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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 ottobre 2024

Cassazione n. 44872/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/03/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], Ritenuto che l'unico motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, attiene a profili schiettamente di merito, perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati nella sentenza impugnata, e non si confronta con l'effettivo tenore della motivazione (cfr. pp. 2- 3, ove, con argomentazione esente da vizi logici e giuridici, si fonda la decisione sulle dichiarazioni di Rizzo e Franzoso e su quanto rinvenuto all'esito della perquisizione, e solo marginalmente sull'interrogatorio dell'imputata); rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 29 ottobre 2024.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/03/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], Ritenuto che l'unico motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, attiene a profili schiettamente di merito, perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati nella sentenza impugnata, e non si confronta con l'effettivo tenore della motivazione (cfr. pp. 2- 3, ove, con argomentazione esente da vizi logici e giuridici, si fonda la decisione sulle dichiarazioni di Rizzo e Franzoso e su quanto rinvenuto all'esito della perquisizione, e solo marginalmente sull'interrogatorio dell'imputata); rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 29 ottobre 2024.
Sentenza Cassazione n. 44872/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris