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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 aprile 2022

Cassazione n. 17374/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 18/12/1961 avverso la sentenza del 26/3/2021 della Corte di appello di Roma visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti nel ricorso - articolati intorno ai vizi di motivazione in cui sarebbe caduto il giudice di appello nel valutare l'attendibilità dei testimoni nella ricostruzione dei fatti - non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché meramente riproduttive di deduzioni che con corretti argomentazioni giuridiche la Corte di merito ha esaminato e che si risolvono, al di là della evocazione di vizi di motivazione, in una prospettata ricostruzione in fatto alternativa a quella condivisa dalle sentenze di merito che, sulla base di corrette inferenze logiche, hanno ritenuto configurabile nella condotta dell'imputato il delitto di cui all'art. 393 cod. pen.;Considerato che è irrilevante, stante la inammissibilità del ricorso e quindi la sua inidoneità a dare luogo ad un valido rapporto di impugnazione, la prescrizione del reato intervenuta in epoca successiva alla pronuncia della sentenza impugnata (cfr.

S.U. n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 21 aprile 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] te [OSCURATO:PERSONA] G Angejo costanzo PO

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 18/12/1961 avverso la sentenza del 26/3/2021 della Corte di appello di Roma visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti nel ricorso - articolati intorno ai vizi di motivazione in cui sarebbe caduto il giudice di appello nel valutare l'attendibilità dei testimoni nella ricostruzione dei fatti - non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché meramente riproduttive di deduzioni che con corretti argomentazioni giuridiche la Corte di merito ha esaminato e che si risolvono, al di là della evocazione di vizi di motivazione, in una prospettata ricostruzione in fatto alternativa a quella condivisa dalle sentenze di merito che, sulla base di corrette inferenze logiche, hanno ritenuto configurabile nella condotta dell'imputato il delitto di cui all'art. 393 cod. pen.;Considerato che è irrilevante, stante la inammissibilità del ricorso e quindi la sua inidoneità a dare luogo ad un valido rapporto di impugnazione, la prescrizione del reato intervenuta in epoca successiva alla pronuncia della sentenza impugnata (cfr. S.U. n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 aprile 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] te [OSCURATO:PERSONA] G Angejo costanzo PO
Sentenza Cassazione n. 17374/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris