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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 40291/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 26 aprile 1979 avverso l'ordinanza del Tribunale di Catania del 26 aprile 2021 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; sentita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento in epigrafe il Tribunale di Catania, decidendo sul riesame ex art. 309 cod. proc. pen. proposto da [OSCURATO:PERSONA], ha confermato la misura della custodia cautelare in carcere, applicata al predetto dal G.I.P. del Tribunale locale in quanto gravemente indiziato del reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990 per aver concorso nell'importazione dalla Spagna di sostanza stupefacente del tipo marijuana (per un perso complessivo superiore a 150 kg) e hashish (per un peso di 12 Kg circa).

In particolare, il ricorrente, avrebbe condotto un camion dalla Spagna sino a Catania, il cui carico annoverava non solo frutta destinata al mercato ortofrutticolo catanese ma anche la sostanza stupefacente contestata, rinvenuta dalla polizia giudiziaria all'interno di un deposito commerciale situato, sempre in Catania, presso la via [OSCURATO:PERSONA], e, in parte, nella immediata disponibilità di due concorrenti ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), fermati nei pressi del citato magazzino, ultimi destinatari della merce in questione. 2.Impugna il difensore dell'indagato e affida il ricorso a un unico motivo di doglianza.

In particolare, lamenta violazione di legge e difetto di motivazione quanto alla valutazione spesa dal Tribunale in ordine alla ritenuta consapevolezza, da parte del ricorrente, del carico illecito dallo stesso trasportato, affermata sulla base di mere valutazioni congetturali oltre che in aperta contraddizione con le emergenze cristallizzate nel provvedimento genetico di applicazione della misura in danno degli asseriti concorrenti (avendo il G.I.P. , nel riportare le dichiarazioni rese dal coindagato Lorefice, rimarcato che, secondo quanto affermato da quest'ultimo, il Nacu sarebbe stato estraneo alla vicenda).

Per contro, non sarebbe stato dato debito rilievo alla versione dei fatti resa dall'indagato - incensurato e regolarmente assunto dalla impresa che curava il trasporto del carico lecito - che non si era accorto della presenza della sostanza, considerata la dimensione del tir con il quale aveva effettuato il relativo viaggio e in ragione del fatto che non aveva preso parte al caricamento delle merci poi trasportate. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile atteso che il ragionamento logico seguito dal Tribunale è all'evidenza immune da censure prospettabili in questa sede, sia sul piano della linearità del percorso seguito nel ricostruire la gravità indiziaria, sia sul versante della esaustività del relativo motivare. 2.11 coinvolgimento del ricorrente in qualità di corriere trova immediata conferma in alcune emergenze in fatto incontroverse messe in debita evidenza dal Tribunale.

Segnatamente, è incontestato che l'ingente carico illecito venne trasportato con il tir condotto dal ricorrente e che la merce venne, compresi i prodotti ortofrutticoli insieme ai quali venne trasporta la droga quella, scaricata in un luogo di destinazione oltre che consegnata a soggetti (i due concorrenti) diversi da quelli indicati nella lettera di carico acquisita agli atti.Ancora, è incontroverso che il ricorrente, per quanto anche affermato dal coindagato Verdone - che al pari dell'altro concorrente diverso dall'odierno ricorrente, ha ammesso i fatti- ebbe a collaborare alle operazioni di scarico merce, per poi ricevere, da soggetti assolutamente estranei al trasporto, in tesi lecito, che aveva realizzato, l'importo di 1600 euro per rifornire di benzina il tir, secondo quanto riferito dallo stesso indagato.

Elementi in fatto, questi, che il Tribunale ha coerentemente letto, sul piano logico valutativo, nei limiti dell'approfondimento cognitivo che occupa, dando rilievo : - alla considerevole quantità del carico illecito trasportato, che presuppone a monte un rapporto di stretta contiguità fiduciaria tra il corriere e i soggetti interessati all'importazione, considerata l'estrema delicatezza del ruolo; - ancora, all'assenza di giustificazioni, quantomeno verosimili, offerte dal ricorrente in ordine alle ragioni per le quali ebbe a consegnare il carico in un luogo e a destinatari diversi da quelli attestati dalla documentazione relativa alla merce lecitamente trasportata; - infine, all'atteggiamento tenuto dal Nacu, poco compatibile con la sua estraneità ai fatti, alla luce della contiguità mostrata con gli altri due concorrenti (che lo accompagnarono presso l'albergo dove lo stesso avrebbe dovuto alloggiare, per poi ricevere dagli stessi un importo in contanti non altrimenti motivato in termini di coerenza logica), ancor più distonica se si guarda alla versione riferita dal ricorrente ( concorrendo allo scarico della merce il Nacu, a suo dire, si sarebbe accorto della presenza di "scatole" non immediatamente riconducibili al carico documentato, senza tuttavia ottenere spiegazione dagli altri due, pur avendoli compulsati in tal senso).

3. Ciò premesso, rileva la Corte che il ricorso si risolve in una ribadita reiterazione degli elementi già prospettati in sede di riesame, senza addurre valide ragioni per mettere in crisi la linearità delle valutazioni spese dal Tribunale nel superarne il portato.

E li dove viene messo in evidenza un elemento concreto di possibile conflittualità tra l'argomentazione del Tribunale e le emergenze indiziarie ( le dichiarazioni del Lorefice dalle quali, a differenza di quanto emarginato dal Tribunale, emergerebbe la estraneità d'I ricorrente al fatto), a tanto si provvede in modo marcatamente inconferente.

In disparte il dato della inadeguatezza della relativa allegazione (si riporta esclusivamente, nella sua estrema sinteticità descrittiva avuto riguardo alla parte che qui interessa, il contenuto di un provvedimento del Gip diverso da quello applicato al ricorrente, trascurando di allegare direttamente, come invece andava fatto, il dato di indagine assertivamente pretermesso, nel caso individuato dalle dichiarazioni del citato coindagato Lorefice in sede di convalida), resta da evidenziare che la relativa emergenza, nella sua estrema genericità, si risolve in una negazione aprioristica non altrimenti supportata, comunque inidonea ad incrinare le ulteriori e assorbenti emergenze in fatto nonché le correlate deduzioni logiche che più che adeguatamente sostengono il giudizio contrastato.

4. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, liquidata in via equitativa nei termini di cui al dispositivo che segue.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art 94, comma 1 ter disp.att. cod. proc. pen.

Così deciso il 29/09/2021.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 26 aprile 1979 avverso l'ordinanza del Tribunale di Catania del 26 aprile 2021 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; sentita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento in epigrafe il Tribunale di Catania, decidendo sul riesame ex art. 309 cod. proc. pen. proposto da [OSCURATO:PERSONA], ha confermato la misura della custodia cautelare in carcere, applicata al predetto dal G.I.P. del Tribunale locale in quanto gravemente indiziato del reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990 per aver concorso nell'importazione dalla Spagna di sostanza stupefacente del tipo marijuana (per un perso complessivo superiore a 150 kg) e hashish (per un peso di 12 Kg circa). In particolare, il ricorrente, avrebbe condotto un camion dalla Spagna sino a Catania, il cui carico annoverava non solo frutta destinata al mercato ortofrutticolo catanese ma anche la sostanza stupefacente contestata, rinvenuta dalla polizia giudiziaria all'interno di un deposito commerciale situato, sempre in Catania, presso la via [OSCURATO:PERSONA], e, in parte, nella immediata disponibilità di due concorrenti ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), fermati nei pressi del citato magazzino, ultimi destinatari della merce in questione. 2.Impugna il difensore dell'indagato e affida il ricorso a un unico motivo di doglianza. In particolare, lamenta violazione di legge e difetto di motivazione quanto alla valutazione spesa dal Tribunale in ordine alla ritenuta consapevolezza, da parte del ricorrente, del carico illecito dallo stesso trasportato, affermata sulla base di mere valutazioni congetturali oltre che in aperta contraddizione con le emergenze cristallizzate nel provvedimento genetico di applicazione della misura in danno degli asseriti concorrenti (avendo il G.I.P. , nel riportare le dichiarazioni rese dal coindagato Lorefice, rimarcato che, secondo quanto affermato da quest'ultimo, il Nacu sarebbe stato estraneo alla vicenda). Per contro, non sarebbe stato dato debito rilievo alla versione dei fatti resa dall'indagato - incensurato e regolarmente assunto dalla impresa che curava il trasporto del carico lecito - che non si era accorto della presenza della sostanza, considerata la dimensione del tir con il quale aveva effettuato il relativo viaggio e in ragione del fatto che non aveva preso parte al caricamento delle merci poi trasportate. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile atteso che il ragionamento logico seguito dal Tribunale è all'evidenza immune da censure prospettabili in questa sede, sia sul piano della linearità del percorso seguito nel ricostruire la gravità indiziaria, sia sul versante della esaustività del relativo motivare. 2.11 coinvolgimento del ricorrente in qualità di corriere trova immediata conferma in alcune emergenze in fatto incontroverse messe in debita evidenza dal Tribunale. Segnatamente, è incontestato che l'ingente carico illecito venne trasportato con il tir condotto dal ricorrente e che la merce venne, compresi i prodotti ortofrutticoli insieme ai quali venne trasporta la droga quella, scaricata in un luogo di destinazione oltre che consegnata a soggetti (i due concorrenti) diversi da quelli indicati nella lettera di carico acquisita agli atti.Ancora, è incontroverso che il ricorrente, per quanto anche affermato dal coindagato Verdone - che al pari dell'altro concorrente diverso dall'odierno ricorrente, ha ammesso i fatti- ebbe a collaborare alle operazioni di scarico merce, per poi ricevere, da soggetti assolutamente estranei al trasporto, in tesi lecito, che aveva realizzato, l'importo di 1600 euro per rifornire di benzina il tir, secondo quanto riferito dallo stesso indagato. Elementi in fatto, questi, che il Tribunale ha coerentemente letto, sul piano logico valutativo, nei limiti dell'approfondimento cognitivo che occupa, dando rilievo : - alla considerevole quantità del carico illecito trasportato, che presuppone a monte un rapporto di stretta contiguità fiduciaria tra il corriere e i soggetti interessati all'importazione, considerata l'estrema delicatezza del ruolo; - ancora, all'assenza di giustificazioni, quantomeno verosimili, offerte dal ricorrente in ordine alle ragioni per le quali ebbe a consegnare il carico in un luogo e a destinatari diversi da quelli attestati dalla documentazione relativa alla merce lecitamente trasportata; - infine, all'atteggiamento tenuto dal Nacu, poco compatibile con la sua estraneità ai fatti, alla luce della contiguità mostrata con gli altri due concorrenti (che lo accompagnarono presso l'albergo dove lo stesso avrebbe dovuto alloggiare, per poi ricevere dagli stessi un importo in contanti non altrimenti motivato in termini di coerenza logica), ancor più distonica se si guarda alla versione riferita dal ricorrente ( concorrendo allo scarico della merce il Nacu, a suo dire, si sarebbe accorto della presenza di "scatole" non immediatamente riconducibili al carico documentato, senza tuttavia ottenere spiegazione dagli altri due, pur avendoli compulsati in tal senso). 3. Ciò premesso, rileva la Corte che il ricorso si risolve in una ribadita reiterazione degli elementi già prospettati in sede di riesame, senza addurre valide ragioni per mettere in crisi la linearità delle valutazioni spese dal Tribunale nel superarne il portato. E li dove viene messo in evidenza un elemento concreto di possibile conflittualità tra l'argomentazione del Tribunale e le emergenze indiziarie ( le dichiarazioni del Lorefice dalle quali, a differenza di quanto emarginato dal Tribunale, emergerebbe la estraneità d'I ricorrente al fatto), a tanto si provvede in modo marcatamente inconferente. In disparte il dato della inadeguatezza della relativa allegazione (si riporta esclusivamente, nella sua estrema sinteticità descrittiva avuto riguardo alla parte che qui interessa, il contenuto di un provvedimento del Gip diverso da quello applicato al ricorrente, trascurando di allegare direttamente, come invece andava fatto, il dato di indagine assertivamente pretermesso, nel caso individuato dalle dichiarazioni del citato coindagato Lorefice in sede di convalida), resta da evidenziare che la relativa emergenza, nella sua estrema genericità, si risolve in una negazione aprioristica non altrimenti supportata, comunque inidonea ad incrinare le ulteriori e assorbenti emergenze in fatto nonché le correlate deduzioni logiche che più che adeguatamente sostengono il giudizio contrastato. 4. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, liquidata in via equitativa nei termini di cui al dispositivo che segue. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art 94, comma 1 ter disp.att. cod. proc. pen. Così deciso il 29/09/2021.
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