, Dlgs 156/2015, rispetto a quello inizialmente previsto di un anno (cfr. Cass. 19476/2016). L'indicato termine di sei mesi si applica per le sentenze depositate dal 10 gennaio 2016, e quindi anche nella fattispecie relativa a sentenza depositata il 14 maggio 2019. Ha pertanto errato la CTR a ritenere applicabile il termine di tre mesi per la riassunzione, stante l'espressa previsione di un diverso termine per il rito tributario. Nulla sulle spese in ragione della mancata costituzione degli Enti intimati. P.Q.M. Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla CTR del [OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione. Roma, 23 giugno 2021 [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] DEPOSITATO I
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