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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 12125/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di PADOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il Tribunale di Padova, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di [OSCURATO:PERSONA] di applicare la disciplina di cui all'art. 81 cod. pen. tra i reati oggetto delle sentenze pronunciate Tribunale di Bologna (reato ex art. 495 cod. pen. commesso il 13/1/2009 a Bologna), Tribunale di Pisa (ex art. 624 e 625, commesso 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] a Pisa), Tribunale di Firenze (ex art. 81 e 496 cod. pen. commessi a Firenze e Pisa sino al 27/8/2013), Tribunale di Pisa (ex art. 56 e 624,625, commesso il 12/6/2019), Corte di Appello di Venezia (ex artt. 56, 628, comma 2, cod. pen, 582, 585 e 495 cod. pen., commessi a Venezia); Rilevato che con il ricorso si denunciano la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 81 cod. pen. evidenziando che la conclusione sarebbe errata in quanto il giudice non avrebbe tenuto nel dovuto conto che reati si riferiscono a reati per lo più omogenei, delitti contro il patrimonio, e in un contesto temporale, comunque, coerente con l'esistenza di un disegno unitario; Rilevato che la doglianza oggetto del ricorso è manifestamente infondata in quanto il provvedimento impugnato ha adeguatamente motivato in ordine alla necessità che l'identità del disegno criminoso debba essere rintracciabile sin dalla commissione del primo reato e come questo non sia desumibile dagli atti dai quali, in assenza di elementi concreti, emerge che i fatti sono stati commessi a distanza di tempo, in genere circa un anno se non di più, e in contesti spaziali distanti tra loro (cfr. Sez.

U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 - 01; Sez. 1, n. 13971 dei 30/3/2021, di Serio, n.m.; Sez. 1, n. 39222 del 26/02/2014, B, Rv. 260896 - 01) e ciò anche evidenziando che la commissione dei molteplici reati è piuttosto significativa di un programma di vita improntato al crimine, incompatibile con l'applicazione dell'istituto invocato; Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto le doglianze sono manifestamente infondate e in parte tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammend

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di PADOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il Tribunale di Padova, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di [OSCURATO:PERSONA] di applicare la disciplina di cui all'art. 81 cod. pen. tra i reati oggetto delle sentenze pronunciate Tribunale di Bologna (reato ex art. 495 cod. pen. commesso il 13/1/2009 a Bologna), Tribunale di Pisa (ex art. 624 e 625, commesso 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] a Pisa), Tribunale di Firenze (ex art. 81 e 496 cod. pen. commessi a Firenze e Pisa sino al 27/8/2013), Tribunale di Pisa (ex art. 56 e 624,625, commesso il 12/6/2019), Corte di Appello di Venezia (ex artt. 56, 628, comma 2, cod. pen, 582, 585 e 495 cod. pen., commessi a Venezia); Rilevato che con il ricorso si denunciano la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 81 cod. pen. evidenziando che la conclusione sarebbe errata in quanto il giudice non avrebbe tenuto nel dovuto conto che reati si riferiscono a reati per lo più omogenei, delitti contro il patrimonio, e in un contesto temporale, comunque, coerente con l'esistenza di un disegno unitario; Rilevato che la doglianza oggetto del ricorso è manifestamente infondata in quanto il provvedimento impugnato ha adeguatamente motivato in ordine alla necessità che l'identità del disegno criminoso debba essere rintracciabile sin dalla commissione del primo reato e come questo non sia desumibile dagli atti dai quali, in assenza di elementi concreti, emerge che i fatti sono stati commessi a distanza di tempo, in genere circa un anno se non di più, e in contesti spaziali distanti tra loro (cfr. Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 - 01; Sez. 1, n. 13971 dei 30/3/2021, di Serio, n.m.; Sez. 1, n. 39222 del 26/02/2014, B, Rv. 260896 - 01) e ciò anche evidenziando che la commissione dei molteplici reati è piuttosto significativa di un programma di vita improntato al crimine, incompatibile con l'applicazione dell'istituto invocato; Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto le doglianze sono manifestamente infondate e in parte tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammend
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