CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 marzo 2021
Cassazione n. 27712/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/03/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 2-17 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con sentenza emessa in data 17 marzo 2021 la Corte di Appello di Bari, in parziale riforma della sentenza del GUP del Tribunale di Bari (del 6 febbraio 2020) che condannava [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], riconosciute le attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti, alla pena, rispettivamente di anni sette e mesi quattro e di anni nove e mesi 4 di reclusione per il reato (commesso Gravina in Puglia l' 8 gennaio 2018) di tentato omicidio di [OSCURATO:PERSONA] (e degli altri reati, posti in continuazione, ex art. 2,4 e 7 legge 895/1967 e 416 bis 1 cod. pen.), preso atto della rinuncia degli imputati a tutti i motivi di appello ad esclusione di quello relativo alla misura della pena, riduceva la pena inflitta ad anni quattro e mesi otto - per il Loglisci - ed anni cinque e mesi otto di reclusione - per il Mangione - . 2. Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con due distinti atti i cui motivi sono sovrapponibili, nullità della sentenza per vizio di motivazione in relazione alla determinazione del trattamento sanzionatorio 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti. Ed invero, la motivazione espressa dalla Corte di Appello sui motivi non rinunziati è congrua ed aderente alle risultanze processuali, sicchè la critica si risolve in una mera riproposizione di temi accuratamente vagliati in modo immune da vizi in diritto. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione iiella causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 10 dicembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]