CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 30 marzo 2021
Cassazione n. 43572/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Trib. Liberta' di Roma udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del PG [OSCURATO:PERSONA]Olio che conclude per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 30 marzo 2021 il Tribunale di Roma ha rigettato l'istanza di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Roma del 29 dicembre 2020, eseguita il 9 marzo 2021, con la quale gli veniva applicata la misura della custodia cautelare in carcere per il delitto di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti del tipo marijuana di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capo C.55 dell'imputazione provvisoria). 2. Avverso la predetta decisione hanno proposto ricorso per cassazione i difensori dì fiducia, deducendo con unico motivo violazioni di legge e vizi della motivazione in relazione al rigetto della richiesta declaratoria di inefficacia della misura per l'intervenuta decorrenza del termine di custodia cautelare ex artt. 297, comma 3, e 303, comma 1, lett. a), n. 2, cod. proc. pen. f Al riguardo si evidenzia: a) che in sede di riesame la difesa aveva posto in rilievo il fatto che il Bitri, arrestato in flagranza di reato il 13 febbraio 2019 e processato nelle forme del giudizio direttissimo, veniva condannato con sentenza della Corte di appello di Roma - irrevocabile il 30 ottobre 2019 - alla pena dì anni sette di reclusione per i reati di cui all'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. cit.; b) che l'ordinanza impugnata ha erroneamente ritenuto non adempiuto l'onere di allegazione difensiva sia in ordine alle circostanze da cui era desumibile la sussistenza di una connessione qualificata ex art. 12, lett. b), cod. proc. pen., sia in ordine alla desumibilità dagli atti del primo procedimento del fatto oggetto della seconda ordinanza cautelare; c) che l'informativa finale del 21 dicembre 2019 - che secondo l'ordinanza impugnata precluderebbe l'applicazione della norma di cui all'art. 297, comma 3, cit., in quanto successiva alla data di arresto e di emissione della prima ordinanza - potrebbe riguardare ulteriori reati, come ad es. quello associativo ex art. 74 d.P.R. cit., e potrebbe esser stata redatta molto tempo dopo l'ultimo atto d'indagine compiuto per un singolo reato; d) che la predetta informativa fa riferimento, per quel che attiene alla posizione del Bitri, a fatti tutti antecedenti alla data di rinvio a giudizio del primo procedimento e a quella di emissione della prima ordinanza cautelare, tanto che le medesime attività d'intercettazione erano state impiegate per consentirne l'arresto avvenuto nel febbraio 2019. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Si premettono le pacifiche regole per la applicazione della disciplina della contestazione a catena in sede di riesame: "In tema di contestazione a catena, la questione relativa alla retrodatazione della decorrenza del termine di custodia cautelare può essere dedotta anche nel procedimento di riesame solo se ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni: a) termine interamente scaduto, per effetto della retrodatazione, al momento del secondo provvedimento cautelare; b) desumibilità dall'ordinanza applicativa della misura coercitiva di tutti gli elementi idonei a giustificare l'ordinanza successiva. (Conf. S.U. n. 45247/12, AsIlani, non massimata). Sez. U, n. 45246 del 19/07/2012 Cc. (deo. 20/11/2012 ) Rv. 253549 ", nonché: "In tema di contestazione a catena, è onere della parte, che invoca la retrodatazione della decorrenza del termine di custodia cautelare, provare la desumibilità dagli atti del primo procedimento del fatto di reato oggetto dell'ordinanza successiva. (In motivazione la Corte ha precisato che la parte, ai fini della desumibilità del fatto di cui alla seconda ordinanza, deve provare il deposito, all'interno del procedimento nel quale è stata emessa la prima ordinanza e al momento di emissione della stessa, dell'informativa finale della polizia giudiziaria, contenente il compendio dei risultati investigativi, ovvero di note di P.G., rispetto alle quali la successiva informativa finale non presenti elementi di novità). Sez. 2, n. 6374 del 28/01/2015 Cc. (dep. 13/02/2015 ) Rv. 262577". 1.1. Alle pagg. 10-11 l'ordinanza impugnata indica specificamente i punti oggetto del mancato adempimento dell'onere difensivo di allegazione in sede di riesame. Su tali punti, il ricorso si limita ad opporre solo contestazioni prive di specificità, senza dimostrare di avervi provveduto in sede di merito. 2. Ricorre, quindi, sia la violazione dell'art. 581 cod. proc. pen. per non essere i motivi specifici che la manifesta infondatezza lì dove il ricorrente si limita ad asserire la sussistenza della continuazione tra i reati a lui contestati, posto che è di tutta evidenza l'impossibilità di far derivare il nesso di cui all'art. 81 cpv. c.p. unicamente dal fatto che una pluralità di reati omogenei siano stati posti in essere, nel tempo, da una stessa persona. 3.Valutate le ragioni della inammissibilità, va disposta la sanzione pecuniaria nella misura di cui in dispositivo. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. pro. pen. Rom ciso il 14