CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 40159/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/05/2021 della CORTE di APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] BELMONTE letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale, Luigi GIORDANO, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Lette le conclusioni scritte dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore del ricorrente, che si riporta ai motivi e insiste per l'accoglimento del ricorso. Udienza tenutasi ai che sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 - [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Firenze ha confermato la decisione del Tribunale di Lucca, che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole di tentato furto pluriaggravato finalizzato all'impossessamento di beni presenti all'interno di due autovetture in sosta nel parcheggio dell'ospedale Versilia di Lido di Camaiore, e resistenza a pubblico ufficiale. 2.Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, con il ministero del difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che svolge un unico motivo, con il quale denuncia vizi della motivazione in merito al diniego delle circostanze attenuanti generiche. Sostiene il ricorrente che la Corte di appello si sarebbe limitata a mutuare le considerazioni del primo giudice, senza operare una autonoma valutazione delle ragioni ostative alla loro concessione. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile. 1.1.La Corte di appello ha mostrato di condividere le valutazioni del primo giudice, ritenendo improponibile la invocata concessione delle circostanze attenuanti generiche in considerazione dei numerosi precedenti anche specifici annoverati dall'imputato e del suo comportamento processuale dell'imputato, per aver violato le prescrizioni connesse alla lieve misura cautelare alla quale era stato inizialmente sottoposto. 1.2. Con tale motivazione, sintetica ma sufficientemente esplicativa delle ragioni della decisione, il ricorrente omette il dovuto confronto, limitandosi a sostenere le proprie ragioni difensive in modo incoerente con il compendio processuale, secondo uno schema deduttivo inammissibile, e per la genericità estrinseca derivata dalla a-specificità. E' noto, infatti, che la mancanza di specificità del motivo, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di a-specificità, conducente, a mente dell'art. 591 cod.proc.pen comma 1 lett. c) all'inammissibilità (ex plurimis, Sez. 4 n. 256 del 18/09/1997, dep. 1998, Rv. 210157; Sez. 1, Ordinanza n. 4521 del 20/01/2005, Rv. 230751; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Rv. 255568; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014 , Rv. 259425; Sez. 2 , n. 42046 del 17/07/2019 Rv. 277710). 2. Nel merito della decisione, vale la pena osservare, altresì, che il provvedimento impugnato, si colloca nell'alveo del costante dictum di questa Corte di legittimità, che ha più volte chiarito che, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo della motivazione in ordine al diniego della concessione delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione ( Sez. 3, n. 23055 del 23/4/2013, Banic e altro, Rv. 256172). Va allora, ancora una volta, ribadito che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008,n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986). L'obbligo di motivazione in materia di circostanze attenuanti generiche qualifica, infatti, la decisione circa la sussistenza delle condizioni per concederle e non anche la decisione opposta. (Sez.1, n. 3529 del 22/09/1993, Rv.195339; Sez.6, n.42688 del 24/09/2008, Rv.242419; Sez. 2, n. 38383 del 10.7.2009, Squillace ed altro, Rv. 245241; Sez.3,n. 44071 del 25/09/2014,Rv.260610). 3.Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge ( art. 616 cod.proc.pen ) la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (Corte Costituzionale n. 186 del 7-13 giugno 2000), al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in euro 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso i