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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 28 maggio 2026

Cassazione n. 16804/2026

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ta e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege all’indirizzo Pecin atti.-ricorrente-controMINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, exlege rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] dello Stato,presso cui è ope legis domiciliato.-controricorrente-avverso la sentenza del [OSCURATO:PERSONA] n. 429/2023Numero registro generale 3459/2024Numero sezionale 1145/2026Numero di raccolta generale 16804/2026Data pubblicazione 28/05/2026depositata il 26/06/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/03/2026 dalConsigliere dr.ssa [OSCURATO:PERSONA].RILEVATO CHE1. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. chiedeva ed otteneva decreto ingiuntivoprovvisoriamente esecutivo nei confronti del Ministero della Giustizia,per il pagamento della complessiva somma di euro 4.227,19 a titolo diinteressi moratori per fatture insolute, oltre ad interessi legali e spesedella procedura monitoria.Proponeva opposizione il Ministero, eccependo l’insussistenza delcredito azionato, l’avvenuto pagamento delle fatture, la mancata provadella trasmissione delle fatture alla p.a. e la non imputabilitàall’Amministrazione del ritardo nei pagamenti.2.

Con sentenza n. 430/2021 il Giudice di Pace di Caltanissettarigettava l’opposizione, integralmente confermando il decreto ingiuntivoopposto.3.

Avverso tale sentenza il Ministero della Giustizia proponevaappello, cui resisteva [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.4.

Con sentenza n. 429/2023 il Tribunale di Caltanissetta accoglievail gravame.5.

Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. propone ora ricorsoper cassazione, affidato ad unico motivo.Resiste con controricorso il Ministero della Giustizia.6.

La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale aisensi dell’art. 380-bis.1, c.p.c.Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni; nessuna delleparti ha depositato memoria.Considerato che1.

Con un unico motivo la società ricorrente denuncia “Violazione efalsa applicazione dell'art. 115 c.p.c. in relazione all'art. 360, primoNumero registro generale 3459/2024Numero sezionale 1145/2026Numero di raccolta generale 16804/2026Data pubblicazione 28/05/2026comma, n. 5, c.p.c.”.Lamenta che il giudice di appello avrebbe totalmente omesso diesaminare documenti, prodotti nel giudizio di primo grado dal Ministerodella Giustizia, decisivi ed idonei a provare “fatti storici primari”, rilevantiai fini della decisione e discussi tra le parti (in particolare, la ricorrentefa riferimento alle fatture, con la data di protocollazione attestante ladata di ricezione delle stesse da parte della p.a., ed ai mandati dipagamento, idonei a dimostrare l’accettazione delle suddette fatture daparte del Ministero).

Deduce quindi che se il giudice di appello avesseesaminato i suindicati documenti, comprovanti la trasmissione, laricezione e l’accettazione di tutte le fatture, sarebbe pervenuto adaccertare l’esistenza nel caso di specie di tutti i presupposti perl’insorgere dell’obbligo, in capo al Ministero debitore, di pagare gliinteressi di mora.1.1.

Il motivo è inammissibile, nei termini e per le ragioni che diseguito si esporranno.Preliminarmente ad esse è opportuno riprodurre la motivazione resadal Tribunale.Il giudice di appello ha motivato nei seguenti termini: “Orbene, inmerito a tale importo, l’odierna convenuta ha, invero, depositato undocumento (allegato n. 6 del fascicolo monitorio) contenentel’indicazione delle fatture emesse dalla cedente [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] di Caltanissetta - MINISTERO dellaGiustizia nonché dei relativi interessi asseritamente dovuti a causa delritardato pagamento, rispetto alle quali, tuttavia, parte convenuta nonha dimostrato il momento dell’avvenuta trasmissione e ricezione alMINISTERO tenuto al pagamento.

Infatti, dalla nota di debito interessi,di formazione unilaterale, contenente i dati identificativi di ciascunafattura pagata in ritardo (numero, data di scadenza, data di emissione,importo, interessi incassati e da saldare), non risulta documentata laNumero registro generale 3459/2024Numero sezionale 1145/2026Numero di raccolta generale 16804/2026Data pubblicazione 28/05/2026corretta tempestiva trasmissione delle fatture all’ente pubblico.

Dalmomento che il debitore non può considerarsi in mora sino all’effettivacorretta ricezione della fattura, in mancanza di tale prova, la richiesta dicondanna al pagamento dei detti interessi non potrà trovareaccoglimento con conseguente rigetto della medesima e delle connesserichieste relative agli interessi legali.

Né può, conformemente all’art. 345co.

II cpc, sopperire a tale mancanza la documentazione, tardivamenteprodotta dall’appellante, da cui è possibile evincere la data di ricezionedelle singole fatture in contestazione ed il conseguente ammontare degliinteressi (cfr. doc. n. 2 dell’atto di citazione in appello), trattandosi diprove che potevano e dovevano essere veicolate già nel giudizio diprimo grado mentre l’ammissione nella presente fase di gravame sirisolverebbe in un novum probatorio illegittimo”.Va quindi osservato che il giudice del gravame, per un verso harilevato che la banca “convenuta” - rectius appellata - non aveva fornitoprova del momento della ricezione delle fatture insolute da parte delMinistero debitore, mentre, per altro verso, ha ritenuto inidonea asopperire a tale carenza probatoria la documentazione sì prodotta dalMinistero ma tardivamente, soltanto in sede di gravame.1.2.

In primo luogo, la violazione dell’art. 115 c.p.c., che vieneevocata sostenendo che il giudice d’appello avrebbe omesso diconsiderare i documenti prodotti in primo grado dallo stesso Ministero,sulla cui rilevanza parte ricorrente sostiene di avere argomentato nellacomparsa di costituzione, si deve rilevare che quanto si riferisce circa ilcontenuto deduttivo di tale comparsa al riguardo risulta del tuttomancante di riferimenti al momento di ricezione delle fatture e, dunque,del tutto inidoneo ad evidenziare come e perché i documenti stessifossero decisivi sotto tale profilo.

Ciò che venne argomentato nellacomparsa di risposta in appello e viene riprodotto nell’illustrazione delmotivo risulta assolutamente carente riguardo a quel momento perNumero registro generale 3459/2024Numero sezionale 1145/2026Numero di raccolta generale 16804/2026Data pubblicazione 28/05/2026ciascuna delle fatture.Ne segue che l’ipotetica mancata considerazione dei documentirisulta dedotta con assoluta mancanza di decisività, nel senso cioè chenon è dato comprendere se i documenti individuassero la data diricezione.Tanto rende la deduzione della violazione dell’art. 115 c.p.c.inammissibile.1.3.

La stessa ragione di inammissibilità deve rilevarsi quanto aldedotto vizio di omesso esame, ai sensi del n. 5 dell’art. 360 c.p.c.,posto che dei fatti rappresentati nei documenti prodotti ex adverso ,anche a prescindere dalla dubbia loro evocazione ai sensi del n. 6dell’art. 366 c.p.c., risulta totalmente mancante la decisività, richiestadal detto paradigma, che, ripetesi, concerne il fatto del momento diricezione delle fatture, quale momento di decorrenza della mora.

Fattoche correttamente il Tribunale ha ritenuto doversi provare dalla quiricorrente.[OSCURATO:PERSONA] osserva che è poi appena il caso di aggiungere che ilmotivo non attinge in alcun modo e si disinteressa della valutazioneformulata ai sensi dell’art. 345, secondo comma, c.p.c. dal Tribunalecirca la irritualità della produzione effettuata – ancorché evidentementeed ipoteticamente contra se – dal Ministero appellante nel giudizio diappello.

Sicché detta valutazione risulta coperta da giudicato interno ednon esaminabile da questa Corte.2.

In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile.3.

Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo,seguono la soccombenza.

P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso.Condanna la società ricorrente al pagamento, in favore del Ministerocontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida inNumero registro generale 3459/2024Numero sezionale 1145/2026Numero di raccolta generale 16804/2026Data pubblicazione 28/05/2026euro 1.500,00 per compensi, oltre alle spese eventualmente prenotate adebito.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002,inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stessoarticolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Terza SezioneCivile della Corte Suprema di Cassazione il 25 marzo 2026.Il PresidenteRAFFAELE [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ta e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege all’indirizzo Pecin atti.-ricorrente-controMINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, exlege rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] dello Stato,presso cui è ope legis domiciliato.-controricorrente-avverso la sentenza del [OSCURATO:PERSONA] n. 429/2023Numero registro generale 3459/2024Numero sezionale 1145/2026Numero di raccolta generale 16804/2026Data pubblicazione 28/05/2026depositata il 26/06/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/03/2026 dalConsigliere dr.ssa [OSCURATO:PERSONA].RILEVATO CHE1. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. chiedeva ed otteneva decreto ingiuntivoprovvisoriamente esecutivo nei confronti del Ministero della Giustizia,per il pagamento della complessiva somma di euro 4.227,19 a titolo diinteressi moratori per fatture insolute, oltre ad interessi legali e spesedella procedura monitoria.Proponeva opposizione il Ministero, eccependo l’insussistenza delcredito azionato, l’avvenuto pagamento delle fatture, la mancata provadella trasmissione delle fatture alla p.a. e la non imputabilitàall’Amministrazione del ritardo nei pagamenti.2. Con sentenza n. 430/2021 il Giudice di Pace di Caltanissettarigettava l’opposizione, integralmente confermando il decreto ingiuntivoopposto.3. Avverso tale sentenza il Ministero della Giustizia proponevaappello, cui resisteva [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.4. Con sentenza n. 429/2023 il Tribunale di Caltanissetta accoglievail gravame.5. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. propone ora ricorsoper cassazione, affidato ad unico motivo.Resiste con controricorso il Ministero della Giustizia.6. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale aisensi dell’art. 380-bis.1, c.p.c.Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni; nessuna delleparti ha depositato memoria.Considerato che1. Con un unico motivo la società ricorrente denuncia “Violazione efalsa applicazione dell'art. 115 c.p.c. in relazione all'art. 360, primoNumero registro generale 3459/2024Numero sezionale 1145/2026Numero di raccolta generale 16804/2026Data pubblicazione 28/05/2026comma, n. 5, c.p.c.”.Lamenta che il giudice di appello avrebbe totalmente omesso diesaminare documenti, prodotti nel giudizio di primo grado dal Ministerodella Giustizia, decisivi ed idonei a provare “fatti storici primari”, rilevantiai fini della decisione e discussi tra le parti (in particolare, la ricorrentefa riferimento alle fatture, con la data di protocollazione attestante ladata di ricezione delle stesse da parte della p.a., ed ai mandati dipagamento, idonei a dimostrare l’accettazione delle suddette fatture daparte del Ministero). Deduce quindi che se il giudice di appello avesseesaminato i suindicati documenti, comprovanti la trasmissione, laricezione e l’accettazione di tutte le fatture, sarebbe pervenuto adaccertare l’esistenza nel caso di specie di tutti i presupposti perl’insorgere dell’obbligo, in capo al Ministero debitore, di pagare gliinteressi di mora.1.1. Il motivo è inammissibile, nei termini e per le ragioni che diseguito si esporranno.Preliminarmente ad esse è opportuno riprodurre la motivazione resadal Tribunale.Il giudice di appello ha motivato nei seguenti termini: “Orbene, inmerito a tale importo, l’odierna convenuta ha, invero, depositato undocumento (allegato n. 6 del fascicolo monitorio) contenentel’indicazione delle fatture emesse dalla cedente [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] di Caltanissetta - MINISTERO dellaGiustizia nonché dei relativi interessi asseritamente dovuti a causa delritardato pagamento, rispetto alle quali, tuttavia, parte convenuta nonha dimostrato il momento dell’avvenuta trasmissione e ricezione alMINISTERO tenuto al pagamento. Infatti, dalla nota di debito interessi,di formazione unilaterale, contenente i dati identificativi di ciascunafattura pagata in ritardo (numero, data di scadenza, data di emissione,importo, interessi incassati e da saldare), non risulta documentata laNumero registro generale 3459/2024Numero sezionale 1145/2026Numero di raccolta generale 16804/2026Data pubblicazione 28/05/2026corretta tempestiva trasmissione delle fatture all’ente pubblico. Dalmomento che il debitore non può considerarsi in mora sino all’effettivacorretta ricezione della fattura, in mancanza di tale prova, la richiesta dicondanna al pagamento dei detti interessi non potrà trovareaccoglimento con conseguente rigetto della medesima e delle connesserichieste relative agli interessi legali. Né può, conformemente all’art. 345co. II cpc, sopperire a tale mancanza la documentazione, tardivamenteprodotta dall’appellante, da cui è possibile evincere la data di ricezionedelle singole fatture in contestazione ed il conseguente ammontare degliinteressi (cfr. doc. n. 2 dell’atto di citazione in appello), trattandosi diprove che potevano e dovevano essere veicolate già nel giudizio diprimo grado mentre l’ammissione nella presente fase di gravame sirisolverebbe in un novum probatorio illegittimo”.Va quindi osservato che il giudice del gravame, per un verso harilevato che la banca “convenuta” - rectius appellata - non aveva fornitoprova del momento della ricezione delle fatture insolute da parte delMinistero debitore, mentre, per altro verso, ha ritenuto inidonea asopperire a tale carenza probatoria la documentazione sì prodotta dalMinistero ma tardivamente, soltanto in sede di gravame.1.2. In primo luogo, la violazione dell’art. 115 c.p.c., che vieneevocata sostenendo che il giudice d’appello avrebbe omesso diconsiderare i documenti prodotti in primo grado dallo stesso Ministero,sulla cui rilevanza parte ricorrente sostiene di avere argomentato nellacomparsa di costituzione, si deve rilevare che quanto si riferisce circa ilcontenuto deduttivo di tale comparsa al riguardo risulta del tuttomancante di riferimenti al momento di ricezione delle fatture e, dunque,del tutto inidoneo ad evidenziare come e perché i documenti stessifossero decisivi sotto tale profilo. Ciò che venne argomentato nellacomparsa di risposta in appello e viene riprodotto nell’illustrazione delmotivo risulta assolutamente carente riguardo a quel momento perNumero registro generale 3459/2024Numero sezionale 1145/2026Numero di raccolta generale 16804/2026Data pubblicazione 28/05/2026ciascuna delle fatture.Ne segue che l’ipotetica mancata considerazione dei documentirisulta dedotta con assoluta mancanza di decisività, nel senso cioè chenon è dato comprendere se i documenti individuassero la data diricezione.Tanto rende la deduzione della violazione dell’art. 115 c.p.c.inammissibile.1.3. La stessa ragione di inammissibilità deve rilevarsi quanto aldedotto vizio di omesso esame, ai sensi del n. 5 dell’art. 360 c.p.c.,posto che dei fatti rappresentati nei documenti prodotti ex adverso ,anche a prescindere dalla dubbia loro evocazione ai sensi del n. 6dell’art. 366 c.p.c., risulta totalmente mancante la decisività, richiestadal detto paradigma, che, ripetesi, concerne il fatto del momento diricezione delle fatture, quale momento di decorrenza della mora. Fattoche correttamente il Tribunale ha ritenuto doversi provare dalla quiricorrente.[OSCURATO:PERSONA] osserva che è poi appena il caso di aggiungere che ilmotivo non attinge in alcun modo e si disinteressa della valutazioneformulata ai sensi dell’art. 345, secondo comma, c.p.c. dal Tribunalecirca la irritualità della produzione effettuata – ancorché evidentementeed ipoteticamente contra se – dal Ministero appellante nel giudizio diappello. Sicché detta valutazione risulta coperta da giudicato interno ednon esaminabile da questa Corte.2. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile.3. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo,seguono la soccombenza. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso.Condanna la società ricorrente al pagamento, in favore del Ministerocontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida inNumero registro generale 3459/2024Numero sezionale 1145/2026Numero di raccolta generale 16804/2026Data pubblicazione 28/05/2026euro 1.500,00 per compensi, oltre alle spese eventualmente prenotate adebito.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002,inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stessoarticolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Terza SezioneCivile della Corte Suprema di Cassazione il 25 marzo 2026.Il PresidenteRAFFAELE [OSCURATO:PERSONA]
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