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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 giugno 2025

Cassazione n. 31023/2025

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]] EZZEDINE nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/03/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di FERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.L'impugnata sentenza è stata emessa dal [OSCURATO:PERSONA] di pace di Fermo in data 7 marzo 2022 e ha condannato l'imputato alla pena di euro quindicimila di mula per il reato di cui all'art. 14, comma 5-ter, d.

Igs. n. 286 del 1998. 2.Avverso la sentenza di condanna a pena pecuniaria, l'imputato, a mezzo del proprio difensore, ha proposto appello e il Tribunale di Fermo, in data 6 dicembre 2024, ha trasmesso gli atti a questa Corte, in quanto, trattandosi di reato punito in concreto con pena pecuniaria, la pronuncia è suscettibile soltanto di ricorso per cassazione.

3. La difesa, nei motivi di impugnazione, aveva dedotto, attraverso due motivi, plurimi vizi.

3.1. Con il primo motivo si è eccepita la nullità della sentenza per violazione degli artt. 125 e 546 cod. proc. pen., per difetto assoluto di motivazione, nonché insufficiente e contraddittoria motivazione in punto sussistenza del reato.

La motivazione della pronuncia impugnata, a parere del ricorrente, è limitata all'indicazione della fonte di prova, senza specificarne la rilevanza ai fini della sussistenza del reato ascritto, nonché senza alcuna specifica argomentazione in ordine all'elemento soggettivo e, in particolare, quanto all'assenza di giustificato motivo ex art. 14, comma 5-ter TU Imm.

3.2. Con il secondo motivo si invoca la riduzione della pena, la concessione delle circostanze attenuanti generiche e la sospensione condizionale. [OSCURATO:PERSONA] 1.Va rilevato che il secondo motivo di impugnazione non è inammissibile e, quindi, deve essere dichiarata l'improcedibilità dell'azione penale, ai sensi dell'art. 344-bis cod. proc. pen.

Invero, la motivazione circa la sussistenza del reato si limita ad affermare che "il reato contestato deve ritenersi compiutamente configurato, sia sotto il profilo obiettivo che subiettivo, e ampiamente corroborato dai dati probatori acquisiti: in particolare risulta accertato che il prevenuto, correttamente identificato, sia destinatario del provvedimento di espulsione in atti".

Tanto, dunque, constatata l'esistenza del provvedimento di espulsione, senza nulla aggiungere quanto alla eventuale sussistenza del giustificato motivo idoneo ad escludere la configurabilità del reato di inosservanza dell'ordine del Questore di lasciare il territorio dello Stato.

1.1. La non manifesta infondatezza del primo motivo di ricorso impone di dichiarare, d'ufficio, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, stante la sopravvenuta improcedibilità dell'azione penale ai sensi dell'art. 344-bis cod. proc. pen., maturata il 5 gennaio 2024, ovvero a un anno e mezzo di distanza (trattandosi di ricorso proposto prima del 31 dicembre 2024, ai sensi dell'art. 2, comma 5,

I. 27 settembre 2021, n. 134 applicabile, ai sensi del comma 3, ai soli procedimenti di impugnazione che hanno a oggetto reati commessi a far data dal 1° gennaio 2020 (cfr. Sez.7, n. 43883 del 19/11/2021, Cusmà, Rv. 283043 - 01)) dal novantesimo giorno successivo a quello di scadenza del termine per proporre impugnazione.

Invero, la sentenza impugnata è stata emessa il 21 marzo 2022 e depositata nel termine di quindici giorni; questa decisione non è appellabile, ai sensi dell'art. 593, comma 3, cod. proc. pen., in quanto pronuncia di condanna a pena pecuniaria, come rilevato con ordinanza del Tribunale di Fermo del 6 dicembre 2024.

1.2. In forza delle disposizioni sopra richiamate, il giudizio di legittimità avrebbe quindi dovuto concludersi entro il 5 gennaio 2024 (90 giorni+30+1 anno e 6 mesi dal 7/3/2022); termine decorso prima della trasmissione degli atti a questa Corte, pervenuti in data 11 marzo 2025, con conseguente dichiarazione di improcedibilità dell'azione penale.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per improcedibilità dell'azione penale ai sensi dell'art. 344-bis cod. proc. pen.

Così deciso, il 19 giugno 2025 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]] EZZEDINE nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/03/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di FERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.L'impugnata sentenza è stata emessa dal [OSCURATO:PERSONA] di pace di Fermo in data 7 marzo 2022 e ha condannato l'imputato alla pena di euro quindicimila di mula per il reato di cui all'art. 14, comma 5-ter, d. Igs. n. 286 del 1998. 2.Avverso la sentenza di condanna a pena pecuniaria, l'imputato, a mezzo del proprio difensore, ha proposto appello e il Tribunale di Fermo, in data 6 dicembre 2024, ha trasmesso gli atti a questa Corte, in quanto, trattandosi di reato punito in concreto con pena pecuniaria, la pronuncia è suscettibile soltanto di ricorso per cassazione. 3. La difesa, nei motivi di impugnazione, aveva dedotto, attraverso due motivi, plurimi vizi. 3.1. Con il primo motivo si è eccepita la nullità della sentenza per violazione degli artt. 125 e 546 cod. proc. pen., per difetto assoluto di motivazione, nonché insufficiente e contraddittoria motivazione in punto sussistenza del reato. La motivazione della pronuncia impugnata, a parere del ricorrente, è limitata all'indicazione della fonte di prova, senza specificarne la rilevanza ai fini della sussistenza del reato ascritto, nonché senza alcuna specifica argomentazione in ordine all'elemento soggettivo e, in particolare, quanto all'assenza di giustificato motivo ex art. 14, comma 5-ter TU Imm. 3.2. Con il secondo motivo si invoca la riduzione della pena, la concessione delle circostanze attenuanti generiche e la sospensione condizionale. [OSCURATO:PERSONA] 1.Va rilevato che il secondo motivo di impugnazione non è inammissibile e, quindi, deve essere dichiarata l'improcedibilità dell'azione penale, ai sensi dell'art. 344-bis cod. proc. pen. Invero, la motivazione circa la sussistenza del reato si limita ad affermare che "il reato contestato deve ritenersi compiutamente configurato, sia sotto il profilo obiettivo che subiettivo, e ampiamente corroborato dai dati probatori acquisiti: in particolare risulta accertato che il prevenuto, correttamente identificato, sia destinatario del provvedimento di espulsione in atti". Tanto, dunque, constatata l'esistenza del provvedimento di espulsione, senza nulla aggiungere quanto alla eventuale sussistenza del giustificato motivo idoneo ad escludere la configurabilità del reato di inosservanza dell'ordine del Questore di lasciare il territorio dello Stato. 1.1. La non manifesta infondatezza del primo motivo di ricorso impone di dichiarare, d'ufficio, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, stante la sopravvenuta improcedibilità dell'azione penale ai sensi dell'art. 344-bis cod. proc. pen., maturata il 5 gennaio 2024, ovvero a un anno e mezzo di distanza (trattandosi di ricorso proposto prima del 31 dicembre 2024, ai sensi dell'art. 2, comma 5, I. 27 settembre 2021, n. 134 applicabile, ai sensi del comma 3, ai soli procedimenti di impugnazione che hanno a oggetto reati commessi a far data dal 1° gennaio 2020 (cfr. Sez.7, n. 43883 del 19/11/2021, Cusmà, Rv. 283043 - 01)) dal novantesimo giorno successivo a quello di scadenza del termine per proporre impugnazione. Invero, la sentenza impugnata è stata emessa il 21 marzo 2022 e depositata nel termine di quindici giorni; questa decisione non è appellabile, ai sensi dell'art. 593, comma 3, cod. proc. pen., in quanto pronuncia di condanna a pena pecuniaria, come rilevato con ordinanza del Tribunale di Fermo del 6 dicembre 2024. 1.2. In forza delle disposizioni sopra richiamate, il giudizio di legittimità avrebbe quindi dovuto concludersi entro il 5 gennaio 2024 (90 giorni+30+1 anno e 6 mesi dal 7/3/2022); termine decorso prima della trasmissione degli atti a questa Corte, pervenuti in data 11 marzo 2025, con conseguente dichiarazione di improcedibilità dell'azione penale. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per improcedibilità dell'azione penale ai sensi dell'art. 344-bis cod. proc. pen. Così deciso, il 19 giugno 2025 [OSCURATO:PERSONA]
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