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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 16351/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

[OSCURATO:PERSONA], cheha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;udito l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato ai motivi del ricorso, chiedendonel’accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con la sentenza impugnata, la Corte di Appello di Napoli, in sede di rinvio a seguitodi annullamento della sentenza di assoluzione emessa dalla medesima Corte il 5 aprile2016, ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Napoli in data 27 febbraio2015, che aveva ritenuto XXXXXXXXXXXXXXXX responsabile di aver partecipato aun’associazione di tipo camorrista armata, individuata nel clan XXXXXXXX attivo inMarcianise e nei territori limitrofi, con contestazione aperta dal 4 settembre 1998,condannandolo alla pena di anni dieci di reclusione e alle pene accessorie di legge.Dato atto che la Corte di cassazione aveva annullato la pronuncia assolutoria,ritenendo le argomentazioni della Corte di appello carenti e insufficienti rispetto all’articolatamotivazione della sentenza di condanna emessa in primo grado, il giudice del rinvio hasintetizzato le emergenze probatorie a fondamento della decisione del Tribunale di Napoli,rappresentate dal contenuto delle “pen drive” contenenti la contabilità del clan XXXXXXXX,rinvenute il 23 gennaio 2007 presso l’abitazione del sodale XXXXXXXXXXXXX, nelprosieguo divenuto collaboratore di giustizia, nonché dalle dichiarazioni dei collaboratoriX X X X X X X X X X X X X X X , X X X X X X X X X X X X X X X X X , X X X X X X X X X X X X X ,XXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXX, e ancora dagli esiti dell’esamedibattimentale dell’imputato.Passati in rassegna i motivi di doglianza articolati dall’imputato con l’atto di appello econ successiva memoria, la Corte di appello ha ribadito l’affermazione di responsabilità perla partecipazione associativa nell’arco temporale focalizzato dall’imputazione, ritenendodocumentale offerto dai supporti informatici sequestrati a XXXXXXX, considerato da soloidoneo a dimostrare l’intraneità del XXXXXXXX al clan, in quanto indicativo della percezionedi uno stipendio e del sostenimento delle spese legali da parte del sodalizio in epocasuccessiva all’anno 1998.

2. Avverso la sentenza della Corte di appello il difensore dell’imputato ha propostoricorso per cassazione, articolando un unico composito motivo di censura, con cui haeccepito violazione di legge e vizio di motivazione.Ha dedo t to che e r roneamente la Cor te te r r i to r ia le ha a t t r ibu i to aXXXXXXXXXXXXXXXX la disponibilità e la gestione delle “pen drive” con la contabilità delclan XXXXXXXX, sequestrate nell’anno 2007 presso l’abitazione di XXXXXXXXXXXXX.Ha lamentato l’assenza di un vaglio critico sulle dichiarazioni dei collaboratori digiustizia, alla luce delle allegazioni e delle produzioni difensive in ordine al protratto statodetentivo dell’imputato a partire dal 7 agosto 1998, dolendosi della inattendibilità deipropalanti, della genericità del narrato, dell’assenza di riscontri estrinseci, della mendaceprospettazione di fatti mai avvenuti, ed evidenziando l’emissione di pronunce favorevoli alXXXXXXXX in sede cautelare e di cognizione in relazione a contestazioni per fatti di sangue,riguardo ai quali era stato raggiunto da chiamate promananti dai medesimi collaboratori.Ha dedotto, in particolare, che:- XXXXXXX aveva riferito di incontri con l’imputato tra il 1996 e il 1997, dei quali nonaveva fornito riscontro, né indicato la causale, mentendo in relazione ai rapporti conXXXXXXXX in epoca successiva all’arresto del 7 agosto 1998; lo stesso aveva accusatol’imputato di aver partecipato a omicidi dai quali questi era stato nel prosieguo assolto;- XXXXXXXXX aveva falsamente prospettato un pagamento da parte del clan di 50mila euro a un dirigente sanitario presso l’istituto penitenziario di XXXXXXXXXXXX, perconsentire nel 2003 a XXXXXXXX, in realtà già avviato agli arresti domiciliari per motivi disalute nel 2002, di ottenere un’attestazione mendace di incompatibilità col regime carcerario,e riferito di estorsioni curate da XXXXXXXX negli anni 2006-2007, epoca in cui eradetenuto; - XXXXXX, entrato nel clan XXXXXXXX nell’anno 1990, aveva avuto rapporti conXXXXXXXXXXXXXXXX e XXXXXXXXXXXXXXXXX solo nel 1995, periodo che si colloca aldi fuori della contestazione criminosa;- XXXXXXX aveva riferito su circostanze apprese da terzi e rivelato la dazione di unapistola al XXXXXXXX in un periodo non meglio precisato nei primi anni Duemila, mentrel’imputato era agli arresti domiciliari, trascurando che la misura domiciliare era stata eseguitain luoghi distanti dal territorio di Marcianise;- XXXXXXXXX, appartenente a un diverso clan, pur prospettando rapporti conXXXXXXXX, era stato detenuto dal 1996 al 1999, nel periodo in cui l’imputato era in libertà.Rimarcato che la contestazione associativa "aperta" mossa al XXXXXXXX eradelimitata dalla cornice temporale tra il 4 settembre 1998 e il 27 febbraio 2015, data dellasentenza di condanna in primo grado, il ricorrente ha denunciato l’omessa dimostrazione diun apporto concreto alla vita dell’associazione nel periodo focalizzato dall’imputazione.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso non merita accoglimento,2.

Deve, innanzitutto, constatarsi che il ricorrente non contesta la prova documentaleestratta dalle “pen drive” rinvenute nel mese di gennaio del 2007 nella disponibilitàdell’affiliato XXXXXXXXXXXXX, custode della contabilità del clan, contenenti le annotazionirelative all’organigramma del gruppo, alle attività illecite, agli stipendi corrisposti agli affiliati,in cui XXXXXXXX compariva tra i destinatari delle erogazioni economiche.Tale emergenza è stata ritenuta dalla Corte distrettuale, con argomentazione logica, insé autonomamente dimostrativa dell’adesione associativa in epoca successiva all’arresto del7 agosto 1998.

Ed invero, assodato che, per giurisprudenza costante, in tema diassociazione per delinquere di stampo mafioso, il sopravvenuto stato detentivo non escludela permanenza della partecipazione al sodalizio criminoso, che viene meno solo in caso dicessazione della consorteria criminale, ovvero nelle ipotesi, positivamente acclarate, direcesso o esclusione del singolo componente (Sez. 1, n. 46103 del 7/10/2014, Caglioti, Rv.261272; conformi Sez. 2, n. 8461 del 24/01/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269121 – 01; Sez. 6, n.1162 del 14/10/2021, dep. 2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282661 - 02), il versamento dello "stipendio"costituisce non solo retribuzione per il contributo prestato al sodalizio, ma elementounivocamente sintomatico della permanente disponibilità dell’affiliato nei confronti dellaconsorteria che si fa carico del mantenimento (cfr., in tal senso, già Sez. 1, n. 13578 del18/02/2009, Autiero, n.m.; Sez. 2, n. 39508 del 14/07/2015, Cacciapuoti, n. m.).

Sul profilo in disamina l’imputato si duole unicamente di un travisamento in cui la Cortesarebbe incappata nella parte della decisione dedicata alla sintesi delle emergenzeprobatorie tratte dalla sentenza di primo grado, avendo erroneamente attribuito alXXXXXXXX il ruolo di custode delle “pen drive”, ma la doglianza è priva del carattere didecisività: il ricorrente si astiene dall’esplicitare l’incidenza sulla complessiva tenuta logicadella decisione (cfr. Sez. 2, n. 22565 del 09/06/2006, Ruggiero, Rv. 234344 – 01),comunque da escludere sul dirimente rilievo che tale specifica condotta di custodia nonrisulta valorizzata nella parte valutativa della sentenza alle pagg. da 7 a

10.3. I dati memorizzati nelle “pen drive”, come correttamente osservato dai giudici dimerito, offrono un valido riscontro ai contributi dichiarativi acquisiti in sede di istruttoriadibattimentale, promananti nella quasi totalità da soggetti intranei al clan XXXXXXXX diMarcianise, la cui attendibilità e reciproca convergenza è stata congruamente valutata dallaCorte di appello, che ne ha analiticamente esaminato i contenuti.

XXXXXXXXXXXXXXX, affiliato al clan XXXXXXXX dal 1996 al 2006, epoca in cuiveniva arrestato maturando la scelta collaborativa, ha indicato l’imputato quale adepto chegestiva per conto della congrega il denaro derivante dal traffico di stupefacenti e dalleestorsioni, attribuendogli un ruolo di spicco, subordinato ai capi XXXXXXXX eXXXXXXXXXXXXXXXXX.

Conosciuto XXXXXXXX nel 1995, XXXXXXX l’aveva incontratoanche in tempi successivi, allorquando questi gli aveva fatto visita presso l’abitazione,unitamente a XXXXXXXXXXX, esponente apicale del gruppo, mentre il propalante eraristretto agli arresti domiciliari.XXXXXXXXXXXXXXXXX ha collocato XXXXXXXX nel clan XXXXXXXX in posizionesubordinata rispetto ai fratelli XXXXXXXX e a XXXXXX, precisando che percepiva unostipendio e si occupava per conto del sodalizio del traffico degli stupefacenti e delleestorsioni.

XXXXXXXXX ha rivelato che il clan sosteneva le spese legali del XXXXXXXX,versando finanche nell’anno 2003 euro 50 mila per un’attestazione compiacente diincompatibilità delle condizioni di salute col regime detentivo presso il carcere diXXXXXXXXXXXX.

Il collaboratore ha riferito che nello stesso anno, mentre egli era agliarresti domiciliari, XXXXXXXX aveva comprato tramite il figlio un chilogrammo di cocaina,rivenduta a Marcianise e Capodrise, soffermandosi ulteriormente su pratiche estorsive indanno di imprenditori puntualmente indicati, portate avanti dall’imputato ancora negli anni2006-2007 XXXXXXXXXXXXX, in possesso di informazioni risalenti alla fine degli anni Novanta,ha indicato XXXXXXXX quale esponente apicale del clan, che si occupava di estorsioni estupefacenti, intervenendo alle decisioni sugli omicidi.XXXXXXXXXXXXXXX, intraneo al clan fino al 2007, fatto presente che XXXXXXXX,quale affiliato, nel periodo in cui era sottoposto a provvedimenti giudiziari restrittivi, percepivauno stipendio, versato alla moglie nei frangenti in cui era detenuto, ha rammentato di essersirecato personalmente a casa del XXXXXXXX, tra il 2004 e il 2005, per consegnargli unapistola da lui richiesta.XXXXXXXXXXXXXXXXXX, a capo di un gruppo alleato ai XXXXXXXX, ha dichiarato diessersi rapportato al XXXXXXXX quale esponente del sodalizio mafioso attivo in Marcianise:come evidenziato nella sentenza di primo grado, XXXXXXXXX aveva organizzato nel 1997un incontro tra XXXXXXXXXXXXXXXXX, in compagnia di XXXXXXXX, e un imprenditore diGricignano di Aversa, zona soggetta al controllo criminale del XXXXXXXXX, che i primi dueintendevano sottoporre ad estorsione poiché stava eseguendo lavori relativi allarealizzazione di immobili in Marcianise.La valutazione delle chiamate in correità operata dal giudice di merito si è conformataai criteri di metodo dettati dall’art. 192, comma 3, cod. proc. pen., come interpretati dallagiurisprudenza di questa Corte Suprema sin da più risalenti arresti, secondo cui «in tema divalutazione della prova, i riscontri alle dichiarazioni rese da coimputato nel medesimo reatoo da persona imputata in un procedimento connesso possono essere costituiti anche daulteriori dichiarazioni accusatorie, le quali devono tuttavia caratterizzarsi: a) per la loroconvergenza in ordine al fatto materiale oggetto della narrazione; b) per la loro indipendenza- intesa come mancanza di pregresse intese fraudolente - da suggestioni o condizionamentiche potrebbero inficiare il valore della concordanza; c) per la loro specificità, nel senso chela c.d. convergenza del molteplice deve essere sufficientemente individualizzante eriguardare sia la persona dell’incolpato sia le imputazioni a lui ascritte, fermo restando chenon può pretendersi una completa sovrapponibilità degli elementi d’accusa forniti daidichiaranti, ma deve privilegiarsi l’aspetto sostanziale della loro concordanza sul nucleocentrale e significativo della questione fattuale da decidere» (così, tra le altre, Sez. 2, n.3616 del 17/12/1999, dep. 2000, Calascibetta, Rv. 215558 – 01; conf.

Sez. 2, n. 35923 del11/07/2019, Campo, Rv. 276744).Incontestata l’autonomia dei plurimi contributi dichiarativi, la Corte ha esitatopositivamente la verifica sulla credibilità dei dichiaranti, soggetti intranei al clan XXXXXXXXo, come il XXXXXXXXX, a gruppi alleati, che avevano avuto modo di rapportarsipersonalmente all’imputato.

Il giudice di merito ha motivatamente disatteso le doglianzedifensive, riproposte in sede di legittimità, circa l’attitudine delle pronunce favorevoli alX X X X X X X X n e i p r o c e s s i p e r g l i o m i c i d i d i X X X X X X X X X X X X X X , d iXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, adinfirmare l’attendibilità delle fonti dichiarative, evidenziando come l’esito assolutorio in queiprocedimenti fosse dipeso dall’assenza di riscontri alle chiamate dei collaboratori XXXXXXXe XXXXXXXXX, la cui attendibilità intrinseca era stata, di contro, positivamente apprezzatadai giudici.

Le censure articolate in ricorso su specifiche vicende collocate dai collaboratori in tempisuccessivi all’arresto del XXXXXXXX del 7 agosto 1998 si fondano prevalentementesull’incompatibilità del narrato con lo stato detentivo dell’imputato, trascurando che dallestesse produzioni difensive risulta la fruizione della detenzione domiciliare o degli arrestid o m i c i l i a r i i n d i v e r s i p e r i o d i t r aXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, ed ancora a partire dal XXXXXXXXXXXXXX, compatibili conla localizzazione temporale dei fatti riportati dai chiamanti in correità.Sugli sviluppi del percorso detentivo dell’imputato, nonché sui luoghi di esecuzionedella restrizione domiciliare, questi ultimi non documentati, la rappresentazione difensiva inricorso pecca di chiarezza, risultando a tratti confusa e contraddittoria, come tale inidonea aconfutare le linee argomentative tracciate dal giudice di merito.

Tanto meno eventuali imprecisioni dei propalanti sulla collocazione temporale dispecifiche condotte delittuose valgono ad inficiare l’attendibilità dei contributi dichiarativi,intrinsecamente convergenti sul nucleo centrale del narrato ed estrinsecamente ereciprocamente riscontrati, afferenti a vicende di rilievo associativo occorse in costanza dellarestrizione domiciliare dell’imputato nella prima decade degli anni Duemila.

In mancanza di elementi univocamente indizianti del denunciato mendacio, èinsostenibile un intento calunnioso in relazione agli eventi esposti, mentre l’assenza diriscontri sui singoli fatti rivelati non intacca l’accertamento processuale riguardo al reatoassociativo.

Essendo il thema decidendum la condotta di partecipazione, la convergenza variscontrata sull’appartenenza al sodalizio, sicché i riscontri individualizzanti non devononecessariamente riguardare singole attività attribuite all’accusato, giacché il "fatto" dadimostrare non è il singolo comportamento dell’associato bensì la sua appartenenza alsodalizio (in tal senso vds.

Sez. 2, n. 24995 del 14/5/2015, Rechichi, Rv. 264380 - 01; Sez.2, n. 23687 del 03/05/2012, D’Ambrogio, Rv. 253221 - 01).Ne consegue che la conferma dell’attendibilità di un’accusa mossa da un collaboratoredi giustizia può essere costituita dalla dichiarazione di un altro collaboratore avente adoggetto un fatto diverso ma comunque indicativo della partecipazione all’associazione, anulla rilevando che il riscontro attenga a un accadimento collocabile in un diverso contestotemporale, se quest’ultimo sia comunque compreso nel periodo di contestazione del reato(Sez. 5, n. 21562 del 03/02/2015, Fiorisi, Rv. 263704 - 01): «ai fini della valutazione dellachiamata di correo, il "riscontro individualizzante" non può essere inteso comenecessariamente concernente le medesime condotte narrate dal dichiarante, potendoriguardare ogni altro profilo idoneo a fondare il giudizio di attendibilità delle dichiarazioni ericonducibile al fatto da provare che, in relazione al reato di associazione mafiosa, ècostituito non dal singolo comportamento dell’accusato, bensì dalla sua appartenenza alsodalizio» (Sez. 5, n. 32020 del 16/03/2018, Capraro, Rv. 273572 - 01).In ossequio ai principi esposti la Corte di appello ha dato conto in sentenza che icollaboratori di giustizia avevano concordemente inserito XXXXXXXX all’interno del clanXXXXXXXX con un ruolo di rilievo, rimarcandone l’operatività nei settori delle estorsioni e deltraffico degli stupefacenti e la percezione di uno stipendio, confermata dai contenuti delle“pen drive” sequestrate nel 2007.Il collaboratore XXXXXXX, detentore dei supporti informatici quale gestore della cassadel sodalizio, ha chiarito che era sua cura aggiornare di continuo la predetta contabilità, chefotografava la composizione e le attività del gruppo a gennaio 2007.

Anche XXXXXXX, comela Corte ha avuto modo di notare, ha indicato XXXXXXXX quale affiliato stipendiato dal clan,braccio destro del boss XXXXXXXXXXXXXXXXX, rammentando un’affiliazione operatainsieme al XXXXXXXX in costanza di una detenzione carceraria successiva al 1997.

Valgono a corroborare ulteriormente il quadro probatorio esaminato i dati, valorizzatidal Tribunale e ribaditi dal Giudice del rinvio, non attinti da specifiche contestazioni,concernenti: la storia criminale del XXXXXXXX, contrassegnata da una condanna per ildelitto di cui all’art. 416 cod. pen., con condotta risalente al 1981, epoca in cui non era stataancora introdotta la fattispecie di associazione per delinquere di tipo camorristico, nonché dadue condanne, rispettivamente, per reati in materia di stupefacenti e per tentata estorsioneaggravata ai sensi dell’art. 7 d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modifiche dallalegge 12 luglio 1991, n. 203; gli esiti dei controlli eseguiti nel periodo in cui il ricorrente eralibero, che documentavano frequentazioni col capo clan XXXXXXXXXXXXXXXXX; lerisultanze dell’esame dibattimentale dell’imputato, il quale ha ammesso risalenti rapporti coifratelli XXXXXXXX, la dedizione alle estorsioni e al traffico degli stupefacenti, e finanche diaver per un certo periodo di tempo, quando era in libertà, gestito personalmente la cassa delclan.In esito a un’accurata disamina del compendio probatorio con argomentazioni del tuttocongrue la Corte di appello, a fronte di una partecipazione associativa con mansionispiccatamente operative nei settori in cui si concentrava il core business dell’associazionegià manifestatasi allorquando XXXXXXXX era in libertà, ha concluso che anche dopol’arresto, nell’estate del 1998, l’imputato avesse conservato il proprio ruolo all’interno delsodalizio, rapportandosi ai sodali, i quali hanno prospettato contatti per questioni concernentigli stupefacenti, il procacciamento di armi, l’assistenza al detenuto e ai familiari, e fruendo diuno stabile supporto economico.Dalle esaminate risultanze istruttorie la Corte di appello ha logicamente inferito laperdurante intraneità del XXXXXXXX alla congrega di matrice camorrista nel periodofocalizzato dall’elevata imputazione, in ossequio all’autorevole orientamento delle SezioniUnite di questa Corte secondo cui la condotta di partecipazione ad associazione di tipomafioso si caratterizza per lo stabile inserimento dell’agente nella struttura organizzativadell’associazione, idoneo, per le specifiche caratteristiche del caso concreto, ad attestare lasua ‘messa a disposizione’ in favore del sodalizio per il perseguimento dei comuni finicriminosi (Sez.

U, n. 36958 del 27/05/2021, Modaffari, Rv. 281889).4.

Il ricorso va pertanto rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 05/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONINO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA], cheha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;udito l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato ai motivi del ricorso, chiedendonel’accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza impugnata, la Corte di Appello di Napoli, in sede di rinvio a seguitodi annullamento della sentenza di assoluzione emessa dalla medesima Corte il 5 aprile2016, ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Napoli in data 27 febbraio2015, che aveva ritenuto XXXXXXXXXXXXXXXX responsabile di aver partecipato aun’associazione di tipo camorrista armata, individuata nel clan XXXXXXXX attivo inMarcianise e nei territori limitrofi, con contestazione aperta dal 4 settembre 1998,condannandolo alla pena di anni dieci di reclusione e alle pene accessorie di legge.Dato atto che la Corte di cassazione aveva annullato la pronuncia assolutoria,ritenendo le argomentazioni della Corte di appello carenti e insufficienti rispetto all’articolatamotivazione della sentenza di condanna emessa in primo grado, il giudice del rinvio hasintetizzato le emergenze probatorie a fondamento della decisione del Tribunale di Napoli,rappresentate dal contenuto delle “pen drive” contenenti la contabilità del clan XXXXXXXX,rinvenute il 23 gennaio 2007 presso l’abitazione del sodale XXXXXXXXXXXXX, nelprosieguo divenuto collaboratore di giustizia, nonché dalle dichiarazioni dei collaboratoriX X X X X X X X X X X X X X X , X X X X X X X X X X X X X X X X X , X X X X X X X X X X X X X ,XXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXX, e ancora dagli esiti dell’esamedibattimentale dell’imputato.Passati in rassegna i motivi di doglianza articolati dall’imputato con l’atto di appello econ successiva memoria, la Corte di appello ha ribadito l’affermazione di responsabilità perla partecipazione associativa nell’arco temporale focalizzato dall’imputazione, ritenendodocumentale offerto dai supporti informatici sequestrati a XXXXXXX, considerato da soloidoneo a dimostrare l’intraneità del XXXXXXXX al clan, in quanto indicativo della percezionedi uno stipendio e del sostenimento delle spese legali da parte del sodalizio in epocasuccessiva all’anno 1998. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello il difensore dell’imputato ha propostoricorso per cassazione, articolando un unico composito motivo di censura, con cui haeccepito violazione di legge e vizio di motivazione.Ha dedo t to che e r roneamente la Cor te te r r i to r ia le ha a t t r ibu i to aXXXXXXXXXXXXXXXX la disponibilità e la gestione delle “pen drive” con la contabilità delclan XXXXXXXX, sequestrate nell’anno 2007 presso l’abitazione di XXXXXXXXXXXXX.Ha lamentato l’assenza di un vaglio critico sulle dichiarazioni dei collaboratori digiustizia, alla luce delle allegazioni e delle produzioni difensive in ordine al protratto statodetentivo dell’imputato a partire dal 7 agosto 1998, dolendosi della inattendibilità deipropalanti, della genericità del narrato, dell’assenza di riscontri estrinseci, della mendaceprospettazione di fatti mai avvenuti, ed evidenziando l’emissione di pronunce favorevoli alXXXXXXXX in sede cautelare e di cognizione in relazione a contestazioni per fatti di sangue,riguardo ai quali era stato raggiunto da chiamate promananti dai medesimi collaboratori.Ha dedotto, in particolare, che:- XXXXXXX aveva riferito di incontri con l’imputato tra il 1996 e il 1997, dei quali nonaveva fornito riscontro, né indicato la causale, mentendo in relazione ai rapporti conXXXXXXXX in epoca successiva all’arresto del 7 agosto 1998; lo stesso aveva accusatol’imputato di aver partecipato a omicidi dai quali questi era stato nel prosieguo assolto;- XXXXXXXXX aveva falsamente prospettato un pagamento da parte del clan di 50mila euro a un dirigente sanitario presso l’istituto penitenziario di XXXXXXXXXXXX, perconsentire nel 2003 a XXXXXXXX, in realtà già avviato agli arresti domiciliari per motivi disalute nel 2002, di ottenere un’attestazione mendace di incompatibilità col regime carcerario,e riferito di estorsioni curate da XXXXXXXX negli anni 2006-2007, epoca in cui eradetenuto; - XXXXXX, entrato nel clan XXXXXXXX nell’anno 1990, aveva avuto rapporti conXXXXXXXXXXXXXXXX e XXXXXXXXXXXXXXXXX solo nel 1995, periodo che si colloca aldi fuori della contestazione criminosa;- XXXXXXX aveva riferito su circostanze apprese da terzi e rivelato la dazione di unapistola al XXXXXXXX in un periodo non meglio precisato nei primi anni Duemila, mentrel’imputato era agli arresti domiciliari, trascurando che la misura domiciliare era stata eseguitain luoghi distanti dal territorio di Marcianise;- XXXXXXXXX, appartenente a un diverso clan, pur prospettando rapporti conXXXXXXXX, era stato detenuto dal 1996 al 1999, nel periodo in cui l’imputato era in libertà.Rimarcato che la contestazione associativa "aperta" mossa al XXXXXXXX eradelimitata dalla cornice temporale tra il 4 settembre 1998 e il 27 febbraio 2015, data dellasentenza di condanna in primo grado, il ricorrente ha denunciato l’omessa dimostrazione diun apporto concreto alla vita dell’associazione nel periodo focalizzato dall’imputazione.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso non merita accoglimento,2. Deve, innanzitutto, constatarsi che il ricorrente non contesta la prova documentaleestratta dalle “pen drive” rinvenute nel mese di gennaio del 2007 nella disponibilitàdell’affiliato XXXXXXXXXXXXX, custode della contabilità del clan, contenenti le annotazionirelative all’organigramma del gruppo, alle attività illecite, agli stipendi corrisposti agli affiliati,in cui XXXXXXXX compariva tra i destinatari delle erogazioni economiche.Tale emergenza è stata ritenuta dalla Corte distrettuale, con argomentazione logica, insé autonomamente dimostrativa dell’adesione associativa in epoca successiva all’arresto del7 agosto 1998. Ed invero, assodato che, per giurisprudenza costante, in tema diassociazione per delinquere di stampo mafioso, il sopravvenuto stato detentivo non escludela permanenza della partecipazione al sodalizio criminoso, che viene meno solo in caso dicessazione della consorteria criminale, ovvero nelle ipotesi, positivamente acclarate, direcesso o esclusione del singolo componente (Sez. 1, n. 46103 del 7/10/2014, Caglioti, Rv.261272; conformi Sez. 2, n. 8461 del 24/01/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269121 – 01; Sez. 6, n.1162 del 14/10/2021, dep. 2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282661 - 02), il versamento dello "stipendio"costituisce non solo retribuzione per il contributo prestato al sodalizio, ma elementounivocamente sintomatico della permanente disponibilità dell’affiliato nei confronti dellaconsorteria che si fa carico del mantenimento (cfr., in tal senso, già Sez. 1, n. 13578 del18/02/2009, Autiero, n.m.; Sez. 2, n. 39508 del 14/07/2015, Cacciapuoti, n. m.). Sul profilo in disamina l’imputato si duole unicamente di un travisamento in cui la Cortesarebbe incappata nella parte della decisione dedicata alla sintesi delle emergenzeprobatorie tratte dalla sentenza di primo grado, avendo erroneamente attribuito alXXXXXXXX il ruolo di custode delle “pen drive”, ma la doglianza è priva del carattere didecisività: il ricorrente si astiene dall’esplicitare l’incidenza sulla complessiva tenuta logicadella decisione (cfr. Sez. 2, n. 22565 del 09/06/2006, Ruggiero, Rv. 234344 – 01),comunque da escludere sul dirimente rilievo che tale specifica condotta di custodia nonrisulta valorizzata nella parte valutativa della sentenza alle pagg. da 7 a 10.3. I dati memorizzati nelle “pen drive”, come correttamente osservato dai giudici dimerito, offrono un valido riscontro ai contributi dichiarativi acquisiti in sede di istruttoriadibattimentale, promananti nella quasi totalità da soggetti intranei al clan XXXXXXXX diMarcianise, la cui attendibilità e reciproca convergenza è stata congruamente valutata dallaCorte di appello, che ne ha analiticamente esaminato i contenuti. XXXXXXXXXXXXXXX, affiliato al clan XXXXXXXX dal 1996 al 2006, epoca in cuiveniva arrestato maturando la scelta collaborativa, ha indicato l’imputato quale adepto chegestiva per conto della congrega il denaro derivante dal traffico di stupefacenti e dalleestorsioni, attribuendogli un ruolo di spicco, subordinato ai capi XXXXXXXX eXXXXXXXXXXXXXXXXX. Conosciuto XXXXXXXX nel 1995, XXXXXXX l’aveva incontratoanche in tempi successivi, allorquando questi gli aveva fatto visita presso l’abitazione,unitamente a XXXXXXXXXXX, esponente apicale del gruppo, mentre il propalante eraristretto agli arresti domiciliari.XXXXXXXXXXXXXXXXX ha collocato XXXXXXXX nel clan XXXXXXXX in posizionesubordinata rispetto ai fratelli XXXXXXXX e a XXXXXX, precisando che percepiva unostipendio e si occupava per conto del sodalizio del traffico degli stupefacenti e delleestorsioni. XXXXXXXXX ha rivelato che il clan sosteneva le spese legali del XXXXXXXX,versando finanche nell’anno 2003 euro 50 mila per un’attestazione compiacente diincompatibilità delle condizioni di salute col regime detentivo presso il carcere diXXXXXXXXXXXX. Il collaboratore ha riferito che nello stesso anno, mentre egli era agliarresti domiciliari, XXXXXXXX aveva comprato tramite il figlio un chilogrammo di cocaina,rivenduta a Marcianise e Capodrise, soffermandosi ulteriormente su pratiche estorsive indanno di imprenditori puntualmente indicati, portate avanti dall’imputato ancora negli anni2006-2007 XXXXXXXXXXXXX, in possesso di informazioni risalenti alla fine degli anni Novanta,ha indicato XXXXXXXX quale esponente apicale del clan, che si occupava di estorsioni estupefacenti, intervenendo alle decisioni sugli omicidi.XXXXXXXXXXXXXXX, intraneo al clan fino al 2007, fatto presente che XXXXXXXX,quale affiliato, nel periodo in cui era sottoposto a provvedimenti giudiziari restrittivi, percepivauno stipendio, versato alla moglie nei frangenti in cui era detenuto, ha rammentato di essersirecato personalmente a casa del XXXXXXXX, tra il 2004 e il 2005, per consegnargli unapistola da lui richiesta.XXXXXXXXXXXXXXXXXX, a capo di un gruppo alleato ai XXXXXXXX, ha dichiarato diessersi rapportato al XXXXXXXX quale esponente del sodalizio mafioso attivo in Marcianise:come evidenziato nella sentenza di primo grado, XXXXXXXXX aveva organizzato nel 1997un incontro tra XXXXXXXXXXXXXXXXX, in compagnia di XXXXXXXX, e un imprenditore diGricignano di Aversa, zona soggetta al controllo criminale del XXXXXXXXX, che i primi dueintendevano sottoporre ad estorsione poiché stava eseguendo lavori relativi allarealizzazione di immobili in Marcianise.La valutazione delle chiamate in correità operata dal giudice di merito si è conformataai criteri di metodo dettati dall’art. 192, comma 3, cod. proc. pen., come interpretati dallagiurisprudenza di questa Corte Suprema sin da più risalenti arresti, secondo cui «in tema divalutazione della prova, i riscontri alle dichiarazioni rese da coimputato nel medesimo reatoo da persona imputata in un procedimento connesso possono essere costituiti anche daulteriori dichiarazioni accusatorie, le quali devono tuttavia caratterizzarsi: a) per la loroconvergenza in ordine al fatto materiale oggetto della narrazione; b) per la loro indipendenza- intesa come mancanza di pregresse intese fraudolente - da suggestioni o condizionamentiche potrebbero inficiare il valore della concordanza; c) per la loro specificità, nel senso chela c.d. convergenza del molteplice deve essere sufficientemente individualizzante eriguardare sia la persona dell’incolpato sia le imputazioni a lui ascritte, fermo restando chenon può pretendersi una completa sovrapponibilità degli elementi d’accusa forniti daidichiaranti, ma deve privilegiarsi l’aspetto sostanziale della loro concordanza sul nucleocentrale e significativo della questione fattuale da decidere» (così, tra le altre, Sez. 2, n.3616 del 17/12/1999, dep. 2000, Calascibetta, Rv. 215558 – 01; conf. Sez. 2, n. 35923 del11/07/2019, Campo, Rv. 276744).Incontestata l’autonomia dei plurimi contributi dichiarativi, la Corte ha esitatopositivamente la verifica sulla credibilità dei dichiaranti, soggetti intranei al clan XXXXXXXXo, come il XXXXXXXXX, a gruppi alleati, che avevano avuto modo di rapportarsipersonalmente all’imputato. Il giudice di merito ha motivatamente disatteso le doglianzedifensive, riproposte in sede di legittimità, circa l’attitudine delle pronunce favorevoli alX X X X X X X X n e i p r o c e s s i p e r g l i o m i c i d i d i X X X X X X X X X X X X X X , d iXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, adinfirmare l’attendibilità delle fonti dichiarative, evidenziando come l’esito assolutorio in queiprocedimenti fosse dipeso dall’assenza di riscontri alle chiamate dei collaboratori XXXXXXXe XXXXXXXXX, la cui attendibilità intrinseca era stata, di contro, positivamente apprezzatadai giudici. Le censure articolate in ricorso su specifiche vicende collocate dai collaboratori in tempisuccessivi all’arresto del XXXXXXXX del 7 agosto 1998 si fondano prevalentementesull’incompatibilità del narrato con lo stato detentivo dell’imputato, trascurando che dallestesse produzioni difensive risulta la fruizione della detenzione domiciliare o degli arrestid o m i c i l i a r i i n d i v e r s i p e r i o d i t r aXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, ed ancora a partire dal XXXXXXXXXXXXXX, compatibili conla localizzazione temporale dei fatti riportati dai chiamanti in correità.Sugli sviluppi del percorso detentivo dell’imputato, nonché sui luoghi di esecuzionedella restrizione domiciliare, questi ultimi non documentati, la rappresentazione difensiva inricorso pecca di chiarezza, risultando a tratti confusa e contraddittoria, come tale inidonea aconfutare le linee argomentative tracciate dal giudice di merito. Tanto meno eventuali imprecisioni dei propalanti sulla collocazione temporale dispecifiche condotte delittuose valgono ad inficiare l’attendibilità dei contributi dichiarativi,intrinsecamente convergenti sul nucleo centrale del narrato ed estrinsecamente ereciprocamente riscontrati, afferenti a vicende di rilievo associativo occorse in costanza dellarestrizione domiciliare dell’imputato nella prima decade degli anni Duemila. In mancanza di elementi univocamente indizianti del denunciato mendacio, èinsostenibile un intento calunnioso in relazione agli eventi esposti, mentre l’assenza diriscontri sui singoli fatti rivelati non intacca l’accertamento processuale riguardo al reatoassociativo. Essendo il thema decidendum la condotta di partecipazione, la convergenza variscontrata sull’appartenenza al sodalizio, sicché i riscontri individualizzanti non devononecessariamente riguardare singole attività attribuite all’accusato, giacché il "fatto" dadimostrare non è il singolo comportamento dell’associato bensì la sua appartenenza alsodalizio (in tal senso vds. Sez. 2, n. 24995 del 14/5/2015, Rechichi, Rv. 264380 - 01; Sez.2, n. 23687 del 03/05/2012, D’Ambrogio, Rv. 253221 - 01).Ne consegue che la conferma dell’attendibilità di un’accusa mossa da un collaboratoredi giustizia può essere costituita dalla dichiarazione di un altro collaboratore avente adoggetto un fatto diverso ma comunque indicativo della partecipazione all’associazione, anulla rilevando che il riscontro attenga a un accadimento collocabile in un diverso contestotemporale, se quest’ultimo sia comunque compreso nel periodo di contestazione del reato(Sez. 5, n. 21562 del 03/02/2015, Fiorisi, Rv. 263704 - 01): «ai fini della valutazione dellachiamata di correo, il "riscontro individualizzante" non può essere inteso comenecessariamente concernente le medesime condotte narrate dal dichiarante, potendoriguardare ogni altro profilo idoneo a fondare il giudizio di attendibilità delle dichiarazioni ericonducibile al fatto da provare che, in relazione al reato di associazione mafiosa, ècostituito non dal singolo comportamento dell’accusato, bensì dalla sua appartenenza alsodalizio» (Sez. 5, n. 32020 del 16/03/2018, Capraro, Rv. 273572 - 01).In ossequio ai principi esposti la Corte di appello ha dato conto in sentenza che icollaboratori di giustizia avevano concordemente inserito XXXXXXXX all’interno del clanXXXXXXXX con un ruolo di rilievo, rimarcandone l’operatività nei settori delle estorsioni e deltraffico degli stupefacenti e la percezione di uno stipendio, confermata dai contenuti delle“pen drive” sequestrate nel 2007.Il collaboratore XXXXXXX, detentore dei supporti informatici quale gestore della cassadel sodalizio, ha chiarito che era sua cura aggiornare di continuo la predetta contabilità, chefotografava la composizione e le attività del gruppo a gennaio 2007. Anche XXXXXXX, comela Corte ha avuto modo di notare, ha indicato XXXXXXXX quale affiliato stipendiato dal clan,braccio destro del boss XXXXXXXXXXXXXXXXX, rammentando un’affiliazione operatainsieme al XXXXXXXX in costanza di una detenzione carceraria successiva al 1997. Valgono a corroborare ulteriormente il quadro probatorio esaminato i dati, valorizzatidal Tribunale e ribaditi dal Giudice del rinvio, non attinti da specifiche contestazioni,concernenti: la storia criminale del XXXXXXXX, contrassegnata da una condanna per ildelitto di cui all’art. 416 cod. pen., con condotta risalente al 1981, epoca in cui non era stataancora introdotta la fattispecie di associazione per delinquere di tipo camorristico, nonché dadue condanne, rispettivamente, per reati in materia di stupefacenti e per tentata estorsioneaggravata ai sensi dell’art. 7 d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modifiche dallalegge 12 luglio 1991, n. 203; gli esiti dei controlli eseguiti nel periodo in cui il ricorrente eralibero, che documentavano frequentazioni col capo clan XXXXXXXXXXXXXXXXX; lerisultanze dell’esame dibattimentale dell’imputato, il quale ha ammesso risalenti rapporti coifratelli XXXXXXXX, la dedizione alle estorsioni e al traffico degli stupefacenti, e finanche diaver per un certo periodo di tempo, quando era in libertà, gestito personalmente la cassa delclan.In esito a un’accurata disamina del compendio probatorio con argomentazioni del tuttocongrue la Corte di appello, a fronte di una partecipazione associativa con mansionispiccatamente operative nei settori in cui si concentrava il core business dell’associazionegià manifestatasi allorquando XXXXXXXX era in libertà, ha concluso che anche dopol’arresto, nell’estate del 1998, l’imputato avesse conservato il proprio ruolo all’interno delsodalizio, rapportandosi ai sodali, i quali hanno prospettato contatti per questioni concernentigli stupefacenti, il procacciamento di armi, l’assistenza al detenuto e ai familiari, e fruendo diuno stabile supporto economico.Dalle esaminate risultanze istruttorie la Corte di appello ha logicamente inferito laperdurante intraneità del XXXXXXXX alla congrega di matrice camorrista nel periodofocalizzato dall’elevata imputazione, in ossequio all’autorevole orientamento delle SezioniUnite di questa Corte secondo cui la condotta di partecipazione ad associazione di tipomafioso si caratterizza per lo stabile inserimento dell’agente nella struttura organizzativadell’associazione, idoneo, per le specifiche caratteristiche del caso concreto, ad attestare lasua ‘messa a disposizione’ in favore del sodalizio per il perseguimento dei comuni finicriminosi (Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021, Modaffari, Rv. 281889).4. Il ricorso va pertanto rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 05/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONINO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
Sentenza Cassazione n. 16351/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris